ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10563

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 493 del 30/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: RIGONI ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIMBRO ELEONORA PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
ALBINI TEA PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
CIRACI' NICOLA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/09/2015
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
CASTRICONE ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
CENSORE BRUNO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
STUMPO NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
COMINELLI MIRIAM PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
PIRAS MICHELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 30/09/2015
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 30/09/2015
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 30/09/2015
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 30/09/2015
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
LAFORGIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
MOGNATO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015
PASTORINO LUCA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 30/09/2015
CAPODICASA ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 30/09/2015
Stato iter:
16/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/12/2015
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/12/2015

CONCLUSO IL 16/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10563
presentato da
RIGONI Andrea
testo di
Mercoledì 30 settembre 2015, seduta n. 493

   RIGONI, CIMBRO, DALLAI, ALBINI, TENTORI, LATTUCA, CIRACÌ, CARRA, CASTRICONE, CENSORE, CENNI, CAROCCI, VENTRICELLI, CARNEVALI, CARELLA, D'OTTAVIO, STUMPO, FIORIO, COMINELLI, COVA, PIRAS, TARICCO, PELLEGRINO, FERRARA, AIRAUDO, MANFREDI, LAFORGIA, OLIVERIO, TINO IANNUZZI, IORI, MOGNATO, PASTORINO e CAPODICASA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la sentenza della terza sezione della Cotte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, relativa alla reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi, specifica che l'indirizzo internazionale deve andare verso l'utilizzo di contratti a tempo indeterminato;
   il tribunale di Napoli si è recentemente espresso a favore di un docente precario in possesso dei 36 mesi di servizio, il quale si è visto riconosciuto il diritto ad avere un contratto a tempo indeterminato, condannando inoltre il Ministero al pagamento delle retribuzioni contrattualmente dovute per i periodi di interruzione di lavoro fino all'immissione in ruolo e di tutte le spese processuali;
   il precariato formatosi nel settore AFAM è stato generato da un'assenza di procedure concorsuali aperte per ben venticinque anni (legge n. 417 del 1990), e riservate per sedici anni (ordinanza ministeriale n. 247 del 1999), nonché per una sovrapposizione normo-giuridica senza precedenti;
   i dati attuali del precariato del settore AFAM censiti dalle recenti graduatorie nazionali prima menzionate indicano 1.201 docenti idonei; numero che sommato alle gemelle graduatorie di cui al decreto-legge n. 97 del 2004 non riesce a soddisfare i posti attualmente vacanti e disponibili, cosicché accademie e conservatori sono ugualmente costretti a ricorrere a graduatorie di istituto per far fronte al servizio didattico;
   l'età media dei docenti menzionati è superiore ai quarant'anni, con picchi limite all'età pensionabile; tutti sono abilitati e selezionati attraverso bandi pubblici d'istituto triennali, con un'esperienza d'insegnamento pluriennale e soprattutto con una media di servizio di molto superiore al limite imposto affinché il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato;
   i docenti afferenti alle citate graduatorie nazionali hanno maturato tre anni accademici e oltre, allo stesso modo di tutti i docenti ancora non immessi a tempo indeterminato e facenti parte della graduatoria del 2004;
   l'applicazione delle graduatorie nazionali non è riuscita a coprire tutti i posti necessari al funzionamento degli istituti AFAM per il corrente anno accademico 2014/15;
   per molti posti vacanti si è dovuto ricorrere di nuovo all'indizione di bandi pubblici per la costituzione di nuove graduatorie d'istituto. I docenti delle graduatorie nazionali sono inoltre tutti occupati su posti liberi e vacanti con contratto a tempo determinato reiterato negli anni, per svolgere le medesime mansioni lavorative;
   quasi tutti i contratti sono senza soluzione di continuità, ponendosi così in contrasto con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2008, compreso il comma 4, il quale dispone che con «due assunzioni successive a termine senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto»;
   il 16 agosto del 2014, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, sono state autorizzate le immissioni in ruolo di una percentuale dei docenti delle citate graduatorie nazionali gemelle ex lege n. 143 del 2004 (gemelle per modalità di reclutamento anche se bastavano due soli anni di servizio, mentre per le ultime graduatorie nazionali ne occorrevano almeno tre) trasformatesi ad esaurimento per effetto del citato decreto-legge n. 104 del 2013, il quale ha disciplinato a giudizio degli interpellanti in modo ingiustificatamente e incostituzionalmente diverso docenti appartenenti allo stesso compatto e con i medesimi requisiti;
   oltre ad essere necessario terminare il processo di stabilizzazione dei pochi docenti ancora ricadenti nell'ambito di applicazione della citata legge n. 143 del 2004 (dei quali non più di trenta di pertinenza delle Accademie di belle arti; si può oggettivamente parlare di graduatoria ormai esaurita), è al contempo fondamentale trasformare immediatamente la graduatoria nazionale ex lege n. 128 del 2013 (di cui al decreto ministeriale n. 526 del 2014) in graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato; ciò anche in virtù del fatto chi è oggettivamente l'unica graduatoria nazionale, creata tramite procedura concorsuale, pienamente rappresentativa dell'attuale precariato storico nel compatto AFAM. Al riguardo, si ricorda come in questi anni i docenti inclusi nella graduatoria ex lege 128, oltre ad aver garantito il regolare inizio dei corsi, abbiano formato ed abilitato all'insegnamento i docenti ora immessi in ruolo nei licei ad indirizzo musicale;
   circa il 50 per cento del corpo docente precario, in possesso dei 36 mesi di servizio necessari, ha intrapreso azione legale nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a fronte dei principi di legge esposti e a tutela della stabilità lavorativa;
   al fine di non veder condannato il Ministero all'obbligo della stabilizzazione di questi poco più di mille docenti, al pagamento delle retribuzioni relative ai periodi di interruzione del rapporto di lavoro e delle relative spese processuali gli interpellanti ritengono sia indispensabile, opportuno e giusto sanare quest'incredibile anomalia tutta italiana –:
   quali iniziative intenda mettere in atto il Ministro per tutelare le professionalità didattiche incluse nelle citate graduatorie nazionali, nel rispetto dell'esperienza didattica maturata in anni di servizio e della continuità d'insegnamento, affinché si possa assorbire tutto il precariato del settore dell'alta formazione artistica e musicale in possesso del requisito nazionale ed europeo (trentasei mesi) sulla base dei posti attualmente vacanti e disponibili, e così chiudere il meccanismo delle supplenze legate al settore scuola;
   se il Ministro sia intenzionato ad aprire a breve un tavolo di confronto sul tema, con docenti e rappresentanze sindacali, prima di ogni riordino del comparto. (4-10563)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 537
4-10563
presentata da
RIGONI Andrea

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per assorbire il precariato del settore dell'alta formazione artistica e musicale in possesso del requisito di trentasei mesi di servizio, a tutela delle professionalità didattiche, dell'esperienza maturata e della continuità di insegnamento degli iscritti nelle graduatorie nazionali attualmente utilizzate per le esigenze delle istituzioni del settore.
  A tal riguardo, occorre preliminarmente precisare che la decisione del tribunale di Napoli, richiamata nell'interrogazione in esame, non riguarda un docente del citato comparto. Invero, a fronte di un significativo ricorso alla giustizia ordinaria da parte del personale soggetto a rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Alta formazione artistica, musicale e coreutica, si deve considerare che l'esito delle controversie instaurate dai docenti delle accademie e dei conservatori in materia di reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato è solo parzialmente sfavorevole alle istituzioni e all'amministrazione riconoscendo ai ricorrenti, a titolo sanzionatorio, il pagamento di un'indennità risarcitoria.
  Il giudice, infatti, ha sempre respinto le richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sulla base del disposto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale recita: «In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni», limitandosi ad accogliere le richieste risarcitorie fondate sulla normativa di cui all'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
  Posto ciò, si rileva che le graduatorie istituite dalla legge n. 143 del 2004 e quelle recentemente istituite ai sensi della legge n. 128 del 2013 costituiscono il risultato di procedure non paragonabili, in particolare per la tipologia dei destinatari.
  Nelle graduatorie relative alla citata legge n. 143 del 2004 gli aspiranti potevano essere inclusi «previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca». I soggetti interessati, infatti, si caratterizzavano per la prolungata precarietà del servizio prestato nella maggior parte dei casi per essere stati iscritti ad una graduatoria di istituto, in un arco temporale di ampiezza tale da richiedere una nuova valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali posseduti.
  In considerazione del processo di formazione e del lungo periodo di validità, l'articolo 19, comma 1, della legge n. 128 del 2013 ha trasformato le predette graduatorie «in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».
  Il successivo comma dello stesso articolo ha previsto la formazione di graduatorie da utilizzare, in subordine a quelle sopracitate, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato.
  Diversamente dai docenti cui si rivolgevano le norme precedentemente esaminate, i destinatari della disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 128 del 2013 appartengono indubbiamente ad una diversa categoria di più recente formazione, rispetto alla quale, ai fini della partecipazione alla procedura di inserimento nelle graduatorie, il legislatore ha ritenuto di prevedere la valutazione dei soli titoli di servizio e non anche dei titoli artistico-professionali, intendendo inoltre limitare l'estensione temporale di validità delle graduatorie in questione fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
e), della legge n. 508 del 1999.
  Da quanto suddetto, emerge che le procedure cui fanno riferimento gli interroganti presentano evidenti diversità in particolare per quanto attiene alla tipologia dei destinatari che si è inteso disciplinare attraverso le succitate graduatorie non assimilabili, anche ai fini di una stabilizzazione del personale docente.
  Inoltre, si evidenzia che, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
e), della legge n. 508 del 1999, richiamato dall'articolo 19, comma 01, del decreto-legge n. 104 del 2013, in materia di reclutamento del personale, in data 31 luglio 2015 il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, all'assunzione a tempo indeterminato di 167 docenti di I e II fascia per l'insegnamento nelle Istituzioni AFAM per l'anno,accademico 2014/2015. Tali assunzioni avranno decorrenza giuridica dal 1o novembre 2014 e decorrenza economica dal 1o novembre 2015.
La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnante

contratto di lavoro

applicazione della legge