ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10479

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 489 del 24/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 24/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 24/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/09/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10479
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Giovedì 24 settembre 2015, seduta n. 489

   BUSIN e CAPARINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4541 del 2015, accogliendo il ricorso dell'Agenzia del territorio-Agenzia dell'entrate contro la sentenza della commissione tributaria regionale di Veneto-Mestre 80/06/11 del 5 ottobre 2011 che rigettava l'appello dell'amministrazione ferroviaria relativo al nuovo classamento di un immobile di pertinenza di una società di gestori funiviari del Veneto, ha sostanzialmente affermato l'illegittimità della tipologia catastale assegnata all'immobile per la non sussistenza del presupposto del classamento come «mezzo pubblico di trasporto»;
   ne è derivato che gli impianti di risalita hanno visto riclassificare i propri immobili, con conseguente ridefinizione della rendita catastale incidente nel calcolo dell'Imposta municipale unica; le considerazioni di diritto che hanno portato ad un simile dispositivo non sembrano però del tutto condivisibili;
   la nota protocollare 90253 del 19 novembre 2007 della direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare ha chiarito che non siano da censire nella categoria E/1 «gli impianti di risalita quali: funivie, sciovie, seggiovie e simili, quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici»; in tale caso, quindi, la categoria catastale adeguata sarebbe la D/8 in cui sono ricompresi i «fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni» e non la categoria E/1 ricomprensiva invece delle «stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi aerei ed impianti di risalita in genere»;
   sebbene queste infrastrutture svolgano infatti funzione di sostegno ad attività economiche a scopo commerciale, soprattutto con fini sportivi, non si può però certo considerare questa funzione come prevalente ma accidentale, essendo, queste, le uniche strutture che permettano il raggiungimento di aree del territorio altrimenti inaccessibili;
   già nel 1977, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, che trasferiva alle regioni le funzioni amministrative relative ai servizi pubblici di trasporto esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie, l'articolo 84 definiva quali «servizi pubblici di trasporto di persone e di merci» quelli esercitati con «linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo»;
   oltre alle argomentazioni giuridiche, non si possono poi non tenere in considerazione le gravi conseguenze economiche che questa sentenza sta avendo in un settore che è un comparto strategico dell'economia delle zone montane, già duramente colpito dalla crisi economica e continuamente soggetto all'imprevedibilità delle condizioni meteorologiche;
   l'imposizione del pagamento dell'IMU decreta la morte della categoria, una parte essenziale dell'imprenditoria di montagna; gli impianti di risalita svolgono infatti sul territorio un'attività complessa e articolata che va dall'esercizio del trasporto, all'apprestamento dell'innevamento, all'attrezzaggio in sicurezza delle aree sciabili, con forti investimenti anche in infrastrutture di carattere generale (parcheggi, bacini idrici, manutenzione di strade, e altro); senza considerare che il settore attrae turisti italiani e stranieri, alimentando così un importante indotto a vantaggio di molteplici operatori quali albergatori, commercianti, maestri di sci; inoltre, attraverso i costanti ed ingenti investimenti diretti, genera opportunità di reddito per le imprese locali, avviando un processo virtuoso di moltiplicazione finanziaria, con evidenti benefici sia in termini di benessere sociale, che, indirettamente, in termini di introiti per le casse dello Stato;
   il fatturato medio lordo del settore si attesta attorno ai 900 milioni di euro, con un indotto a favore della filiera calcolato tra le 5 e le 7 volte a seconda del contesto geografico e della vocazione turistica della località montana; circa il 30 per cento degli incassi viene riversato sul territorio sotto forma di acquisto di beni e servizi forniti da aziende locali, mentre un altro 30 per cento viene erogato ai dipendenti sotto forma di salari e contributi; in un panorama alpino che vede i comuni di montagna morire lentamente per abbandono, è evidente l'importante ruolo economico e sociale svolto delle aziende funiviarie, che evitano lo spopolamento delle aree decentrate ed attraggono capitali dall'estero;
   a fronte di questi numeri si deve però evidenziare che il settore sta affrontando notevoli difficoltà, determinate da un incremento degli oneri gestionali che erode sempre più i margini operativi; è sufficiente pensare all'aumento dei costi del personale, dell'energia elettrica e dell'innevamento programmato (circa 30.000 euro per ogni ettaro di pista, con una superficie totale da innevare che, per fare un esempio, solo in provincia di Trento è pari a 1.300 ettari), o ai continui investimenti obbligatori nella sicurezza e nel rinnovo degli impianti, indispensabili per mantenere anche in futuro un vantaggio competitivo sui concorrenti e per attrarre la sempre più esigente clientela straniera o all'aumento dell'IVA dal 4 al 10 per cento del pellet, principale combustibile utilizzato in queste aree per il riscaldamento, considerato un bene di prima necessità in aree climaticamente difficili come quelle montane, e alla stangata dell'IMU sui terreni agricoli che colpisce i tantissimi proprietari di terreni agricoli non ricompresi nell'esenzione senza alcuna considerazione per la bassissima redditività di questi appezzamenti ubicati a ridosso o all'interno di aree geograficamente – ma non giuridicamente – considerate montane, normalmente svantaggianti per le colture;
   gli operatori sono così costretti ad affrontare significative criticità sia gestionali sia di contesto e, considerata la variabilità degli incassi dovuta ad una congiuntura economica a dir poco sfavorevole, anche la programmazione di lungo periodo è sempre più difficoltosa;
   se il pagamento dell'Imu sulle attività commerciali è sicuramente comprensibile, quello sugli impianti di risalita appare agli interroganti assurdo, dato che tutte le leggi regionali che regolano i servizi pubblici di trasporto di persone esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie li definiscono come «funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone nei quali una o più funi vengono utilizzate per costruire vie di corsa e per regolare il moto, anche su apposita sede terrestre, dei veicoli destinati al trasporto di persone o per trainare le persone su apposita pista –:
   se non ritenga doveroso, al fine di tutelare la sopravvivenza di un comparto strategico per l'economia turistica della montagna come quello dell'impiantistica di risalita, intervenire con le opportune iniziative, anche di carattere interpretativo, al fine di specificare che i servizi pubblici di trasporto di persone esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie rientrano a tutti gli effetti fra i mezzi di trasporto pubblico e pertanto sono soggetti alle stesse agevolazioni fiscali. (4-10479)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto viaggiatori

trasporto terrestre

trasporto via cavo