ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10469

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 488 del 23/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/09/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/09/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/10/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10469
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Mercoledì 23 settembre 2015, seduta n. 488

   NESCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con decreto n. 89 del 21 agosto 2015, sottoscritto dal dirigente generale del dipartimento, Fatarella e dal Sub Commissario Urbani, è stata rigettata l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria presentata dalla Marrelli Hospital srl;
   la motivazione di tale rigetto appare all'interrogante di natura meramente semantica, laddove a fronte del provvedimento di riconferma alla realizzazione (di una struttura di tipo sanitario, peraltro, già costruita da anni) rilasciato dal sindaco di Crotone, i sottoscrittori del decreto n. 89 affermano testualmente «che non risultano intellegibili la portata ed il senso di un provvedimento di riconferma posto che il provvedimento originario è valido ed efficace (ed in questo caso non è necessaria alcuna “riconferma”) o il provvedimento ha perso efficacia e, in questo ultimo caso, si dovrebbe parlare di rilascio di nuovo provvedimento»;
   ad altre strutture in identica situazione amministrativa del Marrelli Hospital, sono già state concesse le autorizzazioni all'esercizio da parte della regione, esattamente con decreti nn. 97, 100 e 101 del novembre 2014;
   il proponente di tali decreti di accettazione dell'istanza, nonché del decreto n. 89/2015 di rigetto dell'istanza è lo stesso sub commissario Urbani, in quanto la materia autorizzazione ed accreditamento – relativamente all'adeguamento alla normativa nazionale – risulta di sua competenza come da deliberazione di assegnazione dell'incarico di sub commissario da parte del Consiglio dei ministri;
   all'interrogante appaiono di dubbia legittimità tali determinazioni dei commissari, in quanto la deliberazione del Consiglio dei ministri relativa alla nomina di commissari assegna loro esclusivamente la competenza relativa all’«attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento delle vigente normativa regionale» e non già il rilascio delle singole autorizzazioni, che compete al dirigente generale del dipartimento;
   quanto sopra è ulteriormente dimostrato dall'agire dello stesso commissario ad acta che ha proposto, con decreto 21 luglio 2015, n. 83, un progetto di legge regionale, ai sensi del comma 80 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, in cui è contemplato l'articolo 24, che, al terzo comma, sarebbe destinato a conferire la competenza al commissario nella detta materia oggi attribuita al dirigente generale del dipartimento della sanità, in forza del disposto dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2008 che conferisce appunto al dirigente generale del dipartimento Sanità la competenza del rilascio della autorizzazione;
   detto progetto di legge è stato immediatamente rigettato dal consiglio regionale perché inammissibile e contrastante con la previsione normativa, mancando la indicazione puntuale della esistenza di disposizioni della legge regionale ostative all'attuazione del piano di rientro e dei programmi operativi;
   la dubbia legittimità dell'operato commissariale – a parere dell'interrogante – è ancora dimostrata dal fatto che i decreti di approvazione o rigetto delle istanze richiedenti il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte di strutture private non sono trasmessi per il relativo parere ai Ministeri affiancanti, come, invece, avviene obbligatoriamente per tutti gli altri decreti emanati dai commissari;
   a ulteriore giustificazione del rigetto i sub commissari Scura ed Urbani ed il dirigente generale Fatarella hanno sottoscritto il decreto n. 88 del 21 agosto 2015 di annullamento del decreto n. 29 del 2013 nonché di presa d'atto dell'intervenuto esaurimento dell'efficacia del decreto n. 151 del 2013 con cui in modo — a parere dell'interrogante — del tutto discrezionale decretano che «il DCA n. 151 del 2013, del quale il decreto n. 29 del 2013 costituisce atto logicamente presupposto, ha ormai esaurito la propria efficacia giuridica avendo lo stesso natura meramente temporanea»;
   in nessuna parte del citato decreto n. 151 del 2013 è riportata in alcun modo la temporaneità dell'efficacia dello stesso decreto;
   con parere n. 86 del 25 marzo 2014, i Ministeri affiancanti avevano «preso atto» del decreto n. 151 (formula con la quale i Ministeri considerano approvati i decreto esaminati) senza alcun rilievo o prescrizione o indicazione, tantomeno sulla temporaneità dell'efficacia dello stesso decreto;
   l'autorizzazione all'esercizio sanitario da parte della regione non comporta alcun onere economico a carico della stessa regione;
   per tutto quanto sopra riportato a giudizio dell'interrogante si evince un comportamento difforme da parte dei commissari Scura ed Urbani e del dirigente generale del dipartimento, Fatarella, rispetto a identiche fattispecie, laddove in forza di una identica norma hanno accettato l'istanza di alcuni e rigettato l'istanza di altri con ciò comportando un triplo effetto negativo con danni economici al singolo imprenditore — con possibile insorgenza di contenzioso contro la regione Calabria — e con, ancora più grave, ostacolo all'incremento dei livelli occupazionali nonché a una migliore tutela della salute dei cittadini in un ambito, l'oncologia, per cui vi è un'enorme migrazione sanitaria dalla regione Calabria –:
   quali urgenti iniziative di competenza intendano adottare per l'immediata rimozione del decreto segnalato in premessa e per garantire la rapida conclusione secondo legge della procedura autorizzativa in argomento;
   se, alla luce della gravità estrema di quanto esposto, non ritengano di dover procedere alla revoca degli incarichi di commissario e sub commissario per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria, nei confronti degli attuali titolari Massimo Scura e Andrea Urbani. (4-10469)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

politica sanitaria

consiglio dei ministri