ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10452

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 488 del 23/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 23/09/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 23/09/2015
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 23/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 23/09/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10452
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Mercoledì 23 settembre 2015, seduta n. 488

   LOMBARDI, BARONI, DAGA e DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la figura del contraente generale è stata introdotta, nell'ordinamento nazionale, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta legge obiettivo, che, al fine di snellire e ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche strategiche, ha delegato il Governo a definirne la relativa disciplina;
   successivamente, il relativo decreto delegato 20 agosto 2002, 190 (come modificato dal decreto legislativo n. 189 del 2001), Ministro pro tempore Pietro Lunardi, ha delineato il profilo e le modalità operative del general contractor, attraverso il disposto di cui all'articolo 6 (modalità di realizzazione delle infrastrutture con affidamento al contraente generale), all'articolo 9 (affidamento a contraente generale) e all'articolo 10 (procedura di aggiudicazione al contraente generale), a cui si sono aggiunti gli articoli del Capo II-bis, relativo alla qualificazione dei contraenti generali (dall'articolo 20-bis al 20-undecies), introdotti dal decreto legislativo n. 9 del 2005, istituivo di un sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche, distinto dal sistema di qualificazione delle imprese meramente esecutrici di lavori pubblici;
   è il caso di ricordare che fino all'istituzione del contraente generale la legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994 prevedeva due modalità di realizzazione di opere pubbliche: l'appalto e la concessione di costruzione e gestione. In merito all'appalto, la normativa previgente era ispirata dal presupposto generale che, nella maggior parte dei lavori, è opportuno tenere distinta la fase della progettazione da quella della realizzazione dell'opera;
   il legislatore ha quindi provveduto ad introdurre, sulla falsariga del modello già operativo in altri Paesi e in linea con il dettato comunitario, la figura del general contractor, inteso quale realizzatore globale dell'opera, ossia di un soggetto organizzato in modo tale da garantire alla pubblica amministrazione committente la realizzazione del lavoro «chiavi in mano» occupandosi anche direttamente della progettazione e della gestione della fase realizzativa dell'opera;
   la disciplina del contraente generale è stata poi trasposta (insieme alle altre disposizioni del decreto legislativo n. 190 del 2002), senza modifiche rilevanti, nella Parte II, Titolo III, Capo IV, comprendente gli articoli 161-194, del cosiddetto codice dei contratti pubblici, recato dal decreto legislativo n. 163 del 2006;
   con tale decreto, nell'esercizio della delega conferita dall'articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (legge comunitaria 2004) per il recepimento delle nuove direttive quadro in materia di appalti (2004/17/CE e 2004/18/CE), il Governo pro tempore, nel riscrivere l'intera legge Merloni ha provveduto ad includervi, ai fini di un coordinamento delle norme esistenti per la creazione di un codice unico dei contratti pubblici, anche le norme dettate per le opere strategiche dal decreto legislativo n. 190 del 2002 e successive modifiche e integrazioni;
   gli aspetti fondamentali del nuovo soggetto giuridico sono stati definiti dalla legge n. 443 del 2001, nella cui ottica il general contractor è il soggetto che assume su di sé le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell'opera da realizzare e ne assume, di conseguenza, integralmente la responsabilità economica;
   è previsto che esso dovrà essere in grado di garantire la pubblica amministrazione committente, circa i tempi, i costi e la qualità del suo operare, quale contropartita di una possibile scelta «a rischio» della committenza a lui affidata in modo globale;
   ciò che lascia perplessi della disciplina in esame è che, all'articolo 164, comma 4, del codice dei contratti pubblici, è stata introdotta la seguente disposizione: «Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori»;
   questo significa che controllore e controllato ben possono coincidere;
   è quanto si è verificato, per attenersi solo alle più recenti notizie di cronaca giudiziaria, in alcuni contratti firmati da Anas, il cui presidente si è recentemente dimesso, dopo che il gruppo pubblico controllato al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze è finito nelle 268 pagine dell'ordinanza dell'inchiesta Sistema, quella che ha portato all'arresto dell'ex capo struttura di missione delle infrastrutture e dei trasporti Ercole Incalza e alle dimissioni del Ministro Maurizio Lupi;
   ma è anche quanto è accaduto con riguardo a una delle opere strategiche individuate dalla «legge obiettivo» del 2001, la metro C di Roma; la vicenda è lunga e assai intricata, per cui è opportuno ripercorrerne le tappe principali;
   nelle delibere CIPE n. 65/2003 e n. 105/2004, il comune di Roma veniva individuato quale soggetto aggiudicatore della linea C della metropolitana di Roma;
   la delibera CIPE 39/2005 ha deliberato la modifica del soggetto aggiudicatore, alla luce dei seguenti fatti:
    il Consiglio del comune di Roma, con delibera del 24 maggio 2004, n. 97, ha ritenuto, in relazione alla rilevanza degli appalti da affidare per l'opera in questione, di accentrare le responsabilità connesse al supporto per la realizzazione dei lavori in capo ad un soggetto appositamente dedicato, cioè la società in house Servizi operativi per la mobilità s.r.l. (S.O.M. S.r.l.), la cui denominazione sociale è stata poi variata in società per la realizzazione delle metropolitane della Città di Roma S.r.l. (abbreviativamente Roma Metropolitane s.r.l.);
    la Roma Metropolitane è stata quindi costituita per tutti gli adempimenti e le funzioni finalizzati alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee C e B1 e delle altre linee delle metropolitane di Roma;
    il 28 gennaio 2005, il comune di Roma e la società Roma metropolitane hanno sottoscritto una convenzione finalizzata a regolare il rapporto tra i due soggetti; all'articolo 29 si prevede che: «Roma Metropolitane svolgerà altresì l'incarico di responsabile dei lavori per la sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal decreto legislativo n. 528 del 1999 e successive modifiche e integrazioni (...)»;
    con bando pubblicato a febbraio 2005, Roma Metropolitane s.r.l. ha indetto la gara per l'affidamento ad un contraente generale della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione e direzione lavori e forniture necessarie per la realizzazione della Linea C della metropolitana di Roma da Monte Compatri/Pantano a Clodio/Mazzini; la gara è stata aggiudicata in data 28 febbraio 2006 al raggruppamento temporaneo di imprese ATI Astaldi (composto da Astaldi s.p.a., quale mandataria, e dalle mandanti Vianini Lavori s.p.a., Consorzio Cooperative Costruzioni e Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari s.p.a.); il 3 aprile 2006, le imprese partecipanti all'ATI Astaldi hanno costituito la Società di progetto Metro C s.c.p.a. che è subentrata, quale contraente generale, nella titolarità dell'aggiudicazione della gara; il 12 ottobre 2006 è stato sottoscritto tra Roma Metropolitane S.r.l. e Metro C s.c.p.a. il contratto di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e direzione dei lavori e delle forniture necessari per la realizzazione dell'opera di che trattasi;
    nel frattempo, il 17 agosto 2005, è intervenuto il decreto legislativo n. 189 del 2005 che ha introdotto il comma 2-bis del decreto attuativo della «legge obiettivo» (n. 190 del 2002), oggi confluito nell'articolo 164, comma 4, del codice dei contratti pubblici e che, come anticipato, consente al soggetto aggiudicatore di affidare il compito di responsabile dei lavori al contraente generale; solo per completezza, va detto che questa modifica sarebbe stata promossa da Ettore Incalza, il potente dirigente del Ministero arrestato per tangenti dalla procura di Firenze;
    dunque, Roma metropolitane ha disatteso l'articolo 29 della convenzione con il comune di Roma (in base al quale avrebbe potuto nominare il responsabile dei lavori), in ossequio alla facoltà accordatale invece dalla nuova normativa nazionale;
    il consorzio Metro C ha nominato così Reginaldo Iori e, alla fine, chi esegue i lavori controlla anche come vengono spesi i fondi –:
   se il Ministro interrogato non reputi assolutamente improcrastinabile, anche alla luce delle contingenti vicende giudiziarie in materia di appalti pubblici, un'iniziativa normativa volta ad eliminare in radice la possibilità che soggetto controllore e soggetto controllato coincidano o siano tra loro dipendenti e pertanto se non intenda assumere iniziative affinché, al comma 4 dell'articolo 164, venga soppressa la disposizione in base alla quale «Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori». (4-10452)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

lavori pubblici

metropolitana