ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10349

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 482 del 15/09/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/05450
Firmatari
Primo firmatario: DAGA FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2015
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2015
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2015
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2015
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 15/09/2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 15/09/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 30/09/2015
Stato iter:
09/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/11/2015
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/11/2015

CONCLUSO IL 09/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10349
presentato da
DAGA Federica
testo di
Martedì 15 settembre 2015, seduta n. 482

   DAGA, BUSTO, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI, ZOLEZZI, RUOCCO, BARONI, LOMBARDI e DI BATTISTA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 304, della legge 147 del 2013, (cosiddetta legge di stabilità 2014) ha introdotto una disciplina specifica per favorire l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi (prioritariamente mediante il recupero di impianti esistenti o la localizzazione in aree già edificate);
   nella proposta di delibera di assemblea capitolina n. 163 del 2014 prot. n. RC/17866/14 (Dec. Giunta comunale n. 83 del 4 settembre 2014) relativa alla realizzazione del nuovo stadio a Tor di Valle, in variante al piano regolatore, e in deroga al piano generale del traffico urbano, presentata dalla società promotrice Eurnova s.r.l., è prevista la dichiarazione di pubblico interesse dell'opera, ai sensi della lettera a) comma 304, articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (la suddetta legge, in virtù della quale permetteranno queste cubature, in realtà non prevede deroghe che comportino varianti urbanistiche);
   il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che recepisce la direttiva comunitaria 2007/60 relativa alla valutazione ed alla gestione del rischio alluvioni, stabilisce all'articolo 7 che entro il 22 giugno del 2015 il piano di gestione del rischio alluvioni per il distretto idrografico dell'Appennino centrale sia ultimato e pubblicato. Le mappe dell'autorità di bacino del fiume Tevere rivelano che nella zona di Tor di Valle, esiste una pericolosità P3, cioè un'elevata probabilità di alluvioni nella fascia golenale del Tevere, mentre, nell'area dell'ippodromo sussiste una pericolosità P2 (alluvioni poco frequenti);
   nella medesima zona di Tor di Valle (nell'area dell'ex ippodromo), dovrebbe sorgere nuovo Stadio della A.s. Roma. Il progetto presentato della società Eurnova s.r.l si compone di un quadro progettuale A che prevede la realizzazione dello stadio (comprensivo di servizi e usi commerciali) e di un quadro progettuale B, il cosiddetto business park, (che comprende il centro direzionale e gli uffici non strettamente funzionale alla fruibilità dello Stadio): nel complesso si prevede di edificare oltre un milione di metri cubi (di cui circa il 14 per cento è destinato allo stadio);
   l'Istituto nazionale di urbanistica, come da fonti stampa si apprende, rileva che il progetto stravolge il piano regolatore della città e che le nuove infrastrutture di trasporto non riusciranno a garantire un significativo miglioramento delle condizioni di vita dei pendolari e dei residenti delle zone limitrofe;
   la legge sugli stadi, la legge n. 147 del 2013, commi 304 e 305, dispone che «Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale»: la norma di riferimento risulta stravolta da un progetto come quello dello stadio dell'A.s. Roma, in cui gli interventi di «altro tipo» risultano essere pari a circa l'86 per cento –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra citati;
   se il Governo, in virtù dell'articolo 1, commi 304 e 305 della legge 147 del 2013 e della priorità attribuita al recupero di impianti esistenti o localizzati in aree già edificate, non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze e anche per il tramite della competente autorità di bacino, valutare il pericolo di alluvioni per la zona di Tor di Valle, confermato dalla valutazione preliminare del rischio alluvioni;
   se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative normative volte a chiarire la portata delle disposizioni di cui ai commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, considerando che, ad avviso degli interroganti, tali disposizioni potrebbero essere applicate in maniera impropria. (4-10349)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 9 novembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 517
4-10349
presentata da
DAGA Federica

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue: in ordine alle problematiche connesse alla realizzazione in località Tor di Valle del nuovo stadio della A.S. Roma, il Comitato olimpico nazionale italiano rileva di non avere alcuna competenza, e altrettanto è da dire per la Coni servizi spa, relativa alle questioni segnalate dall'interrogante. Nella costruzione, ammodernamento e trasformazione di impianti sportivi la competenza del Coni concerne l'emissione del parere sul progetto, cosiddetto «Parere in linea tecnico sportiva», previsto dal regio-decreto 2 febbraio 1939 n. 302 convertito dalla legge 2 giugno 1939 n. 739 e successive modificazioni. I pareri sono espressi a richiesta degli aventi titolo alla realizzazione degli interventi, sulla documentazione fornita dagli stessi richiedenti, e consistono nel valutare la conformità degli impianti sportivi alle norme Coni per l'impiantistica sportiva e a criteri di funzionalità tecnico sportiva, vale a dire la rispondenza delle opere alle esigenze dei diversi utilizzatori. I pareri del Coni non possono stabilire l'opportunità dell'opera da realizzare o la convenienza della relativa spesa, e non riguardano gli effetti urbanistici e paesaggistici di competenza degli organi preposti; peraltro per il progetto in argomento non è stata inoltrata al Coni alcuna richiesta di parere obbligatorio tramite procedura on line, prevista dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale con deliberazione n. 1421 del 25 giugno 2010.
  In relazione alla portata delle disposizioni contenute nei commi 304 e 305 della cosiddetta legge sugli stadi, l'ufficio, per quanto di propria competenza, osserva che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), articolo 1 commi 304 e 305, si pone l'obiettivo di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento. La legge prevede lo studio di fattibilità, redatto in base alle indicazioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici), dell'impianto corredato di un piano economico-finanziario da presentare al comune interessato; il menzionato progetto preliminare può prevedere altri tipi di intervento soltanto se sono strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, con esclusione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza dei servizi preliminare, ove valuti positivamente lo studio di fattibilità dell'intervento, dichiara il pubblico interesse della proposta. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la regione convoca la conferenza di servizi, e il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso necessario alla realizzazione dell'opera e ne determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza; in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.
  Laddove sia possibile, gli interventi regolati dal comma 304 sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate (comma 305).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministriClaudio De Vincenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

attrezzatura sportiva

inondazione

gestione