ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10328

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 480 del 11/09/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/05738
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/09/2015
Stato iter:
19/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2015
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/12/2015

CONCLUSO IL 19/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10328
presentato da
CRIPPA Davide
testo di
Venerdì 11 settembre 2015, seduta n. 480

   CRIPPA e DA VILLA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   in data 16 febbraio 2015 il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato la società petrolifera australiana Po Valley Operations ad ampliare il permesso di ricerca nel sottofondo marino già vigente A.R 94.PY riperimetrando di fatto a 526 chilometri quadrati la superficie precedentemente concessa (197,1 chilometri quadrati);
   tale riperimetrazione estenderebbe le attività di ricerca di gas e petrolio in mare entro le 12 miglia dalla costa;
   tale sconfinamento, ad avviso dell'interrogante, andrebbe in violazione del decreto legislativo aprile 2006, n. 152, articolo 6, comma 17, che di fatto vieta le attività di ricerca, prospezione e coltivazione idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale;
   la riperimetrazione parrebbe violare il decreto legislativo 11 agosto 2010, n. 186, articolo 17;
   in merito, alcune associazioni ambientaliste (in particolare FAI, Greenpeace, Legambiente, Marevivo, Touring Club Italiano e WWF) hanno provveduto a presentare ricorso presso il TAR del Lazio contro i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche agricole alimentari e forestali, e nei confronti della società PO Valley Operations PTY LTD, Regione Emilia Romagna, comune di Ravenna e ISPRA, in merito alla concessione di un titolo per la ricerca in mare di petrolio e gas davanti alle coste della provincia di Ravenna;
   secondo le associazioni ricorrenti la situazione sopracitata svelerebbe, come le stesse dichiarano nella nota stampa pubblicata sul sito «www.legambiente.it», «[...] un'interpretazione abnorme dell'articolo 35 del decreto Sviluppo del 2012 [...]. Quella norma prevedeva una deroga al limite delle 12 miglia, e faceva salvi i procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data del 29 giugno 2010. Come ha già chiarito però il Consiglio di Stato, questa espressione («conseguenti e connessi») fa riferimento solo a titoli che costituiscono “attuazione” di provvedimenti già adottati, mentre «devono ritenersi esorbitanti [...] quelle iniziative che si risolvono nell'esistenza di un nuovo titolo abilitativo o, comunque, in una modifica del titolo già esistente [...]»;
   non traspare la ratio che ha portato a concepire l'ampliamento di un'area già concessa come rientrante nella fattispecie sopradescritta;
   se non si ponesse rimedio, la situazione sopracitata rischia di diventare un pericoloso precedente che, se utilizzato per ogni permesso già rilasciato, finirebbe per vanificare il divieto delle 12 miglia sopracitato –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;
   se in particolare il Ministro dello sviluppo economico non ritenga di rivedere la concessione della riperimetrazione disposta a favore della società australiana Po Valley Operations, riportando la stessa all'interno dei limiti di legge vigenti.
(4-10328)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 19 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 540
4-10328
presentata da
CRIPPA Davide

  Risposta. — La vicenda presa in esame dagli interroganti trae origine dall'istanza di conferimento del permesso di ricerca presentata dalla società Po valley operation Pty Ltd. nel 2007, al fine di ottenere il titolo abilitativo esclusivo di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico (zona A).
  Nel corso del procedimento, la normativa applicabile al settore subiva tuttavia delle modifiche.
  In particolare, sulla scia dell'incidente del golfo del Messino, con il decreto legislativo n. 128 del 2010 è stato modificato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo, ai fini di tutela ambientale, dei limiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Le predette attività venivano infatti, vietate all'interno delle aree marine e costiere protette, nonché entro le dodici miglia dal perimetro esterno di tali aree e, per i soli idrocarburi liquidi, nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali, lungo l'intero perimetro costiero nazionale.
  La norma precisava altresì che le nuove disposizioni si applicavano a tutti i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore delle stesse, salva «l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data».
  Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione della citata normativa, è intervenuto il Consiglio di Stato che, pronunciandosi con il parere citato dagli stessi interroganti (parere del 20 ottobre 2011, n. 123), ha avuto modo di chiarire il concetto di «titoli abilitativi» fatti salvi dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2010.
  È stato pertanto specificato dal Consiglio di Stato che, dovendosi intendere, per «titoli abilitativi», i permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, limitatamente ai rispettivi contenuti, dovevano ritenersi coperte dalla clausola di salvaguardia prevista dal decreto legislativo n. 128 del 2010 e quindi escluse dai divieti posti dalla nuova normativa, tutte quelle misure volte a dare attuazione ai citati provvedimenti o a consentire interventi di manutenzione o di messa in sicurezza dei relativi impianti, ma non anche quelle iniziative consistenti invece in nuovi titoli abilitativi o nella modifica sostanziale dei titoli esistenti.
  In ottemperanza al nuovo disposto normativo ed essendo ancora in corso il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo, la società istante, il 21 marzo 2012, presentava domanda di riperimetrazione, per la riduzione dell'area oggetto dell'istanza di permesso di ricerca presentata nel 2007; il 10 luglio 2012 veniva quindi conferito il permesso di ricerca, relativamente all'area ridotta (pari a 197,7 chilometri quadrati), rispetto all'area originariamente richiesta (pari a 526 chilometri quadrati).
  Nel frattempo, il parere del Consiglio di Stato, relativo al decreto legislativo n. 128 del 2010, veniva superato dalle nuove disposizioni dettate dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito (con modificazioni) dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  L'articolo 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 ha infatti nuovamente apportato modifiche all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, fissando un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento delle attività upstream in materia di idrocarburi, sia olio che gas, pari a dodici miglia sia dalle linee di costa che dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, oltre al divieto mantenuto all'interno di tali aree.
  Il decreto-legge n. 83 del 2012 ha inoltre previsto anch'esso una clausola di salvaguardia in base alla quale non si applicano i nuovi e più stringenti limiti, relativamente ai «procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi», facendo altresì salva «l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».
  Le previgenti disposizioni, interpretate dal Consiglio di Stato, risultano dunque superate dalle nuove norme del decreto-legge n. 83 del 2012, in particolare in riferimento ai procedimenti ancora in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, esclusi, in base alla novella normativa, dall'applicazione dei limiti delle 12 miglia, previsti dal nuovo decreto-legge n. 83 del 2012.
  Ciò anche al fine, come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il citato provvedimento governativo, di «evitare richieste di risarcimento da parte delle imprese allo Stato italiano per la revoca degli affidamenti fatta ad investimenti in corso».
  In base al nuovo contesto normativo, la Po valley operation Pty Ltd., nel novembre 2012, ha pertanto fatto richiesta al Ministero scrivente di estendere l'area del permesso conferito nel luglio 2012, anche alla porzione di superficie precedentemente espunta.
  In base alla precedente formulazione del decreto legislativo n. 128 del 2010, che inibiva entro determinate aree anche i procedimenti in corso, la Società aveva, infatti, richiesto la riduzione dell'area oggetto dell'istanza per il rilascio del permesso di ricerca.
  Una volta concluso il procedimento e conferito il titolo per l'area ridotta, la normativa di riferimento subiva, tuttavia, ulteriori modifiche con il decreto-legge n. 83 del 2012 che, diversamente dal precedente decreto legislativo n. 128 del 2010, prevede infatti che non siano soggetti ai limiti introdotti anche i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991, in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010. Ritenendo dunque che tra questi potesse rientrare anche il procedimento di rilascio del permesso di ricerca relativo alla Po valley, in quanto attivato nel 2007 ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, è stata accolta l'istanza con la quale la società ha manifestato il proprio interesse a vedersi attribuita l'intera area del permesso di ricerca come originariamente richiesta, al fine di salvaguardare, in applicazione della novella normativa, il procedimento e dunque il relativo provvedimento conclusivo, così come originariamente instaurato.
  Si rileva, dunque che l'accoglimento dell'istanza di riperimetrazione dell'area da parte dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico è avvenuto in virtù della clausola di salvaguardia, prevista dal testo attualmente vigente dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, oltre che per «i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».
  Con il provvedimento in questione si è inteso, altresì, tutelare il legittimo affidamento che gli operatori interessati hanno riposto nella disciplina applicabile alle rispettive istanze, al momento della loro presentazione.
La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economicoSimona Vicari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

protezione dell'ambiente

licenza edilizia