ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10104

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 474 del 03/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/08/2015
Stato iter:
22/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/06/2016

CONCLUSO IL 22/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10104
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Lunedì 3 agosto 2015, seduta n. 474

   ZOLEZZI, DAGA, MANNINO, TERZONI, BUSTO, DE ROSA, MICILLO e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 238 comma 2, del decreto legislativo 152 del 2006 stabilisce che la tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali;
   non risulta agli interroganti l'emanazione del regolamento di cui al comma 6 del predetto articolo;
   il decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Esso rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la formula di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto, che – semplificando – prevede la copertura della somma dei costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente e dei costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (opportunamente corretta con un fattore che tiene conto dell'inflazione programmata per l'anno di riferimento e del recupero di produttività nel medesimo anno) nonché dei costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. L'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica dispone che, sulla base della tariffa di riferimento, gli enti locali individuano il costo complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. Il decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 non fissa, quindi, solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli enti locali devono calcolare la tariffa stessa per classi di utenza. Riprendendo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 49 del decreto legislativo 22 del 1997 (ora abrogato), il decreto del Presidente della Repubblica ribadisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (parte variabile);
   il predetto decreto, nell'allegato I, istituisce il coefficiente di adattamento del nucleo familiare per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (Ka), attraverso il quale viene presunta la quantità di rifiuti in relazione alla superficie dell'immobile e al numero di abitanti e il coefficiente proporzionale di produttività per le utenze domestiche e non domestiche (Kb), mediante il quale si calcolano le quantità di rifiuti teoricamente producibili da ogni utenza domestica e non domestica;
   i coefficienti Ka e Kb non tengono conto delle abitudini di consumo individuali, né della quantità di rifiuti effettivamente prodotta da ogni singola utenza, di conseguenza non è possibile utilizzarli per determinare una tariffa equa, ovvero commisurata alla quantità di rifiuti prodotti in base al principio «chi inquina, paga»;
   in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, il comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest'ultima norma, quindi, viene confermati la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;
   nella delibera d'ambito dell'ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per il servizio idrico e i rifiuti) n. 2013/31 del 26 novembre 2013 si afferma la necessità di inserire il criterio quantitativo per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche per le quali sono attivati servizi dedicati di igiene ambientale nel regolamento di gestione dei rifiuti urbani vigente e di competenza di ATERSIR al fine di evitare che tali utenze conferiscano rifiuti al pubblico servizio quantitativi di rifiuti eccedenti i coefficienti di produttività specifica in base ai quali sono calcolati i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e si promuovono campagne di monitoraggio sulla produzione effettiva dei rifiuti, con pesature a livello zonale e/o puntuali per tipologia di materiale, al fine di verificare se la reale produzione annua di rifiuti è correttamente stimata dai coefficienti di produzione potenziale definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 per le varie categorie di produttori non domestici;
   l'Italia è rimasto l'unico paese della Comunità Europea a calcolare la produzione di rifiuti in base ai metri quadri dell'abitazione –:
   a quale punto sia l’iter di approvazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 152 del 2006;
   se non ritenga opportuno promuovere interventi normativi volti alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 al fine di ricondurre la tariffazione dei rifiuti solidi urbani alla quantità effettivamente prodotta da ciascuna utenza, eliminando la necessità di coefficienti di conversione e calcoli presuntivi; (4-10104)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 640
4-10104
presentata da
ZOLEZZI Alberto

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla tariffazione dei rifiuti urbani e alle pertinenti attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Questo dicastero ha tra le sue priorità l'emanazione del regolamento attuativo previsto dall'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), nel quale «sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea» e, successivamente, del regolamento previsto dall'articolo 238, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve contenere «i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate».
  L'articolo 42 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 ha modificato il citato comma 667 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, prevedendo un anno dall'entrata in vigore della legge n. 221 del 2015 quale termine di adozione del primo regolamento sopra citato.

  L'emanazione dei due regolamenti in parola potrà garantire l'attuazione del principio «chi inquina paga» e l'adozione di una metodologia più equa di determinazione della tariffa legata alle quantità di rifiuti effettivamente prodotte da ciascuna utenza.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

gestione dei rifiuti

armonizzazione dei prezzi