ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 473 del 31/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARIELLO FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2015
CASO VINCENZO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2015
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2015
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2015
SORIAL GIRGIS GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2015
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31/07/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 10/08/2015
Stato iter:
09/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/11/2015
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/08/2015

ATTO MODIFICATO IL 03/08/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 10/08/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/11/2015

CONCLUSO IL 09/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10094
presentato da
CARIELLO Francesco
testo presentato
Venerdì 31 luglio 2015
modificato
Lunedì 3 agosto 2015, seduta n. 474

   CARIELLO, CASTELLI, CASO, BRUGNEROTTO, D'INCÀ, SORIAL e COLONNESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   da informazioni diffuse a mezzo stampa, specificatamente dal quotidiano Libero del 24 aprile 2015, con un articolo di Franco Bechis, si apprende la notizia di una «non virtuosa» gestione del personale dirigente di prima e seconda fascia, in espressa violazione della disciplina in materia, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (da ora in poi PCM);
   la «non virtuosa gestione» del personale dirigente di prima e seconda fascia è desumibile dal fatto che pur constando la Presidenza del Consiglio dei ministri, di circa n. 230 dirigenti di ruolo ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi di vertice amministrativo come capi dipartimento e capi uffici autonomi, sono da oltre 15 anni appannaggio di circa 10/15 dirigenti che oramai hanno costituito quella che agli interroganti appare una lobby fortissima immune ai vari cambiamenti di Governo avvenuti nel tempo, il cui agire appare rivolto all'autoconservazione del posto che sfugge secondo gli interroganti dalle logiche della meritocrazia, delle capacita professionali e gestionali (solo a titolo esemplificativo si richiama il recente caso «Incalza»);
   suddetta gestione, protrattasi per anni, ha generato un aumento considerevole del contenzioso tra il personale dipendente e la amministrazione pubblica governativa, arrivando ad un numero di 800 giudizi pendenti innanzi a tribunali ordinari e amministrativi, contro decreti del Presidente del Consiglio dei ministri illegittimi, per demansionamento e/o dequalificazione professionale molti dei quali vedono la Presidenza del Consiglio dei ministri soccombente per «danno erariale»;
   sempre dalla fonte giornalistica citata in premessa, si evince, a dimostrazione di quanto appena esposto, che l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri destinato alla copertura delle spese di lite, che la stessa amministrazione è chiamata a sostenere a seguito delle soccombenze in giudizio, da 15 milioni di euro previsto per l'anno 2014 ha raggiunto i 60 milioni di euro per l'anno 2015, che nella Nota Preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 è collocato nel capitolo di spesa 173;
   negli ultimi due anni, infatti, numerosi sono i dirigenti di prima e seconda fascia di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scadere del loro incarico triennale, che rimangono per mesi inutilizzati e quindi senza incarico generando un danno sotto molteplici profili: quello erariale, nel continuare a corrispondere agli stessi dirigenti seppur non destinatari di nuovo e diverso incarico e quindi non impiegati professionalmente retribuzione fissa, dando incarico contestualmente al dirigenti non dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosiddetti esterni, contravvenendo alle disposizioni in ambito di spending review diventate negli ultimi anni più stringenti (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135);
   Arcangelo D'Ambrosio, segretario generale di DIRSTAT (Sindacato dei dirigenti della Pubblica Amministrazione) ha presentato esposto sulla irregolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri nella gestione del personale. Esposto che ad oggi è ancora all'esame della procura regionale del Lazio della Corte dei conti, dell'ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio e della procura di Roma, senza aver ancora quindi concluso l'istruttoria, dove al suo interno si sollevano molteplici violazioni della legge di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella fattispecie concreta di conferimento di incarichi dirigenziali senza rispettare le procedure contrattuali, sebbene sia l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, sia i contratti collettivi di riferimento (articolo 5, commi 3, 4 e 6, del contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente dell'area VIII – Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 27 marzo 2007), sia le specifiche direttive della Presidenza (articolo 2, comma 1, lettera a), articolo 3 ed articolo 5, comma 1, lettera a), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina del conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, in data 23 gennaio 2008), prevedano la pubblicità dei posti dirigenziali vacanti e delle procedure di copertura degli incarichi, per collocare presso la Presidenza del Consiglio i propri fedelissimi, vicinissimi al Presidente ASTRID, generando altresì demansionamento e quindi cambiamento illegittimo di mansioni. L'esposto in parola, rileva, infatti che «Nell'ultimo anno le suddette reiterate violazioni della citata normativa in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali hanno assunto una particolare gravità, derivante dal fatto, da un lato l'amministrazione ha conferito incarichi dirigenziale a personale cosiddetto esterno ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dall'altro ha lasciato e sta lasciando, inspiegabilmente ed arbitrariamente numerosi dirigenti di prima fascia e qualche dirigente di seconda senza incarico dirigenziale e ciò pur in presenza di un gran numero di uffici dirigenziali vacanti»;
   gli atti di conferimento dei suddetti incarichi dirigenziali, nonostante la quantomeno dubbia legittimità risultano essere stati, peraltro, regolarmente registrati dalla sezione della Corte dei conti deputata al controllo della legittimità degli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   la Corte dei conti, inoltre, in sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nell'ordinanza congiunta del 4 dicembre 2014, nella delibera n. 23/2014/G a pagina n. 26 riporta che dalla Presidenza del Consiglio dei ministri «Non sono state riferite, infine, posizioni soprannumerarie, contenziosi in atto e nemmeno assunzioni dal 2011» seppur, di fatto, la Presidenza del Consiglio dei ministri sia sommersa da ricorsi, proposti innanzi ai tribunali civili e amministrativi dei propri dipendenti il cui esito vede spesso soccombente la Presidenza del Consiglio dei ministri e delle quali si trova ad esprimersi sulle ipotesi di «danno erariale» la stessa Corte dei conti e abbia, sempre la Presidenza del Consiglio dei ministri, preceduto dall'anno 2012 all'assunzione di circa 15 dirigenti e 26 funzionari;
   tuttavia, recente, è la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2015, depositata dal presidente Aldo Criscuolo in data 23 luglio 2015, che dichiarando «l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)» «salva» il Governo dal dovere di restituire ai dipendenti pubblici gli importi economici persi per effetto del prolungato blocco contrattuale (triennio 2010-2012 e triennio 2013-2015), ma obbliga lo stesso Governo ad aprire la trattativa contrattuale pubblica, con effetto economico a far data dalla sentenza stessa ovvero dal 23 luglio 2015, considerando il rinnovo del blocco per un altro triennio (2013-2015) e la norma che blocca l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale fino al 2018 resa strutturale dalla legge n. 190 del 2014, legge di stabilità per l'anno 2015, incostituzionali –:
   se e quali iniziative, il Presidente del Consiglio dei ministri, in virtù di quanto enucleato in premessa, intenda adottare al fine di dare piena attuazione a quanto disposto al comma 3 dell'articolo 97 del testo Costituzionale nell'organizzazione della dotazione organica dei pubblici uffici afferenti alla Presidenza del Consiglio e alle strutture ministeriali, secondo le disposizioni di legge, in modo, come recita l'articolo de quo, che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, e quindi una classe dirigente capace professionalmente e adeguatamente impiegata e impegnata a perseguire e soddisfare l'interesse pubblico nel supportare i politici pro tempore;
   se intenda assumere iniziative per porre fine alla condotta sopra citata in modo da non generare un aumento delle voci di costo del bilancio dello Stato relative alle spese per liti e contenziosi, considerato che già i conti pubblici evidenziano una sostanziale necessità di applicare, nella gestione della finanza pubblica, il criterio dell'economicità e della revisione della spesa. (4-10094)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 9 novembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 517
4-10094
presentata da
CARIELLO Francesco

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente la presunta violazione delle disposizioni che regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, si premette che la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, disciplinata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dalle disposizioni contrattuali relative all'area VIII della dirigenza e dalle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2008 e del 5 settembre 2008, regolarmente registrate dalla Corte dei conti, trova piena e coerente applicazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infatti, contrariamente a quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo, che si limita a richiamare le notizie diffuse a mezzo stampa da un quotidiano e un esposto del Segretario generale della Dirstat, questa amministrazione adotta procedure improntate a rigorosi criteri di pubblicità e trasparenza, come agevolmente riscontrabile nella puntuale e dettagliata pubblicazione, sui siti internet ed intranet, dei posti di funzione disponibili (cosiddetti interpelli), proprio nel rispetto della disciplina normativa, regolamentare e contrattuale vigente.
  Inoltre, per i dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora sprovvisti di incarico per scadenza del precedente, mancata conferma o processi di riorganizzazione, che l'interrogante sostiene rimanere per mesi inutilizzati percependo comunque la retribuzione fissa con conseguente danno erariale, l'amministrazione, come pure è ben noto a tutti gli interessati e alle stesse organizzazioni sindacali, ha adottato una apposita procedura di interpello, assicurandone la pubblicità e la trasparenza, a tutela dell'amministrazione e dei medesimi dirigenti, ferma restando l'applicazione dei pertinenti istituti contrattuali che disciplinano l'impiego e la corrispondente retribuzione di tali dirigenti di ruolo nelle more del conferimento dell'incarico di funzione. In proposito, per compiuta informazione, si precisa che tale procedura è attivata ormai da più di un anno, ogni qualvolta ne ricorrano le circostanze e si sostanzia nell'invio ai dipartimenti ed uffici autonomi, presso cui sussistono posti di funzione disponibili, dei curricula di tali dirigenti, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse per l'assegnazione dello specifico incarico.
  L'amministrazione quindi si adopera, coerentemente alla disciplina vigente, al fine di conferire un nuovo incarico entro i tempi prescritti dai contratti collettivi di riferimento, cioè entro i novanta giorni. Durante tale periodo viene conservato al dirigente il trattamento economico precedentemente goduto, applicando l'abbattimento del 10 per cento relativamente alla retribuzione di posizione variabile. Una volta decorso tale termine, perdurando l'indisponibilità di posizioni dirigenziali idonee ovvero per la copertura delle quali viene richiesto il possesso di specifici titoli di studio e professionali, i dirigenti rimangono comunque a disposizione dell'amministrazione per l'espletamento di specifiche attività e ad essi è applicato il trattamento economico previsto per le posizioni dirigenziali di staff.
  In ordine, poi, al conferimento di incarichi dirigenziali a personale non appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, si precisa che sono comunque attribuiti esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall’
ex articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, comunque nei limiti percentuali stabiliti e con le modalità indicate dalle stesse disposizioni normative e, comunque a seguito di accertamento della insussistenza o indisponibilità delle professionalità richieste tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Relativamente agli incarichi di «vertice» di direzione delle strutture generali (capo dipartimento e capo ufficio autonomo), si precisa che trovano applicazione per la loro attribuzione le specifiche modalità di cui agli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400: che per la loro copertura, i criteri ordinari di scelta concorrono con quelli determinati anche dal carattere fiduciario insito nelle funzioni di raccordo con l'autorità politica.
  Inoltre, si ricorda che gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, generalmente conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto del Segretario generale, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, che accerta la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
  Non risultano, allo stato, condanne per danno erariale in relazione alla specifica situazione indicata, mentre lo stanziamento del capitolo 173 del bilancio di previsione 2015 della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori, è da riferirsi, come desumibile anche dalla descrizione del capitolo stesso, alle spese derivanti dagli esiti di tutti i contenziosi in cui è parte l'amministrazione.
  In particolare, il capitolo 173 non è di competenza del Dipartimento per il personale e gli oneri relativi ai contenziosi in materia di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri gravano su altro capitolo (183), la cui provvista evidentemente si riferisce all'esito di controversie avviate in anni precedenti.
  Con riferimento alla richiamata deliberazione n. 23/2014/G del 4 dicembre 2014 della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, si conferma quanto attestato dalla stessa deliberazione in ordine all'assenza di qualsiasi posizione soprannumeraria nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri in conseguenza degli interventi di riduzione degli organici, previsti dalle diverse disposizioni di
spending review succedutesi nel tempo. In proposito si precisa anche che non vi sono né vi è stata assunzione di personale in esito a procedimenti contenziosi, riferibili all'oggetto specifico della citata relazione.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministriClaudio De Vincenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bilancio dello Stato

indennita' e spese

contrattazione collettiva