ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 470 del 28/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 28/07/2015
Stato iter:
04/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2016
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 30/09/2015

SOLLECITO IL 30/11/2015

SOLLECITO IL 29/01/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2016

CONCLUSO IL 04/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10016
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Martedì 28 luglio 2015, seduta n. 470

   LUIGI DI MAIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 10 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, stabilisce che il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) capo squadra; b) capo squadra esperto; c) capo reparto; d) capo reparto esperto;
   gli articoli 14 e 17 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 dispongono che la promozione, rispettivamente dalla qualifica di capo squadra e di capo reparto, a quella superiore di «esperto» è conferita a ruolo aperto secondo l'ordine di ruolo a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;
   in conseguenza della seduta del consiglio di amministrazione per gli affari concernenti il personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2012, il capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con decreto n. 2027 del 13 aprile 2012, ha disposto la promozione a ruolo aperto ai sensi dell'articolo 14, del predetto decreto legislativo n. 217 del 2005, dalla qualifica di capo squadra alla qualifica superiore di capo squadra esperto, del personale divenuto capo squadra a seguito delle procedure concorsuali aventi decorrenza giuridica 1o gennaio 2006 e 1o gennaio 2007;
   analogamente, in conseguenza della seduta del consiglio di amministrazione per gli affari concernenti il personale del Ministero dell'interno del 14 febbraio 2013, il capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con decreto n. 1143 del 5 marzo 2013, ha disposto la promozione a ruolo aperto ai sensi dell'articolo 14, del predetto decreto legislativo n. 217 del 2005, dalla qualifica di capo Squadra alla qualifica superiore di capo squadra esperto, del personale divenuto capo squadra a seguito delle procedure concorsuali aventi decorrenza giuridica 1o gennaio 2008;
   diverso e deteriore trattamento è stato invece riservato ai vigili del fuoco inquadrati capo squadra a seguito del decreto ministeriale n. 158 del 1o agosto 2012 (bando di concorso a n. 1268 posti di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – posti disponibili al 31 dicembre 2008 decorrenza 1o settembre 2009) e del decreto ministeriale n. 159 del 1o agosto 2012 (bando di concorso a n. 660 posti di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – posti disponibili al 31 dicembre 2009 – decorrenza 1o gennaio 2010), nonché a quelli inquadrati capo reparto a seguito del decreto ministeriale n. 141 dell'11 luglio 2012 (bando di concorso a n. 338 posti di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – posti disponibili al 31 dicembre 2006 – decorrenza 1o gennaio 2007), del decreto ministeriale n. 142 dell'11 luglio 2012 (bando di concorso a n. 528 posti di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – posti disponibili – al 31 dicembre 2007 – decorrenza 1o gennaio 2008), del decreto ministeriale n. 143 dell'11 luglio 2012 (bando di concorso a n. 363 posti di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – posti disponibili al 31 dicembre 2008 – decorrenza 1o gennaio 2009) e del decreto ministeriale n. 144 dell'11 luglio 2012 (bando di concorso a n. 264 posti di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – posti disponibili al 31 dicembre 2009 – decorrenza 1o gennaio 2010);
   in sintesi quindi mentre per i concorsi interni a capo squadra decorrenze 2006, 2007 e 2008 la promozione ad «esperto» è avvenuta computando i 5 anni a decorrere dalla data della rilevazione del posto vacante, con evidente disparità di trattamento, per i concorsi interni a capo reparto dal 2007 in poi e a capo squadra dal 2009 in poi, la promozione ad esperto avverrà computando i 5 anni a decorrere dalla data della promozione a capo squadra (decorrenza economica) e non più dalla data dei posti vacanti (decorrenza giuridica), come specificato nella nota del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 7375 del 14 luglio 2015, inviata alle organizzazioni sindacali;
   il Conapo sindacato autonomo dei vigili del fuoco con note prot. n. 91/15 del 5 maggio 2015 e prot. n. 176/15 del 15 luglio 2015 ha contestato la differenza di trattamento ed il danno alla carriera per il personale capo squadra decorrenze dal 2009 in poi e capo reparto decorrenze dal 2007 in poi, chiedendo per detto personale misure di equiparazione e parità di trattamento rispetto ai capo squadra decorrenze 2006, 2007 e 2008, se del caso anche legislative, per sanare la grave ingiustizia;
   secondo la predetta organizzazione sindacale, infatti, la locuzione «effettivo servizio» di cui agli articoli 14 e 17 del decreto legislativo n. 217 del 2005 è da intendersi come «servizio comunque prestato» dalla «decorrenza giuridica» della promozione (e non dalla decorrenza economica), riferendosi il legislatore ad eventuali interruzioni del servizio causate da aspettative e/o sanzioni disciplinari; viceversa, non si comprende per quale finalità il legislatore abbia diversificato la «decorrenza giuridica» della promozione dalla «decorrenza economica» (commi 6 e 16 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 217 del 2005), posto che, con l'interpretazione del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui alla nota prot. n. 7375 del 14 luglio 2015 inviata alle organizzazioni sindacali, la «decorrenza giuridica» delle promozioni verrebbe svuotata da ogni effetto –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno promuovere un'iniziativa normativa che sani la questione ed applichi gli articoli 14 e 17 del decreto legislativo n. 217 del 2005 in maniera uniforme per il personale del Corpo, alla stessa stregua dei personale capo squadra con decorrenze 2006, 2007 e 2008, secondo i princìpi costituzionali di imparzialità e parità di trattamento. (4-10016)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 febbraio 2016
nell'allegato B della seduta n. 562
4-10016
presentata da
DI MAIO Luigi

  Risposta. — La questione su cui verte l'interrogazione presentata posta all'attenzione dall'interrogante è disciplinata, come è noto, dal decreto legislativo n. 217/2005, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, agli articoli 14 e 17, stabilisce i criteri per le promozioni a capo squadra esperto e a capo reparto esperto. Promozioni che sono conferite a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che abbiano compiuto l’«effettivo servizio» per cinque anni nella qualifica inferiore, rispettivamente, di capo squadra e di capo reparto.
  Al riguardo, l'Avvocatura dello Stato, a seguito di apposito quesito formulato dal competente dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha espresso il proprio parere, evidenziando come le norme di cui ai citati articoli 14 e 17, distinguono gli effetti giuridici della nomina a capo squadra e a capo reparto, che decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze in organico, dagli effetti economici, che decorrono dalla data di conclusione del corso di formazione.
  Pertanto, ha aggiunto l'organo legale, «il computo degli anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, utile al fine del conferimento della promozione a ruolo aperto a capo squadra esperto e capo reparto esperto, va calcolato sulla base del servizio effettivo, inteso in senso rigorosamente restrittivo, corrispondente al servizio effettivamente svolto nel livello prescritto e decorrente dalla data di attribuzione delle funzioni».
  Sulla materia si è formata una vasta giurisprudenza, per cui solo l'effettiva prestazione del servizio determina il diritto alla corrispondente retribuzione, con una stretta correlazione tra trattamento economico corrispondente alla funzione e l'effettività del servizio prestato.
  Nel caso di specie, l'avvocatura dello Stato ha evidenziato, inoltre, che il criterio in base al quale determinare il numero di anni di effettivo servizio richiesti dagli articoli 14 e 17 del citato decreto legislativo, per la promozione alla qualifica superiore, deve coincidere con il calcolo dalla decorrenza economica della qualifica inferiore.
  Si rappresenta, comunque, che l'intero complesso ordinamentale che disciplina il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco verrà complessivamente rivalutato nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in corso di elaborazione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

caposquadra

protezione civile

sindacato