ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09936

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 467 del 23/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: VIGNAROLI STEFANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 23/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/07/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/07/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 15/09/2015
Stato iter:
22/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/06/2016

CONCLUSO IL 22/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09936
presentato da
VIGNAROLI Stefano
testo di
Giovedì 23 luglio 2015, seduta n. 467

   VIGNAROLI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, alla legge 11 novembre 2014, n. 164, all'articolo 35 (Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale), comma 1 stabilisce: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica»;
   il decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 all'articolo 35 (Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale), comma 6, dispone: «Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma»;
   l'Ama Roma spa, ha emesso il bando di gara n. 2/2015 relativo ad una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici afferente l'affidamento del servizio di carico, trasporto e trattamento in impianti di recupero energetico del rifiuto urbano residuo. Per un importo del bando pari a euro 366.912.000,00 oltre IVA di cui euro 800.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
   nella descrizione del bando si legge: «procedura Aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'articolo 59, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, afferente l'affidamento del servizio di carico, trasporto e trattamento in impianti di recupero energetico del rifiuto urbano residuo (Codice CER 20 03 01) prodotto nel territorio di Roma Capitale per un periodo di 48 mesi, nel pieno rispetto dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, così come sostituito dalla legge di conversione n. 164 del 2014»;
   il bando prevede, in particolare, che l'aggiudicazione della procedura è condizionata alla effettiva attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 –:
   se ed entro quali tempi il Governo intenda adottare il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, e se non intenda chiarire come si debba procedere, in casi quali quello segnalato in premessa, nelle more dell'adozione di tale decreto. (4-09936)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 640
4-09936
presentata da
VIGNAROLI Stefano

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla realizzazione di impianti di incenerimento ex articolo 35 decreto-legge n. 133 del 2014, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, si fa presente che la finalità del decreto in questione, è quella di ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica (calcolato ad una percentuale massima del 10 per cento), e di sfruttare al meglio la rete impiantistica nazionale già esistente, delineando una potenziale linea strategia nazionale di medio lungo termine sulla gestione dei rifiuti per gli anni a venire, in ottemperanza all'obiettivo di ottimizzazione della rete infrastrutturale dedicata al recupero energetico su scala nazionale previsto nell'ambito del «pacchetto economia circolare», presentato il 2 dicembre 2015, e in fase di consultazione.
  Inoltre, anche al fine di tenere conto delle azioni volte alla riconversione di tali impianti preliminari, sono state previste specifiche disposizioni (articolo 6 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), che consentono di definire e aggiornare con cadenza annuale, anche su richiesta delle regioni interessate, il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale.
  Con particolare riferimento alla strategia nazionale delineata dalle disposizioni dei decreti attuativi dello «sblocca Italia», si rappresenta in ogni caso che il Ministro dell'ambiente ha accolto la richiesta della conferenza stato-regioni di istituire un comitato, presso la conferenza stessa, per la gestione integrata ed efficiente del ciclo dei rifiuti.
  Tale comitato avrà funzioni istruttorie, di raccordo e di coordinamento e concorrerà ad ottimizzare l'efficacia del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed assicurerà il monitoraggio e il coordinamento a livello nazionale per l'attuazione delle politiche di gestione dei rifiuti.
  Si ritiene, pertanto, che le disposizioni introdotte dall'emanando decreto del Presidente del Consiglio ministri, finalizzate a garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza della gestione dei rifiuti, oltre a dare piena attuazione a quanto previsto dal legislatore nazionale, rappresentino altresì una concreta attuazione della normativa comunitaria in tema di gestione degli stessi, perfettamente coerente con i criteri stabiliti nell'articolo 4 della direttiva quadro.
  Si fa presente, altresì, che lo schema di decreto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, anche in ottemperanza alle richieste formulate dalle regioni, è attualmente oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a Vas, secondo la disciplina di cui all'articolo 12 del testo unico ambientale.
  Tale normativa prevede la conclusione del relativo procedimento entro 90 giorni dall'acquisizione dell'istanza di assoggettabilità da parte dell'autorità competente avvenuta in data 17 marzo 2016.
  Ad ogni modo, ferma restando l'attuazione dell'articolo 35 nei termini sopra indicati, tenuto conto delle competenze spettanti agli enti territoriali, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, il Governo valuterà il potenziamento di tutti gli strumenti necessari finalizzati a rafforzare, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, il sistema di gestione dei rifiuti.
  Inoltre, con specifico riferimento a come si debba procedere nelle more dell'adozione del citato decreto, in relazione alle vicende che hanno recentemente interessato la società AMA s.p.a., si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto, si fa presente che il Tar del Lazio, con la sentenza n. 11 del 4 gennaio 2016, si è espresso in materia di recupero dei rifiuti solidi urbani, ed in particolare sul rapporto tra la disposizione di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2005 (cosiddetto decreto «Sblocca Italia»), che disciplina la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali e i principi comunitari di autosufficienza e prossimità in materia di recupero dei rifiuti solidi urbani non differenziati (non pericolosi), accolti e ribaditi negli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Il collegio ha osservato, al riguardo, che la giurisprudenza ha ritenuto i suddetti principi di autosufficienza e prossimità non alternativi alla disposizione di cui al suddetto articolo 35, bensì integrativi, e che gli stessi principi obbligano alla programmazione e realizzazione di un sistema e di una rete di trattamento dei rifiuti che assicuri la massima vicinanza possibile tra luogo di ricezione del rifiuto e luogo di produzione, ed al conferimento e trattamento dei rifiuti con priorità negli impianti locali. Nelle more dell'attuazione della rete e del suo funzionamento ottimale, il principio di efficienza comporta che «gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita» potranno giustificare il conferimento in ambito extraregionale alle condizioni ed ai limiti che sono specificati dall'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2015.
  Peraltro, dalla citata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, è emerso altresì che il bando di gara emesso da AMA Roma s.p.a. rappresenta principalmente un'indagine atta a promuovere l'eventuale successiva conclusione di un accordo quadro con più operatori economici del settore dei servizi di carico, trasporto e trattamento in impianti di recupero energetico e che per questa ragione la stessa non risulta impegnativa e vincolante per l'AMA s.p.a. ed il suo eventuale perfezionamento non può comunque prescindere sia dall'acquisizione delle necessarie autorizzazioni al trasporto transfrontaliero dei rifiuti che rimangono in capo alla regione, sia dall'eventuale possibile interferenza con la procedura di infrazione 2011/4021 ex articolo 258 Tfue — causa C — 323/13, che ha interessato la regione Lazio con riferimento alla gestione dei rifiuti in conformità alla direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a tenersi informato anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violazione del diritto comunitario

applicazione del diritto comunitario

incenerimento dei rifiuti