ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09812

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 460 del 13/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRUNO BOSSIO VINCENZA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BATTAGLIA DEMETRIO PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2015
BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2015
STUMPO NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 13/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09812
presentato da
BRUNO BOSSIO Vincenza
testo di
Lunedì 13 luglio 2015, seduta n. 460

   BRUNO BOSSIO, BATTAGLIA, BURTONE e STUMPO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la società Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa ha pubblicato un bando di gara per la cessione della partecipazione societaria dei porti e pari al 100 per cento di «MARINA DI PORTISCO S.p.A., al 100 per cento di «TRIESTE NAVIGANDO S.r.l», al 51 per cento di «PORTO DELLE GRAZIE S.r.l.», al 49 per cento di «PORTO TURISTICO DI CAPRI S.p.A.», al 32 per cento di «MARINA D'ARECHI S.p.A.»;
   in relazione al 51 per cento della società «PORTO DELLE GRAZIE S.r.l.» definito come «Lotto n. 3» l'articolo 4 del bando prevede che il 51 per cento del capitale sociale di «Porto delle Grazie srl» è «costituito da n. 1 (uno) quote, del valore contabile unitario 60.690,00 euro (sessantamilaseicentonovanta/00, salvo quanto indicato in data room, in merito ai limiti di acquisto da parte di soggetti privati»;
   l'articolo 6 del bando medesimo prevede che «il singolo lotto offerto non è frazionabile»; per cui, ogni singolo lotto non poteva essere frazionato in due quote;
   ai sensi dall'articolo 10 del bando i termini per la presentazione delle domande, della documentazione per la partecipazione e l'accesso alla data room scadevano alle ore 14 del 29 maggio 2015;
   le autorizzazioni all'accesso alla data room per le aziende partecipanti venivano fissate per il 29 maggio 2015;
   in data 9 giugno 2015 Invitalia comunicava ai soggetti che avevano manifestato interesse all'acquisizione dei lotti di quote societarie possedute dall'Agenzia, che nella data room era stata inserita ulteriore documentazione, tra cui i modelli «offerta economica soggetti privati» e «offerta economica soggetti pubblici»;
   i modelli anzidetti presentavano data di redazione 23 magio 2015 (rispettivamente alle ore 13:36 il primo e alle ore 13:37 il secondo), ma non risultavano presenti in data room in data antecedente al 9 giugno 2015;
   solo dopo il 9 giugno, ossia dopo la comunicazione inviata a mezzo PEC, i partecipanti hanno potuto visionare i predetti documenti ed avere conoscenza che, con riferimento al Lotto 3 (51 per cento di Porto delle Grazie S.r.l.) è stata fissata una riserva, nella misura del 31 per cento a favore di enti e/o imprese pubbliche, restando limitata ai soggetti privati la rimanente quota del 20 per cento;
   il bando di offerta prevedeva espressamente, all'articolo 6, che «Il singolo Lotto offerto non è frazionabile e, pertanto, può essere formulata esclusivamente un'offerta di acquisto per l'intero Lotto» e solo successivamente alla pubblicazione del bando e successivamente alla scadenza dei termini (22 maggio 2015 ore 14,00) per richiedere l'accesso alla data room (accesso la cui visione, per espressa previsione del bando è consentita unicamente ai concorrenti che avevano presentato formale richiesta e ottenuta specifica autorizzazione) si è resa nota la suddivisione dell'intero lotto n. 3 (pari al 51 per cento delle quote della società Porto delle Grazie s.r.l) in due diverse frazioni (di cui una quota pari al 31 per cento riservata agli enti pubblici); invero, i modelli di «offerta economica soggetti privati» e di offerta economica soggetti pubblici» sono stati redatti in data 23 maggio 2015, rispettivamente alle ore 13:26 il primo e alle ore 13:37 il secondo. È evidente, pertanto, che l'inciso contenuto nell'articolo 4 «salvo quanto indicato in data room, in merito ai limiti di acquisto da parte di soggetti privati», consistente in una riserva generica e indefinita, è a giudizio degli interroganti privo di ogni effetto giuridico considerato che l'intenzione di Invitalia è stata materialmente esplicitata solo in data 23 maggio 2015 (e, quindi, in data successiva alla scadenza dei termini per la richiesta di autorizzazione all'accesso alla data room). Ad avviso degli interroganti il comportamento tenuto dall'Agenzia nazionale, oltre a modificare di fatto e surrettiziamente le condizioni generali (di cui all'articolo 6) fissate ed esplicitate dal medesimo ente nel bando, comporta una modifica, solo dopo aver avuto conoscenza dei soggetti realmente interessati alla gara, dei requisiti generali di partecipazione alla procedura di alienazione del lotto n. 3 (infatti, solo dopo che sono scaduti i termini per manifestare l'interesse all'acquisto del predetto lotto, l'Agenzia nazionale ha introdotto una limitazione di acquisto ai privati che, ad avviso degli interroganti in sostanza si concretizza in una palese agevolazione dell'unico ente pubblico – il comune di Roccella Ionica – interessato all'acquisto del predetto lotto. Solo il comune di Roccella Ionica, infatti, stante la riserva del 31 per cento in favore degli enti pubblici potrà effettivamente concorrere all'acquisto dell'intera quota societaria del 51 per cento posseduta ad oggi da Invitalia. Inoltre, per quanto di ragione, si evidenzia che l'aver reso nota, solo in data successiva alla scadenza dei termini per poter accedere alla «data room», la riserva in favore degli enti pubblici non ha determinato una limitazione dell'accesso alla gara; infatti, altri enti e/o soggetti pubblici ove conosciuta la riserva in loro favore della quota del 31 per cento avrebbero potuto avere interesse alla partecipazione, e, allo stesso modo, altri soggetti privati, conosciuta la suddetta circostanza, che si concretizza in una diminuzione del valore contabile della quota acquistabile dai privati (non più pari al valore contabile unitario di 60.690,00 euro (sessantamilaseicentonovanta/00) di cui alla quota del 51 per cento del capitale sociale del Porto delle Grazie s.r.l.) avrebbero potuto decidere di partecipare alla gara;
   la legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione alla disciplina per la dismissione delle partecipazioni pubbliche, prevede, in particolare, che i comuni con popolazione inferiore 30.000 abitanti (quale è il comune di Roccella Ionica) non possono detenere alcuna partecipazione societaria. Per effetto di tale norma, nonché dell'articolo 1, comma 611, della legge finanziaria 2015, il comune di Roccella Jonica (detentore del 20 per cento delle quote della società Porto delle Grazie S.r.l.) secondo gli interroganti non solo avrebbe dovuto rimettere (entro il 15 marzo 2015) alla sezione regionale della Corte dei conti il piano di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, ma addirittura non avrebbe potuto partecipare alla gara di cui all'oggetto in quanto ciò avrebbe determinato un accrescimento di dubbia legittimità delle quote di partecipazione societarie, per di più in servizi non istituzionali. Pertanto, la riserva in favore del comune di Roccella Ionica, risulta essere a giudizio degli interroganti illogica, ingiustificata, di dubbia legittimità ed in contrasto con la legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 1, comma 611, della legge finanziaria 2015, nonché il principio generale di «Rispetto di leggi e regolamenti» sancito nel codice etico dell'Agenzia il quale espressamente prevede che «La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera»;
   il comune di Capri, con riferimento alla alienazione del 49 per cento della quota societaria del Lotto n. 4 (PORTO TURISTICO DI CAPRI S.p.A.) del bando medesimo, ha, con delibera di consiglio comunale chiesto ad Invitalia di fermare la procedura di vendita ai privati manifestando la propria contrarietà alla partecipazione dei suddetti alla procedura medesima e manifestano la propria volontà di acquisire la totalità del capitale posseduto dall'Invitalia. INVITALIA, rispondendo alla formulata richiesta, ha comunicato di non poter recedere dalla procedura avviata ritenendo la stessa in esecuzione di quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006 che, appunto, prevede la dismissione delle partecipazioni societarie da parte degli enti pubblici. Ingiustificata e quanto meno dubbia appare, pertanto, agli interroganti la circostanza che con riferimento al lotto n. 3 non solo non sia stato tenuto in considerazione quanto disposto dalla legge 296 del 2006 e dalla legge finanziaria 2015, ma sia stata addirittura prevista una riserva pari a 31 per cento in favore di un comune con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti;
   la previsione di cui all'articolo 8 del contratto di concessione stipulato, con scrittura privata non autenticata (e, dunque, rimasta conosciuta solo alle parti contraenti) tra il comune di Roccella Jonica e la società Porto delle Grazie secondo cui «il concessionario si impegna a non mutare la propria struttura societaria per ciò che concerne la presenza maggioritaria congiunta dell'Ente locale Comune di Roccella Jonica e della società Italia Navigando Spa. A tal riguardo, riportandosi alle premesse, lettera r (1,2), la somma delle partecipazioni detenute dal Comune di Roccella Jonica e dalla società Italia Navigando Spa non potrà scendere al di sotto del limite del 51 per cento del capitale della società concessionaria. Sono fatti salvi i casi in cui le mutazioni della struttura societaria siano conseguenza diretta di imposizioni di legge o siano disposte a favore di soggetti aventi medesima natura giuridica» non è idonea a giustificare la riserva del 31 per cento in favore di soggetti o enti pubblici. Infatti, sul punto, non vi è dubbio che «le mutazioni della struttura societaria» sarebbero diretta conseguenza di specifiche imposizioni di legge e più dettagliatamente dalla legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, come, tra l'altro, affermato dalla società alienante con riferimento al porto di Capi – Lotto n. 4;
   l'articolo 3 del bando nell'elencazione degli allegati, non menziona il modello «Offerta Economica 2 (unico atto che prevede il frazionamento del lotto n. 3), pertanto, le previsioni di tale modello non possono essere considerate normative di bando, conseguentemente, il frazionamento del lotto n. 3 dovrebbe essere considerato come improduttivo di effetti, ciò anche in relazione alla già evidenziata infrazionabilità dei singoli lotti di cui all'articolo 6 del medesimo bando –:
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno, per quanto di competenza, assumere iniziative urgenti per la sospensione dell'avviata procedura, in attesa che si faccia chiarezza sul punto;
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno urgenti per assicurare la piena conformità alla legge dell'operato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa (società di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze che agisce su mandato del Governo), garantendo il rispetto dei principi di derivazione costituzionale di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione nonché il rispetto della normativa nazionale vigente in materia e del codice etico di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. (4-09812)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

crescita dell'impresa

concessione di servizi