ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09772

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 458 del 09/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 09/07/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/07/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 09/07/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 09/07/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 09/07/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 09/07/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 09/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/07/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/07/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 07/09/2015
Stato iter:
08/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/04/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/01/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/04/2016

CONCLUSO IL 08/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09772
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Giovedì 9 luglio 2015, seduta n. 458

   MANNINO, MICILLO, TERZONI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti mira a prevenire o ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana risultanti dall'intero ciclo di vita delle discariche;
   a questo riguardo l'articolo 14 della stessa direttiva, infatti, prevedeva che gli Stati membri adottassero misure affinché le discariche, che avevano ottenuto un'autorizzazione o che erano già in funzione al momento del recepimento della direttiva, potessero rimanere in funzione alle seguenti condizioni:
    a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica doveva elaborare e presentare all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1;
    b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti dovevano adottare una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva;
    c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti avrebbero dovuto autorizzare i necessari lavori, stabilendo un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Lo stesso articolo 14 prevedeva, altresì, che tutte le discariche preesistenti dovessero conformarsi ai requisiti previsti dalla direttiva, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, e che gli Stati membri adottassero le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non avessero ottenuta l'autorizzazione a continuare a funzionare;
   in merito al rispetto degli obblighi previsti, tra l'altro, dal citato articolo 14 della direttiva, in data 15 luglio 2009, la Commissione europea ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità italiane (Ares (2009) 173208), alla quale l'Italia ha risposto con nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea del 13 ottobre 2009 (prot. n. 10910);
   nell'ambito della procedura EU Pilot 1513/10/ENVI la Commissione ha poi inviato alle Autorità italiane una nuova lettera datata 18 novembre 2010. In questa la Commissione ha osservato che, a settembre 2009, erano presenti nel nostro Paese almeno 187 discariche «preesistenti» (ovvero discariche già autorizzate o in funzione al momento del recepimento della direttiva 1999/31/CE) che non erano ancora state rese conformi alle prescrizioni della direttiva, né chiuse in base a quanto previsto dalla stessa direttiva, e ha, pertanto, invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni in merito;
   le autorità italiane hanno risposto alla lettera succitata in data 23 dicembre 2010 tramite nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010. In tale lettera e nei relativi allegati esse hanno fornito informazioni su alcune iniziative intraprese per attuare l'articolo 14 della direttiva. La Commissione ha inviato un'ulteriore richiesta di chiarimenti l'11 aprile 2011, chiedendo all'Italia di trasmettere dati completi ed aggiornati in merito all'applicazione dell'articolo 14 della direttiva. Le autorità italiane hanno di nuovo risposto tramite lettera del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 maggio del 2011 nella quale sono state fornite informazioni dettagliate. Dalle analisi di tali informazioni emergeva che sul territorio italiano vi erano almeno 102 discariche «preesistenti» (3 delle quali per rifiuti pericolosi) che non erano ancora state né oggetto di provvedimenti di chiusura né rese conformi alla direttiva;
   la Commissione, in data 28 febbraio 2012, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di costituzione di messa in mora, invitando il Governo italiano, conformemente all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a trasmettere osservazioni, entro due mesi dal ricevimento della lettera;
   le autorità italiane hanno risposto alla costituzione di messa in mora mediante note della rappresentanza permanente d'Italia dell'11 maggio e dell'8 giugno 2012, dalle quali emergeva che, malgrado i notevoli progressi compiuti, sul territorio italiano vi fossero ancora 46 discariche «preesistenti» (1 delle quali per rifiuti pericolosi), con riferimento alle quali non erano stati rispettati gli obblighi previsti dell'articolo 14 della direttiva;
   tali discariche sono presenti nelle seguenti regioni: Abruzzo (15 discariche), Basilicata (19 discariche), Campania (2 discariche), Friuli Venezia Giulia (4 discariche), Liguria (1 discarica per rifiuti pericolosi), Puglia (5 discariche);
   la Commissione europea in data 21 novembre 2012 — dopo aver posto la Repubblica italiana in condizione di presentare osservazioni con lettera di costituzione di messa in mora del 28 febbraio 2012 (rif. SG(2012)D/3668) e tenuto conto delle risposte del Governo italiano dell'11 maggio 2012 (rif. INF(2012) 105002) e del giugno 2012 (rif. INF (2012)105172) — ha emesso il seguente parere motivato: poiché sul territorio italiano vi sono 46 discariche «preesistenti» che non sono ancora state rese conformi alle prescrizioni della direttiva 1999/31/CE né chiuse, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE, pertanto, in applicazione dell'articolo 258 primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione invita la Repubblica italiana a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al presente parere motivato, entro due mesi dal ricevimento del medesimo;
   la Commissione europea in data 18 giugno 2015 ha chiesto all'Italia di assicurare che le discariche operino in conformità delle norme dell'Unione europea, tant’è che le informazioni più recenti di cui dispone la Commissione indicano che, a quasi sei anni dal termine ultimo per la chiusura, almeno 50 discariche in Italia sono ancora non conformi e avrebbero dovuto essere chiuse o adeguate alle norme richieste. Almeno una delle discariche in questione contiene rifiuti pericolosi. È stato quindi inviato un ulteriore parere motivato. Adesso l'Italia ha due mesi di tempo per comunicare alla Commissione le misure adottate al fine di porre rimedio a tale situazione. In caso contrario la Commissione ha facoltà di deferire tale paese alla Corte di giustizia dell'Unione europea –:
   quali siano i comuni e le località dove sono ubicate le discariche oggetto della procedura di infrazione 2011_2215;
   se e quali iniziative siano state intraprese, o si intendano avviare, affinché – in merito alla procedura di infrazione 2011_2215 inerente alla violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia — venga evitato il deferimento del nostro Paese innanzi alla Corte di giustizia europea. (4-09772)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 8 aprile 2016
nell'allegato B della seduta n. 604
4-09772
presentata da
MANNINO Claudia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame relativa alle discariche oggetto della procedura di infrazione 2011/2215 inerente la violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE si rappresenta quanto segue.
  Il caso in oggetto, al quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sta dedicando grande attenzione, è attualmente in fase di pre-contenzioso comunitario. La Commissione europea, in data 19 giugno 2015, ha notificato un parere motivato complementare con il quale ha segnalato la presenza di 50 discariche preesistenti alla direttiva 1999/31/CE che non sono state adeguate alla direttiva stessa o non sono state chiuse nei termini previsti dalla citata direttiva: Esse sono così ripartite:
   Abruzzo: 12;
   Basilicata: 26;
   Campania: 2;
   Friuli-Venezia Giulia: 4;
   Liguria: 1;
   Puglia: 5.

  È tutt'ora in corso la valutazione, da parte della Commissione europea, della risposta delle autorità italiane, trasmessa ad ottobre 2015 sulla base dei dati acquisiti dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Puglia.
  Dalla decisione della Commissione europea si potranno definire se e quali violazioni della normativa europea sono state accertate.
  Ad ogni modo il Ministero dell'ambiente, al fine di individuare misure tempestive ed efficaci utili a scongiurare una nuova condanna nel caso in cui la Commissione europea decidesse di deferire il nostro Paese in Corte di giustizia, sta effettuando ulteriori approfondimenti in collaborazione con le regioni interessate.
  All'esito di tale istruttoria, e una volta accertate a livello comunitario eventuali violazioni, sarà possibile al Governo decidere se procedere ai sensi della nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 814, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la legge di, Stabilità 2016). Proprio in considerazione della grande importanza e della notevole complessità degli adempimenti qui in discussione, il Governo si è fatto promotore dell'approvazione, in sede di legge di stabilità, di una normativa volta a tendere più celere ed efficace l'intervento sostitutivo dello Stato a garanzia di importanti diritti fondamentali degli individui nonché del corretto adempimento agli obblighi europei. Per giungere alla definitiva bonifica di questi sui è infatti necessario procedere ad una serie di attività, strettamente collegate le une alle altre: questo rende particolarmente difficile l'esercizio di un efficace potere sostitutivo da parte del Governo. La norma prevista in legge di stabilità consente al Governo – nel caso in cui ciò si renda necessario per far fronte a sentenze di condanna o a procedure di infrazione dell'Unione Europea – di diffidare gli enti inadempienti alla realizzazione di uno specifico cronoprogramma, con la possibilità, nel caso di inadempimento anche ad uno solo degli atti indicati nel cronoprogramma, di una integrale sostituzione fino al pieno raggiungimento del risultato. In particolare, la nuova disciplina dettata dal novellato articolo 41, comma 2-quater della legge n. 234 del 2012 stabilisce che nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione e accertate violazioni della normativa europea, il Presidente del Consiglio dei ministri può porre un termine per l'adeguamento alle amministrazioni pubbliche competenti; scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dei ministri può decidere di adottare direttamente i necessari provvedimenti attuativi o nominare un commissario (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 41 della legge n. 234 del 2012).
  Come è evidente, si tratta di uno strumento di grande accelerazione dei procedimenti ed è intenzione del Governo servirsene con decisione.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti