ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09757

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 457 del 08/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 08/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09757
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 457

   ZOLEZZI, TERZONI, BUSTO, DE ROSA, DAGA, MICILLO e MANNINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il 16 giugno 2015 il quotidiano online «Corriere di Viterbo» pubblicava un articolo dal quale si veniva a conoscenza che nel distretto di Civita Castellana, la Asl di Viterbo – Centro regionale amianto (CRA) del Lazio – aveva riscontrato durante un'indagine, la presenza di amianto nell'impasto commercializzato per la produzione di ceramiche sanitarie;
   al fine di ottenere un approfondimento attraverso il microscopio a trasmissione (TEM), la Asl di Viterbo inviava un contro campione al Politecnico di Torino giacché da parte sua il laboratorio di igiene industriale CRA aveva già eseguito delle analisi (microscopia ottica a contrasto di fase, microscopia ottica a luce polarizzata e microscopia elettronica a scansione) abitualmente utilizzate per l'individuazione delle fibre di amianto;
   le analisi del politecnico di Torino hanno confermato l'esistenza di amianto nei campioni monitorati, invero i dati hanno fornito prova della presenza della tremolite – un silicato di calcio e di magnesio – ossia di un amianto anfibolico;
   a seguito delle citate analisi, la procura di Viterbo ha posto sotto sequestro lo stabilimento di Gallese in quanto distribuiva alle aziende del comprensorio il feldspato quale ingrediente principale degli impasti ceramici e sostanza in cui è stata riscontrata la presenza di amianto;
   nel sito sottoposto a sequestro, il materiale incriminato viene solo stoccato ed in parte lavorato, mentre viene estratto nella cava di Orune in Sardegna che però, a differenza dello stabilimento di Gallese, non è stata sottoposta ad alcun sequestro continuando ad operare regolarmente;
   la legge 27 marzo 1992 n. 257, anticipando quanto sostenuto dalla direttiva 2009/148/CE, detta le norme per la messa al bando di tutti i prodotti contenenti amianto, vietandone l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione nonché la produzione, secondo un preciso programma di dismissione che ha definito i criteri sia per il finanziamento delle imprese interessate alla riconversione produttiva e sia quelli relativi ai benefici previdenziali applicabili ai lavoratori occupati nella produzione dell'amianto;
   successivamente la suesposta legge, veniva modificata dalla legge 4 agosto 1993 n. 271 con cui venivano estesi tali benefici a tutti i lavoratori professionalmente esposti ad amianto. Il legislatore, tuttavia, non si limitava a prescrivere la cessazione dell'impiego dell'amianto ma metteva in evidenza alcuni problemi considerati particolarmente rilevanti ai fini della tutela della salute pubblica, connessi alla presenza nell'ambiente di prodotti di amianto liberamente commercializzati ed installati in precedenza;
   il decreto ministeriale del Ministro della sanità del 26 ottobre 1995 ha stabilito le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto;
   il decreto ministeriale del Ministro della sanità del 14 maggio 1996 ha altresì disposto all'allegato 5 che tutti i laboratori pubblici e priva i che intendano effettuare attività analitiche sull'amianto devono essere in possesso dei requisiti minimi ed aderire ad un apposito programma di controllo qualità teso a verificare l'idoneità e l'affidabilità delle attività analitiche sull'amianto;
   il decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero il testo unico sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, prevede delle forme di tutela dei lavoratori nei vari ambienti di attività, dai diversi agenti chimici cui possono venire in contatto. Tra questi, viene considerato anche l'amianto. In particolare, l'articolo 254 del decreto, stabilisce che il valore limite di esposizione all'amianto deve essere pari a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, ponendo a carico dei datori di lavoro il controllo, affinché nessun lavoratore sia esposto ad una contaminazione di amianto nell'aria, che superi il valore limite. Il datore di lavoro, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 249 del medesimo decreto, è tenuto a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali che lo contengono, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive da attuare, affinché non venga superato il prescritto valore limite di esposizione, di cui al predetto articolo 254. Ai fini del rispetto di questo valore limite, il datore di lavoro ha altresì, l'obbligo di effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro ex articolo 253. Oltre ciò i campionamenti che vengono effettuati a tale fine devono avvenire sempre previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti;
   l'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 al comma 3, lettera d) ed e), dispone rispettivamente che il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché di garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
   l'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 altresì stabilisce che al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il comitato di cui all'articolo 5, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento;
   l'articolo 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AASSLL. del servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato, svolgono anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro;
   l'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone che la vigilanza sull'applicazione applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;
   l'articolo n. 249 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che il datore di lavoro debba valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare;
   l'articolo n. 254 del decreto legislativo n. 81 del 2008, oltre ad aver fissato il valore limite di esposizione per l'amianto a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, dispone altresì che i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare al più presto, misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro potrà proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati;
   il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 242 comma 1 dispone che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento debba entro ventiquattro ore mettere in campo le misure necessarie di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi dell'articolo 304, comma 2. Oltre ciò il secondo comma dell'articolo 242, precisa che qualora si verifichi un evento di potenziale contaminazione è necessario dapprima effettuare la comunicazione agli enti preposti ed intervenire con misure di messa in sicurezza d'emergenza, e successivamente effettuare un'indagine preliminare finalizzata a verificare la reale contaminazione;
   nell'allegato II alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alle metodiche analitiche, il legislatore ha stabilito che le attività analitiche devono eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità. Inoltre, quanto alle attività di controllo, i responsabili degli enti preposti al controllo potranno pertanto verificare, attraverso un sistema di controllo qualità, la corretta applicazione delle metodiche analitiche, dei sistemi utilizzati nonché del rispetto delle buone pratiche di laboratorio e la validazione [UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 5.4.5.1) dell'intero percorso analitico, dal prelievo dal campione alla restituzione del dato, potrà essere eseguita dagli Enti di controllo attraverso l'approvazione dei certificati analitici;
   inoltre nell'allegato V, il legislatore ha altresì stabilito alla tabella 1 che la concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, per l'amianto è di 1000 mg/Kg espressi come ss, corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure trasformata di Fourier); valore sia per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (A), sia per i siti ad uso commerciale e industriale (B);
   l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi. Ricomprendendo in tale elenco anche le fibre d'amianto Tremolite CAS n. 77536-68-6. Nello specifico viene previsto che l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati;
   il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, ha provveduto ad un aggiornamento del sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio di tutte le sostanze chimiche e le miscele, riprendendo i principi del Globally Harmonized System (GHS) il cui scopo è quello di garantire che a livello mondiale venga adottata una classificazione ed etichettatura armonica di tali sostanze e miscele;
   nel IV rapporto Registro nazionale mesoteliomi del 2012, ovvero il sistema di sorveglianza epidemiologica istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 308 del 2002, redatto dal settore ricerca del dipartimento di medicina del lavoro dell'Inail, è stato tra le altre cose stabilito che: «Fra gli agenti cancerogeni l'amianto si caratterizza per una serie di fattori di particolare pericolosità, legati alle quantità del materiale usato, in una gamma assai ampia di attività industriali, al numero di lavoratori esposti, alle ricadute in termini di matrici ambientali contaminate, con conseguenze di rischi per la salute non solo negli ambienti di lavoro. La legge che nel 1992 ha bandito l'impiego dell'amianto ha posto l'Italia tra le nazioni che hanno condotto una politica di contrasto, di controllo e di prevenzione dei rischi specifici. Restano, tuttavia, ancora aperte le questioni della bonifica e del risanamento ambientale, della sorveglianza epidemiologica e sanitaria per la prevenzione primaria e secondaria, della tutela dei soggetti ammalati»;
   la situazione che si è venuta a creare a causa della presenza di amianto in svariati luoghi di lavoro è davvero grave –:
   quali iniziative intendano adottare per l'inadempienza relative alla legge n. 257 del 1992, norma che da oltre 20 anni mette al bando di tutti i prodotti contenenti amianto, vietandone l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione nonché la produzione di amianto e di prodotti che lo contengono;
   se sia stato interpellato il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni ed in particolar modo definire la programmazione degli interventi di vigilanza come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
   se, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto, siano stati coinvolti gli organismi preposti a svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese;
   se la vigilanza svolta nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 sia stata attivata e come si intende operare in virtù dell'urgenza di un tempestivo coordinamento;
   se siano conoscenza della corretta applicazione da parte del datore di lavoro ed enti preposti al controllo del documento di valutazione dei rischi che stabilisce la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare nonché il controllo dell'esposizione ai sensi del combinato disposto degli articoli 249 (valutazione del rischio) e 254 (valore limite) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   se il Ministro disponga di elementi in merito alla bonifica dei terreni o alla messa in sicurezza del sito per il sito di Gallese ed Orune, rispettivamente cave dove è stoccato ed estratto l'amianto posto che ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di contaminazione si deve provvedere alla bonifica dei terreni o alla messa in sicurezza del sito, al fine di prevenire il rischio di esposizione di persone a sostanze pericolose per la salute, impedire la diffusione della contaminazione nel suolo e nelle altre matrici ambientali e definire la disponibilità dell'utilizzo futuro di tali aree per nuove attività;
   se il Ministro sia a conoscenza della presenza di laboratori che sono in possesso dei necessari requisiti di qualità previsti per legge, (decreto legislativo n. 152 del 2006, Dm Sanità 26 ottobre 1995, decreto ministeriale 14 maggio 1996) al fine di verificare la presenza di amianto per la valutazione della concentrazione soglia di contaminazione nei siti da bonificare;
   se le autorità competenti e le autorità responsabili dell'attuazione cooperano nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal regolamento n. 1907/2006 (REACH) e dal regolamento n. 1272/2008 (CLP) abbiano assolto i loro compiti, come previsto dalla vigente normativa;
   quali provvedimenti si intendano adottare per l'inosservanza del regolamento n. 1272/2008 che garantisce che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione europea attraverso la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche ed impone a tutti i fornitori di una catena d'approvvigionamento l'obbligo generale di cooperare per soddisfare i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio (articolo 4, paragrafo 9, del Regolamento n. 1272/2008 CLP). (4-09757)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sanita' del lavoro

sicurezza del lavoro

sostanza pericolosa