ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09664

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: SAMMARCO GIANFRANCO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 02/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 02/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09664
presentato da
SAMMARCO Gianfranco
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   SAMMARCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   nel territorio di Roma Capitale è presente un servizio di richeau, motocarrozzette e altri mezzi a motore e non, che svolge attività di noleggio con conducente (NCC);
   tale servizio, che doveva essere un modo per recuperare ex detenuti, si sta rivelando una fonte di «economia sommersa»: inizialmente l'attività era stata concepita come un servizio gratuito e affidabile per i turisti, oggi invece, dopo una fase iniziale di sperimentazione, è diventato un servizio a pagamento senza l'emissione della relativa ricevuta fiscale;
   i richeau inizialmente si contavano sulle dita di una mano; oggi, invece, i velocipedi che attraversano il centro della Capitale si sono moltiplicati esponenzialmente, parimenti alle tariffe applicate; senza alcun tipo di regolamentazione dell'attività, le tariffe sono state oggetto di continui e costanti rialzi, decisi ad libitum dagli erogatori del servizio;
   i conducenti dei richeau o degli altri velocipedi non sono più ex detenuti, ma molto spesso stranieri, pagati pochissimo, la maggior parte dei quali senza ferie, contributi, privi di un quadro normativo che possa tutelare la loro posizione lavorativa, ma soprattutto privi di una copertura assicurativa che tuteli loro stessi, i mezzi ed i clienti da eventuali sinistri;
   tali soggetti non possono essere in possesso di alcuna autorizzazione NCC, licenza taxi, ovvero di qualsivoglia titolo abilitativo per l'esercizio di attività di trasporto pubblico persone non di linea, in quanto la «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» (legge 15 gennaio 1992, n. 21, modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2009, n. 14) non disciplina il servizio richeau tra gli autoservizi pubblici non di linea;
   la citata legge quadro, all'articolo 1, comma 2, delimita il servizio pubblico non di linea solamente al servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale e il servizio di noleggio con conducente ad autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
   la stessa norma prevede che l'esercizio del servizio taxi o di piazza sia subordinato al rilascio di una specifica licenza da parte della competente amministrazione comunale (articolo 8), in favore di soggetti che siano inseriti in un apposito ruolo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i quali abbiano comprovato il possesso di requisiti psicofisici e morali (articolo 6);
   sulla base di quanto esposto, ai conducenti dei velocipedi dovrebbero irrogarsi le sanzioni amministrative previste dall'articolo 86 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) per l'esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di piazza, in quanto soggetti che svolgono un'attività senza una necessaria autorizzazione amministrativa preventiva, attraverso l'uso di un veicolo che la legislazione di settore non ritiene idoneo all'espletamento della stessa;
   la Polizia di Roma Capitale starebbe svolgendo una serie di controlli e irrogando sanzioni amministrative pecuniarie soltanto in applicazione dell'articolo 85 del codice della strada, che sanziona l'esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente, ma non riconduce la fattispecie suddetta alla violazione dell'articolo 86 del codice della strada, che disciplina l'esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di piazza;
   nel caso in esame, i soggetti che esercitano abusivamente l'attività di trasporto pubblico di persone con richeau operano in modo analogo ai taxi: infatti, essi sostano su pubblica piazza, non operano sulla base di previe prenotazioni, provvedono a servizi di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone ed effettuano corse limitate al territorio comunale. Pertanto, non si comprende perché questa attività non sia sussumibile nella fattispecie descritta dall'articolo 86 del codice della strada;
   il servizio taxi o NCC garantisce l'incolumità e la tutela dei passeggeri attraverso la stipula obbligatoria di una RC auto: infatti, il codice della strada prescrive che per i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, circolanti o sostanti su strade pubbliche, venga sottoscritta una copertura assicurativa (la RC, appunto) atta a risarcire eventuali danni provocati a terzi o cose. Il conducente non è coperto dalla RCA, mentre lo sono i passeggeri trasportati; inoltre l'assicurazione copre il veicolo anche se in sosta o senza guidatore. Questa forma di tutela chiaramente non è estesa ai clienti di operatori che svolgono abusivamente un servizio di trasporto di persone attraverso velocipedi –:
   se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative normative per regolamentare un'attività che di fatto viene svolta in molti centri storici d'Italia, attraverso la previsione di un'autorizzazione amministrativa che permetta il rispetto di standard qualitativi del servizio uniformi sul territorio italiano;
   se non ritenga necessario, all'interno della regolamentazione di tale attività, prevedere l'obbligatorietà di una polizza assicurativa che tuteli in particolar modo i passeggeri da eventuali sinistri;
   se non ritenga opportuno assumere un'iniziativa normativa con la quale si chiarisca che l'esercizio abusivo di tale attività non comporta solo l'applicazione di sanzioni per violazione dell'articolo 85 del codice della strada, ma anche per violazione dell'articolo 86 del medesimo codice, che sanziona l'esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di piazza.
(4-09664)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto viaggiatori

trasporto pubblico

trasporto individuale