ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09663

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 02/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 02/07/2015
Stato iter:
07/07/2015
Fasi iter:

RITIRATO IL 07/07/2015

CONCLUSO IL 07/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09663
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   LUIGI GALLO e PETRAROLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri, riunitosi in data 11 giugno 2015, alle ore 18,35 a Palazzo Chigi, sotto la Presidenza di Matteo Renzi e su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini, ha conferito a Rosa De Pasquale l'incarico di capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero;
   tale dipartimento svolge molteplici funzioni in ambito scolastico e, in particolare, anche nell'area di stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti, del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Inoltre, possiede a supporto tre uffici dirigenziali non generali e 30 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva;
   in riferimento al nuovo capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, si ritiene necessario, però, fare un passo indietro, poiché la Corte dei Conti, in data 30 dicembre 2014 aveva già ricusato il visto sul decreto che affidava la carica triennale di capo dell'ufficio scolastico regionale della Toscana alla stessa a partire dal 4 settembre 2014;
   nello specifico, dall'esame del curriculum della dottoressa De Pasquale, ex-deputata del Partito Democratico che ha fallito la rielezione parlamentare nel 2013, non emergevano i requisiti di «particolare e comprovata» qualificazione professionale richiesti dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, «soprattutto se posti a raffronto con le esperienze maturate dall'interessata rispetto ai compiti connessi all'incarico che si intende affidare». Inoltre, non sembrava sussistere un'indispensabile esperienza «acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali» richiesta dal medesimo comma; non è stata, infine, rilevata nella dottoressa De Pasquale «evidenza di quell'elemento di aggiuntività», necessario «quale presupposto per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale a soggetto esterno ai relativi ruoli». Eventualità, questa, che la legge (articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009) consente «solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale-dirigenziale dell'amministrazione», per quelle che appaiono ovvie e condivisibili i «ragioni di contenimento della spesa pubblica»;
   d'altronde, ci si chiede quale azienda investirebbe nell'assunzione di un dirigente ex-novo senza avere la certezza che tale assunzione possa rivelarsi un valore aggiunto rispetto alle risorse umane e professionali già presenti nel proprio organico; quella di investire in risorse ridondanti, ad avviso degli interroganti, non può che essere definita una cattiva gestione amministrativa di un'azienda, specie se pubblica;
   eppure, in base all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, gli uffici scolastici regionali risultano dipendere funzionalmente dai capi dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare. Essi possono, per di più, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, proporre al Ministro «l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale»;
   grazie al provvedimento del Governo, quindi, la dottoressa De Pasquale riveste, oggi, un importante ruolo di direzione nonostante la Corte dei Conti non abbia rinvenuto nel suo curriculum i requisiti indispensabili per assumere un incarico gerarchicamente inferiore a quello che ora le è stato affidato;
   di fatto nessuno metterebbe a capo della sua azienda una persona reputata non idonea finanche per un ruolo inferiore;
   in un momento in cui il concetto di «merito», che campeggia in uno degli otto capi del disegno di legge cosiddetto «La buona scuola» (recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), viene esibito dal Governo Renzi come parafulmine per ogni critica, il Governo decide di compiere, ad avviso degli interroganti, un'azione analoga a quelle della «vecchia» politica, quella che negli slogan elettorali aveva dichiarato di voler «rottamare», nominando ai vertici dirigenziali del Ministero una persona «bocciata» per ben due volte: dalla Corte dei Conti e dai cittadini alle elezioni;
   decisione questa che, d'altronde, pare essere del tutto in linea con l'avvio di quella che agli interrogati appare un programma di «controllo a catena» che pone di fatto la scuola pubblica sotto l'egida dei partiti politici;
   nel testo del disegno di legge infatti, in coda all'articolo sulle competenze dei dirigenti scolastici, si apprende che, per il triennio 2016-2018, per quanto concerne la valutazione dei dirigenti scolastici e le funzioni ispettive, possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale della durata di tre anni; tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), anche in deroga alle percentuali previste per i dirigenti di seconda fascia, per tutto il periodo della propria durata –:
   se non si ritenga opportuno sollevare la dottoressa De Pasquale dall'incarico affidatole, giacché reputata in passato non idonea a ricoprire una carica addirittura gerarchicamente inferiore a quella rivestita attualmente, o intenda attendere che la Corte dei Conti si pronunci nuovamente in merito. (4-09663)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ordinamento scolastico

formazione degli insegnanti

qualificazione professionale