ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09658

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 02/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09658
presentato da
VARGIU Pierpaolo
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   VARGIU. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la legge 15 marzo 2010, n. 38 «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» all'articolo 2 comma 1, lettera d) garantisce la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e definisce la complessa rete delle cure palliative come: «(...) l'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all'erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa e al supporto dei malati e dei loro familiari»;
   in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012 veniva sancita l'intesa (Rep. 151/CSR 25/7/2012) che dava attuazione all'articolo 5, comma 3 della succitata legge n. 38 del 2010, circa la definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;
   tale intesa garantiva un approccio palliativo per tutti i malati durante il loro intero percorso di cura, in funzione dei bisogni ed in integrazione con le specifiche fasi terapeutiche delle malattie croniche evolutive. Nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, la rete di cure palliative veniva da tale intesa caratterizzata principalmente dalle seguenti prestazioni: la consulenza palliativa volta all'erogazione del supporto specialistico per il controllo dei sintomi e all'ottimizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici; dalle prestazioni in regime diurno e dall'attività ambulatoriale, alla quale sono ascritte le prestazioni per i pazienti autosufficienti che necessitano di valutazione specialistica per il controllo ottimale dei sintomi, ivi compreso il dolore;
   il decreto del Ministero della salute del 28 marzo 2013 «Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, in recepimento dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le (regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep. atti n. 57/CSR), riconosceva come «disciplina autonoma» le cure palliative che venivano inserite fra le discipline sanitarie dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, al pari di altre discipline tipicamente ospedaliere, quali: l'anestesia e rianimazione e la radiodiagnostica ed introduceva le relative equipollenze con altre discipline, anch'esse essenzialmente ospedaliere, quali: la medicina interna, l'oncologia, la neurologia, le malattie infettive, eccetera;
   nell'ambito del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, venivano adottate le conclusioni della «Sessione delle cure palliative e terapia del dolore», in virtù delle quali veniva auspicata la creazione di una rete europea incentrata su una maggiore formazione dei professionisti, sullo scambio di informazioni reciproche afferenti alle best practice e allo sviluppo dei network. In tale sede, veniva anche rilanciata l'esigenza di sviluppare in particolare la rete pediatrica di cure palliative e terapia del dolore e di implementare le reti assistenziali domiciliari, al fine di assicurare ai pazienti la possibilità di permanere a domicilio fino al termine della loro vita;
   il decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70 «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2015 disattende parzialmente sia la legge n. 38 del 2010 che la successiva applicazione stabilita dalla conferenza Stato/regioni del 25 luglio 2012. Tale decreto infatti esclude le cure palliative dalle discipline ospedaliere, non ne configura una rete ospedaliera specifica e non contempla una distinta professionalità per i terapisti del dolore e i pallatiavisti;
   in particolare, il paragrafo 3.1 della tabella di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 70 del 2015 relativa agli «Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina» non menziona la disciplina delle cure palliative. Il paragrafo 8.1.1. oltre a non includere la rete di cure palliative nell'elenco delle reti ospedaliere, accenna appena alla palliazione, peraltro solo all'interno dell'ambito oncologico, senza mai menzionare l'intero ambito non oncologico;
   la legge 38 del 2010 aveva previsto e disciplinato l'ambito delle cure palliative non confinandolo alla sola salvaguardia della qualità della vita nella sua fase terminale, ma estendendolo ad ogni fase di malattia altamente sintomatica, ovvero alla cura del sintomo che genera sofferenza, al di là della possibilità o meno del trattamento della malattia di base che lo ha generato. In questo senso, le cure palliative ospedaliere costituivano la centralità dell'intera rete di CP, sottoforma di consulenze nei vari reparti (anche di pronto soccorso) e negli ambulatori («servizi senza posti letto»). L'ambulatorio di cure palliative rappresenta infatti la sede ove il paziente ancora autonomo viene inviato dopo la dimissione dall'ospedale per il controllo e il monitoraggio delle terapie antalgiche e sintomatologiche intraprese che spesso lo accompagnano in maniera altalenante nelle varie fasi della malattia (oncologica e non). Qualora il paziente si aggravi e non sia più in grado di accedere autonomamente all'ambulatorio, la struttura ospedaliera attiva l'assistenza domiciliare o quella residenziale (hospice);
   nuovi standard rischiano di compromettere tutto ciò, contravvenendo in tal modo alla ratio della legge 38 del 2019 e vanificando parte del cammino sin qui fatto dal legislatore, volto a garantire a tutti i pazienti sofferenti il diritto alle cure palliative in ogni fase di malattia gravemente sintomatica nell'ambito di tutti i setting di cura: ospedali, ambulatori e consulenze;
    il regolamento sugli standard ospedalieri e le cure palliative ha sollevato le forti contrarietà degli addetti ai lavori e dei pallatiavisti in particolare, così come di una parte del mondo accademico, anestesiologico ed oncologico. Da tale contrarietà è nato un «Appello per la presenza delle cure palliative in tutti setting di cura» sottoscritto, tra gli altri, dal professor Umberto Veronesi dello IEO – Istituto europeo di oncologia ed il professor Martin Langer dell'INT — Istituto nazionale dei tumori –:
   se non valuti opportuna una revisione del «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» di cui al decreto ministeriale 70 del 2015 nel senso di includere esplicitamente nei suddetti standard ospedalieri le cure palliative, valorizzandone tutti i setting di cura e prevedendo una distinta professionalità per i terapisti del dolore ed i pallatiavisti, come sancisce la legge 15 marzo 2010, n. 38. (4-09658)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cure palliative