ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09653

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 02/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 02/07/2015
Stato iter:
19/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2015
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/11/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/12/2015

CONCLUSO IL 19/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09653
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   FEDRIGA. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che il lavoratore cui siano stati riconosciuti i benefici di legge «ha diritto di scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo assenso»;
   apparentemente, fino al dicembre 2013, il Ministero dell'interno aveva sempre trasferito i dipendenti che lo avessero chiesto sulla base della predetta legge n. 104 del 1992;
   a quanto risulta, nel 2014 e nel 2015 nessun dipendente è stato trasferito sulla base della legge n. 104 del 1992;
   al momento, sarebbero interessati all'applicazione nei loro confronti dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 circa 70 dipendenti dell'amministrazione dell'interno su tutto il territorio nazionale, a fronte dei 19 mila in servizio, forze di polizia escluse;
   dei 70 in stato di bisogno, circa 40, elencati dall'ufficio del personale di Roma, fronteggiano patologie particolarmente gravi;
   il dirigente responsabile della direzione centrale per le risorse umane a Roma risulta aver più volte fatto aggiornare l'elenco dei dipendenti «più gravi» al fine di agevolarne il trasferimento presso le sedi richieste;
   ciò nonostante, non risulta ad oggi che sia stato firmato alcun decreto di trasferimento –:
   per quali ragioni l'amministrazione dell'interno neghi ai propri dipendenti l'applicazione dei benefìci previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. (4-09653)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 19 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 540
4-09653
presentata da
FEDRIGA Massimiliano

  Risposta. — La legge n. 104 del 1992 tutela i diritti delle persone disabili, prevedendo alcune agevolazioni relative alla scelta e al trasferimento di sede dei lavoratori disabili o di quelli che assistono una persona con handicap. Tali agevolazioni sono ovviamente finalizzate a ridurre i disagi della lontananza tra domicilio e sede di lavoro.
  In particolare, l'articolo 33, comma 5, della legge citata – al quale fa specifico riferimento l'interrogante – prevede che il lavoratore che assiste i soggetti, individuati dalla stessa norma, con handicap in situazione di gravità possa scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
  Tale prerogativa, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione non costituisce un diritto pieno e incondizionato, dovendo lo stesso essere bilanciato con le specifiche esigenze funzionali dell'Amministrazione di appartenenza.
  Di conseguenza, nel valutare le istanze presentate ai sensi del citato articolo 33, l'amministrazione ha tenuto conto della necessità di garantire la funzionalità degli uffici, rispetto alla quale hanno inciso sfavorevolmente le recenti riduzioni delle dotazioni organiche disposte dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012 e il blocco del turn over del personale, nelle more dell'adozione del regolamento di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013. A ciò si aggiunga, peraltro, l'impossibilità di operare i trasferimenti in questione presso sedi di servizio prive del relativo posto in organico.
  Occorre tener conto, tuttavia, del fatto che – in attesa del già citato regolamento di riorganizzazione – sono state comunque agevolate le esigenze del personale avente diritto al beneficio in questione, autorizzando l'assegnazione temporanea presso la sede di servizio richiesta, conformemente agli orientamenti espressi dal dipartimento della funzione pubblica.
  Si informa, infine, che nei mesi scorsi è stato sottoscritto uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali (che recepisce i principi giurisprudenziali in materia) a seguito del quale, con circolare dipartimentale del 5 agosto 2015 sono stati resi noti i criteri per il trasferimento dei dipendenti contrattualizzati di livello non dirigenziale legittimati a fruire dei benefici di cui alla legge n. 104; criteri basati sul contemperamento dei diritti di questi ultimi con le esigenze funzionali dell'Amministrazione.
  Sulla base di tali atti, con ordinanze del 28 e 29 settembre 2015 sono stati disposti i trasferimenti del personale avente diritto.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

luogo di lavoro