ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09622

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 451 del 30/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 30/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 07/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09622
presentato da
VARGIU Pierpaolo
testo di
Martedì 30 giugno 2015, seduta n. 451

   VARGIU. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore» e successive modifiche prevede che: «I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero»;
   ai sensi dell'articolo 14, lettera c) del regio decreto-legge, succitato e dell'articolo, 10, comma 1, della legge 27 giugno 1988, n. 242 recante «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» il periodo di pratica forense è, per quanto riguarda l'esercizio del patrocinio, limitato nel tempo (un anno di iscrizione nel registro e per non più di sei anni) ed è sottoposto ad una particolare vigilanza del Consiglio dell'ordine di appartenenza;
   l'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 prevede che i praticanti avvocati abilitati possano esercitare il patrocinio svolgendo attività giudiziale innanzi al giudice di pace e al tribunale in composizione monocratica negli affari civili (cause relative a beni immobili di valore non superiore a 25.822,84 euro, cause possessorie e per denuncia di nuova opera o danno temuto e cause di locazione e comodato di immobili urbani) e negli affari penali (cause per i reati indicati dall'articolo 550 del codice di procedura penale).;
   la posizione di praticante procuratore iscritto nel registro speciale è una posizione di carattere non stabile, essendo prevista ai soli fini dello svolgimento della pratica necessaria per l'ammissione agli esami di procuratore legale. Da ciò consegue che, una volta compiuta la pratica e conseguita la relativa certificazione, viene meno il presupposto sostanziale per il mantenimento dell'iscrizione nel registro;
   la sentenza della Cassazione penale, sez. VI 9/12/2002, n. 1751, ha stabilito che il praticante avvocato possa assistere anche il minore indagato per uno dei reati indicati dall'articolo 550 del codice di procedura penale nell'udienza per convalida dell'arresto innanzi al GIP del tribunale per i minorenni e alle udienze innanzi al GIP del tribunale ordinario nei procedimenti per i reati elencati dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
   la posizione di praticante procuratore iscritto nel registro speciale è una posizione di carattere non stabile, essendo prevista ai soli fini dello svolgimento della pratica necessaria per l'ammissione agli esami di procuratore legale. Da ciò consegue che, una volta compiuta la pratica e conseguita la relativa certificazione, viene meno il presupposto sostanziale per il mantenimento dell'iscrizione nel registro;
   il limite temporale di sei anni previsto dalla normativa sopra menzionata costituisce un freno psicologico per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio. Coloro infatti che decidono di aprire una partita IVA ed uno studio autonomo, fin dall'inizio della propria attività lavorativa, convivono con la consapevolezza di rischiare, dopo sei anni, la cancellazione dal registro speciale dei praticanti procuratori legali, perdendo così la possibilità di continuare a patrocinare e di diventare un giorno avvocati. Essi saranno inoltre tenuti a cancellare la propria partita IVA e la posizione contributiva nella gestione separata I.N.P.S. In altre parole, allo scadere del titolo abilitativo, i patrocinatori legali vedranno concretizzarsi la prospettiva di non poter più accedere in nessun modo alla professione che hanno comunque scelto e che, di fatto, hanno iniziato ad esercitare;
   tale potenziale epilogo negativo, nel contesto della profonda crisi che affligge il mercato del lavoro, materializza una gravissima prospettiva per i giovani (e meno giovani) patrocinatori legali e assume un'ulteriore drammaticità in determinate realtà del Paese, particolarmente segnate dall'assenza di prospettive ed opportunità professionali alternative;
   tra le realtà di maggior sofferenza economica e sociale va purtroppo sicuramente annoverata la Sardegna, dove i consigli dell'ordine degli avvocati di Cagliari, Nuoro, Tempo Pausania, Lanusei, Oristano e Sassari, adeguandosi ad analoghe decisioni di altri fori, hanno deliberato di cancellare dal registro speciale i praticanti procuratori legali per intervenuta scadenza dei sei anni di abilitazione;
   stime non ufficiali attesterebbero che il numero dei patrocinatori legali a livello nazionale sia superiore ai 40000: di questi, circa 400 opererebbero in Sardegna, con la seguente distribuzione: 13 praticanti procuratori legali nel foro di Oristano su un'area territoriale di circa 3.040 chilometri quadrati, con una popolazione di circa 167.971), 57 praticanti procuratori legali nel foro di Sassari (su un'area territoriale di circa 4.282 chilometri quadrati, con una popolazione di circa 335.097), 8 praticanti procuratori legali nel foro di Nuoro (su un'area territoriale di circa 3.934 chilometri quadrati, con una popolazione di circa 164.260) 17 praticanti procuratori legali nel foro di Tempio Pausania (su un'aria territoriale di 210,82 chilometri quadrati, con una popolazione di circa 14.344), 308 praticanti procuratori legali nel foro di Cagliari (su un'area territoriale di circa 4.570 chilometri quadrati con una popolazione di circa 543.300). Non si conosce il dato relativo al foro di Lanusei;
   un patrocinatore legale guadagna mediamente dieci mila euro annui, mentre il gettito fiscale annuo riconducibile ai 40.000 patrocinatori legali italiani è stimato in circa 150/200 milioni di euro annui, tra tasse e contributi;
   abolire il suddetto e ormai anacronistico limite di sei anni, darebbe la possibilità (specie nell'attuale fase di gravissima crisi occupazionale) di creare una figura intermedia di professionista, il patrocinatore legale, e di garantire in questo modo maggiori opportunità di accesso professionale a circa 40.000 giovani laureati;
   la limitazione dei sei anni di durata del patrocinio costituisce di fatto una sostanziale restrizione all'accesso alla libera attività economica, restrizione che si pone peraltro in contrasto con i princìpi europei, costituzionali e con la legislazione nazionale volta a favorire la concorrenza e la competitività, anche attraverso il riconoscimento di una maggiore autonomia e liberalizzazione della professione forense –:
   se il Governo, nell'ambito del programma di riforme in atto, non ritenga opportuno considerare i potenziali effetti positivi di natura sociale, economica e fiscale che conseguirebbero al graduale superamento di tale limite temporale attraverso la stabilizzazione dell'albo dei patrocinatori legali (sia pure con le attuali limitazioni di abilitazione al patrocinio) ovvero, in alternativa, attraverso il rinnovo di tale limite ogni sei anni, limitatamente per coloro che dimostrino di continuare a svolgere la professione forense e di essere in regola dal punto di vista contributivo e previdenziale. (4-09622)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

locazione immobiliare

potere di nomina