ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09607

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 450 del 25/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: COZZOLINO EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 25/06/2015
Stato iter:
07/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/06/2016
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/06/2016

CONCLUSO IL 07/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09607
presentato da
COZZOLINO Emanuele
testo di
Giovedì 25 giugno 2015, seduta n. 450

   COZZOLINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   la legge 6 maggio 2015, n.52, all'articolo 2, comma 7, lettera b), reca una novella all'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, disponendo il deposito presso il Ministero dell'interno dello statuto da parte di una forza politica che intenda partecipare alle elezioni politiche;
   tale norma appare poco chiara sia per quanto riguarda la sua corretta applicazione sia per quanto riguarda le conseguenze di una sua eventuale disapplicazione parziale o totale. La norma in merito allo statuto da depositare richiama l'articolo 3 del decreto legge 28 dicembre 2013, n.149, lasciando intendere che lo statuto da depositare debba essere conforme alle caratteristiche individuate da tale disposizione;
   allo stesso tempo, però, la lettera b) del comma 7 dell'articolo 2 della legge n.52 del 2015 non individua il soggetto a cui spetti il compito di vagliare la regolarità e la conformità dello statuto depositato, e nulla dispone in merito ad un mancato deposito dello statuto, né in merito al deposito di uno statuto che non sia conforme a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legge 28 dicembre 2013, n.149;
   la scarsa chiarezza della norma e le criticità che questa potrebbe comportare sono state sottolineate anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati nel parere espresso sul testo normativo. Nelle premesse di tale parere il Comitato per la legislazione scrive «per poter conseguire una maggiore efficacia nel riordinamento della legislazione vigente, alcune fattispecie appaiono bisognose di essere disciplinate espressamente, anche al fine di ridurre gli spazi affidati all'interpretazione, in sede sia amministrativa sia giurisdizionale, e ciò soprattutto in una materia – quella elettorale – fisiologicamente oggetto di numerose controversie; ciò si riscontra nel seguente caso: il nuovo articolo 14 del TUE, nel testo modificato al Senato, prevede che i partiti depositino, oltre al contrassegno e al programma, altresì “il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13” (detto articolo determina i requisiti dello statuto dei partiti ai fini dell'accesso alle forme di contribuzione previste a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico: nel vigente quadro normativo l'obbligo per i partiti di dotarsi di uno statuto è requisito necessario esclusivamente ai predetti fini). La disposizione in esame: non reca una disciplina espressa in ordine alla verifica della presenza nello statuto dei requisiti indicati dal sopra citato articolo 3; non disciplina le conseguenze del mancato deposito dello statuto né – più in generale – chiarisce se lo statuto sia un requisito obbligatorio anche per la partecipazione alle elezioni; muovendo da tale premessa il Comitato inserisce nel parere favorevole approvato la seguente condizione “sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: per le ragioni specificate in premessa, cui si rinvia, si valuti l'opportunità di disciplinare il deposito dello statuto dei partiti”»;
   poiché nel corso dell'esame del testo normativo svolto alla Camera dei deputati, prima in Commissione e poi in Assemblea, la disposizione di cui alla lettera b), comma 7, dell'articolo 2 della legge 52 del 2015 non è stata oggetto di modifiche disattendendo la condizione riportata nel parere del Comitato per la legislazione, la stessa disposizione è stata oggetto dell'ordine del giorno 9/3-bis-B/4, presentato a firma dell'interrogante nel corso della seduta della Camera dei deputati del 4 maggio 2015;
   in merito alle criticità sollevate dal parere espresso dal Comitato per la legislazione e dall'ordine del giorno 9/3-bis-B/4 i rappresentanti del Governo, nella persona del sottosegretario Ivan Scalfarotto e del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, hanno sostenuto la tesi della così detta lex imperfecta;
   più nello specifico il sottosegretario Scalfarotto intervenendo in sede di Comitato per la legislazione ha dichiarato «Premette che la disposizione è frutto di un emendamento di proposta parlamentare approvato nel corso dell'esame al Senato, sul quale – dopo varie vicende – il Governo si era rimesso all'Assemblea. Osserva che la collocazione sistematica della disposizione, nel corpo dell'articolo 14 relativo al deposito del contrassegno e alla sua riconoscibilità e non confondibilità, permette di ritenerlo un onere, piuttosto che un vero e proprio obbligo, finalizzato a concorrere alla protezione del partito e dell'elettore sotto il profilo della riconoscibilità e non confondibilità della lista. Rafforza infatti tale lettura, oltre al criterio della sedes materiae, anche il confronto con le prescrizioni relative al deposito dei contrassegni, rispetto alle quali emerge sia la mancata previsione di conseguenze o sanzioni (che caratterizza la disposizione quale l’ex imperfecta, recante cioè un principio la cui inottemperanza non è sanzionata), sia la correlativa assenza di disposizioni in tema di sanatorio o tardiva integrazione in caso di mancato deposito, che in tale quadro risulterebbero ridondanti stante, appunto, la mancanza di sanzioni»;
   il Ministro Maria Elena Boschi, intervenendo nella seduta della Camera dei deputati del 4 maggio 2015, ha dichiarato «Questo è un tema di cui abbiamo a lungo discusso anche durante l'esame in Commissione di questo testo di legge, perché durante l'esame al Senato è stato inserito, con un emendamento parlamentare, l'obbligo di presentazione e di deposito degli statuti per i partiti politici che intendano partecipare alle elezioni politiche. Vale la pena ricordare che si è trattato di un emendamento parlamentare che è stato approvato sostanzialmente all'unanimità (c’è stato un solo astenuto al Senato): tutti i gruppi parlamentari presenti al Senato hanno dato il proprio assenso a questo emendamento. Ovviamente, il tema che si pone è come questo emendamento, all'articolo 14 del Testo unico in materia elettorale, si coordini con le norme che riguardano invece il deposito del simbolo e del contrassegno. Ovviamente l'intento di questo emendamento parlamentare è stato quello di evitare possibili confusioni al momento della presentazione del simbolo e del contrassegno tra i vari partiti che partecipano alla competizione elezione, attraverso il deposito dello statuto e viene richiamato il decreto-legge n. 149 del 2013, che, intervenendo in tema di finanziamento pubblico ai partiti, ha disciplinato anche la parte relativa agli statuti dei partiti e al contenuto, l'oggetto, degli statuti dei partiti, ma al solo fine di accedere o meno ad una forma limitata di contribuzione pubblica. In questo caso, il tema che viene posto dall'ordine del giorno è la chiarezza circa le conseguenze in caso di tardivo deposito, mancato deposito dello statuto o laddove possano esserci reclami e ricorsi, per capire quale sia il procedimento amministrativo e quali siano i soggetti legittimati eventualmente a pronunciarsi in merito. Ora, quello che emerge – e il Governo ha avuto modo di chiarirlo anche intervenendo sul punto al Comitato per la legislazione, quando se ne è discusso, e anche in Commissione, qui, in questa Camera - è che la norma che è stata introdotta da un emendamento parlamentare, rispetto al quale, peraltro, il Governo si è rimesso all'Assemblea nell'esame al Senato, è una lex imperfecta. Sostanzialmente viene introdotta una norma che rappresenta un onere Per i partiti, viene introdotto un principio per i partiti che, laddove dovesse essere disatteso, non ha però alcuna sanzione, alcuna conseguenza pratica. Si dubita, infatti, che non possa essere accolto un deposito tardivo o che possano essere presentati ricorsi o, addirittura, essere annullate le candidature e le liste nel caso in cui non venga depositato regolarmente lo statuto come previsto dalla norma. Questo perché l'articolo 14 nel prevedere invece sia un giudizio da parte degli organi amministrativi sia un iter per eventuali procedimenti da parte dei partiti politici ricorrenti in tema di simbolo e contrassegno, prevedendo quindi anche specifiche sanzioni, è una norma che limita comunque i diritti e, pertanto, non può che essere interpretata in senso restrittivo, non può quindi esserci un'interpretazione per analogia o di carattere estensivo di quanto previsto per i simboli e i contrassegni;
   il Ministro Boschi usa il verbo dubitare nel sostenere che la norma in questione non possa comportare alcuna sanzione in caso di mancato o errato adempimento e meno che mai l'esclusione dalla partecipazione alle elezioni politiche, lasciando dunque un margine, seppure, ristretto ad interpretazioni differenti;
   si ritiene nella la normativa propedeutica alla partecipazione alle elezioni politiche le disposizioni debbono essere chiare e si deve ridurre lo spazio ad interpretazioni delle stesse –:
   se il Ministro interrogato intenda chiarire se la disposizione recata dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 52 del 2015, rappresenti una lex imperfecta, nel senso che la norma non comporti sanzioni in caso di mancato o errato adempimento, e se il Governo non ritenga di assumere ulteriori iniziative al fine di chiarire la portata e l'applicazione della norma in questione. (4-09607)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 7 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 633
4-09607
presentata da
COZZOLINO Emanuele

  Risposta. — Nell'interrogazione in esame l'interrogante richiama l'attenzione sulla fattispecie introdotta dall'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (cosiddetto «Italicum»), che ha novellato l'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), chiedendo chiarimenti interpretativi sull'applicazione della stessa norma.
  Il nuovo articolo 14 del suddetto testo unico prevede che i partiti depositino presso il Ministero dell'interno, oltreché il contrassegno e il programma politico, lo statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2014.
  Quest'ultimo articolo determina i requisiti dello statuto dei partiti ai fini dell'accesso alle forme di contribuzione previste a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico.
  La disposizione in esame può prestarsi a dubbi interpretativi, sebbene nel vigente quadro normativo l'obbligo dei partiti di dotarsi di uno statuto è requisito necessario esclusivamente ai predetti fini.
  Infatti, la stessa non reca una disciplina espressa circa la verifica della presenza nello statuto dei requisiti indicati dal sopra citato articolo, come pure non disciplina le conseguenze del mancato deposito dello statuto, né stabilisce se lo statuto sia un requisito obbligatorio anche per la partecipazione alle elezioni; e nemmeno prevede una procedura per la sanatoria di eventuali irregolarità concernenti il deposito dello statuto che possano incidere sulla partecipazione del partito o del gruppo politico organizzato alle elezioni, come invece stabilito per le irregolarità connesse al deposito del contrassegno.
  Al riguardo si ritiene, alla luce di un'interpretazione teleologica della novella normativa in commento, che la ratio ispiratrice del richiamo allo statuto e ai requisiti del citato articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013 sia in primo luogo quella di rafforzare la riconoscibilità e la tutela dei simboli dei partiti e dei gruppi politici organizzati. Infatti, il comma 1 del prefato articolo 3 prevede che nello statuto stesso è descritto il simbolo che, con la denominazione anche nella forma abbreviata, deve essere chiaramente distinguibile da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.
  Invero – come anche sostenuto dal Sottosegretario per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento nell'intervento effettuato il 22 aprile 2015 dinanzi al comitato per la legislazione della Camera dei deputati durante i lavori parlamentari d'approvazione dell’«Italicum» – il deposito dello statuto costituisce un onere, piuttosto che un obbligo, finalizzato a concorrere alla protezione del partito e dell'elettore sotto il profilo della riconoscibilità e non confondibilità della lista.
  Tale interpretazione è rafforzata, oltreché dal criterio della sedes materiae in cui è collocata la norma, anche dal confronto con le prescrizioni relative al deposito dei contrassegni, rispetto alle quali emerge sia la mancata previsione di conseguenze o sanzioni (che caratterizza la disposizione quale lex imperfecta, recante cioè un principio la cui inottemperanza non è sanzionata), sia la correlata assenza di disposizioni in tema di sanatoria o tardiva integrazione in caso di mancato deposito, che in tale quadro risulterebbero ridondanti stante, appunto, la mancanza di sanzioni.
  Pertanto, il mancato deposito dello statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre n. 149 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, non costituisce causa di ricusazione del contrassegno o di invito alla sostituzione.
  Questa precisazione sarà espressamente contenuta anche nelle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature che questo Ministero pubblica e divulga, tra l'altro, in occasione del deposito dei simboli per le elezioni politiche ed europee.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

partito politico

elezioni politiche

emendamento