ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09603

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 450 del 25/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 25/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/06/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/06/2015
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/06/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/06/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/06/2015
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/06/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/06/2015
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 25/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 25/06/2015
Stato iter:
27/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 30/11/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/10/2017

CONCLUSO IL 27/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09603
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Giovedì 25 giugno 2015, seduta n. 450

   PRODANI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, RIZZETTO, SEGONI e TURCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'Automobile Club Italia (ACI) è stata istituita all'inizio del novecento con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dello sport automobilistico in Italia, di associare gli automobilisti fornendo loro servizi e di organizzare manifestazioni sportive. Quale federazione sportiva automobilistica, ACI SPORT è riconosciuta dal CONI e dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA);
   l'ACI è anche ente pubblico non economico a base federativa senza scopo di lucro, la cui attività concerne in prevalenza la gestione del pubblico registro automobilistico (PRA) e l'acquisizione dei relativi tributi (bollo auto) in regioni, oltre ad essere fornitrice di numerosi servizi rivolti sia ai propri soci che alla generalità dei consumatori;
   in Italia, ogni anno si svolgono circa 150 competizioni automobilistiche su strada (rally) autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposita circolare, secondo il Calendario proposto da ACI SPORT, a cui partecipano una media di 70 concorrenti ciascuna;
   i rally sono manifestazioni sportive di regolarità che si svolgono lungo percorsi suddivisi in settori o tratti di percorso in ciascuno dei quali, di norma, sono compresi tratti di regolarità su strade aperte alla circolazione stradale dove è obbligatorio il rispetto delle norme del codice stradale, e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico;
   le autovetture utilizzate per i rally vengono immatricolate come autovetture ad uso proprio, senza alcuna menzione descrittiva dalle vetture «stradali»; dopo la richiesta di omologazione sportiva dello specifico modello di vettura da parte della Casa costruttrice alla FIA secondo una particolare regolamentazione tecnica, e il rilascio della relativa fiche di omologazione, la vettura è soggetta a verifica da parte dei Commissari tecnici federali sulla corrispondenza tra i particolari effettivamente montati e le prescrizioni previste dalla fiche di omologazione per la specifica categoria di appartenenza; conseguentemente per ogni vettura preparata viene rilasciato un passaporto tecnico, documento di identificazione in formato digitale dove sono indicati i dati tecnici fondamentali della vettura ed annotati i rilievi nei casi di non conformità rilevati in sede di verifica effettuata durante le gare, o di incidenti di particolare gravità;
   le modifiche apportate alle vetture per poter partecipare ai rally, montando particolari elementi meccanici, sono necessarie sì per aumentarne le prestazioni, ma in particolar modo per garantire una maggiore sicurezza per gli occupanti;
   le vetture, proprio in virtù di tali modifiche, devono essere conformi ai prescritti regolamenti, ma non corrispondono più alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione. Non possono, quindi, effettuare le revisioni periodiche previste, né stipulare l'assicurazione propria di responsabilità civile obbligatoria, né circolare liberamente su strada;
   l'articolo 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) sottopone a specifica autorizzazione lo svolgimento di gare sportive su strada, comprese le competizioni automobilistiche rally: in particolare, il comma 4-bis stabilisce: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78»;
   l'articolo 78 del nuovo codice della strada relativo alle «Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione» dispone che le variazioni delle caratteristiche di costruzione debbano essere approvate dai competenti uffici del dipartimento dei trasporti terrestri e annotate successivamente sulla carta di circolazione;
   la circolare del Ministero dei trasporti n. 0108172 del 27 novembre 2007 diffusa a tutti i comparti della polizia di Stato dal Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/26733/105/2 precisa la deroga anche in relazione all'articolo 80 del nuovo codice della strada, relativo alla revisione che le vetture devono effettuare periodicamente per l'accertamento dei requisiti necessari per la sicurezza e la circolazione su strada;
   gli organizzatori delle gare, come previsto dai regolamenti ACI SPORT e dal decreto legislativo n. 285 del 1992, articolo 9, comma 6, hanno l'obbligo di contrarre delle apposite assicurazioni di responsabilità civile che coprono le autovetture per il solo percorso delle singole manifestazioni, sia sulle strade chiuse che aperte alla normale circolazione;
   pertanto, se le vetture dovessero, erroneamente, percorrere un tratto di strada estraneo al percorso di gara e quindi non coperto dall'assicurazione stipulata dall'organizzatore, sarebbero passibili di sanzioni e sequestro del mezzo da parte degli organi preposti in quanto sprovviste dell'assicurazione per la responsabilità civile e non più corrispondenti alle specifiche riportate dalla carta di circolazione;
   tale situazione, irrisolta da decenni, desta ulteriori preoccupazioni anche a seguito delle notizie riferite sul futuro utilizzo di sistemi automatizzati di verifica dei pagamenti delle tasse di circolazione e dell'effettuazione delle revisioni periodiche, nonché della stipula dell'assicurazione obbligatoria;
   a parere degli interroganti, per regolarizzare tale situazione, sarebbe necessario istituire una definizione speciale, da riportare sulla carta di circolazione, per gli autoveicoli conformi alle specifiche riportate dalle normative tecniche Aci Sport ed alle quali è stato rilasciato il passaporto tecnico digitale dopo le opportune verifiche, in maniera da riconoscere anche nel codice della strada tale status, permettendo così l'omogeneità tra le normative sportive nazionali ed internazionali e il codice della strada. Allo stesso tempo si potrebbero risolvere le questioni pendenti relative alle revisioni periodiche ed alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto -:
   se sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;
   quali iniziative intenda adottare per regolarizzare le vetture che sono conformi alle norme sportive nazionali ed internazionali previste dalla Federazioni sportive e dalla FIA, in particolare, ma che risultano in contrasto con il nuovo codice della strada;
   se ritenga di individuare delle concrete iniziative per permettere una soluzione che dia modo di esplicitare un particolare riconoscimento a tali vetture da inserire sulla carta di circolazione e consentire le revisioni periodiche stabilite e la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile auto. (4-09603)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 27 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 880
4-09603
presentata da
PRODANI Aris

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta, sulla base delle informazioni acquisite presso la direzione generale per la motorizzazione di questo Ministero.
  In merito alla possibilità di istituire una definizione «speciale» per la carta di circolazione dei veicoli utilizzati per le gare sportive su strada, si evidenzia che i contenuti delle carte di circolazione sono conformi alle specifiche fissate da norme comunitarie e non risulta possibile inserire «speciali definizioni» se non quelle riferibili alla ordinaria nomenclatura internazionale.
  Mentre per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo della revisione periodica, si fa presente che detta revisione, prevista dall'articolo 80 del Codice della strada, ed effettuata in conformità alle vigenti norme comunitarie, è tesa alla verifica della persistenza dei requisiti di sicurezza e di salvaguardia ambientale dei veicoli in circolazione, appare pressoché impossibile che i veicoli destinati alle gare, che hanno subito significative modifiche rispetto al corrispondente veicolo omologato, possano soddisfare i predetti requisiti, soprattutto in relazione alle emissioni di sostanze inquinanti e al rumore.
  Se così non fosse non ci sarebbe alcuna motivazione nel chiedere deroghe e speciale regolamentazione per le revisioni, in quanto detti veicoli potrebbero essere sottoposti all'ordinaria revisione.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Riccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza stradale

codice della strada

societa' di servizi