ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09592

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 449 del 24/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: NUTI RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 24/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/07/2015

SOLLECITO IL 11/09/2015

SOLLECITO IL 06/10/2015

SOLLECITO IL 28/10/2015

SOLLECITO IL 04/12/2015

SOLLECITO IL 14/01/2016

SOLLECITO IL 26/02/2016

SOLLECITO IL 07/04/2016

SOLLECITO IL 30/05/2016

SOLLECITO IL 28/07/2016

SOLLECITO IL 16/09/2016

SOLLECITO IL 10/11/2016

SOLLECITO IL 14/02/2017

SOLLECITO IL 07/04/2017

SOLLECITO IL 27/07/2017

SOLLECITO IL 09/11/2017

SOLLECITO IL 06/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09592
presentato da
NUTI Riccardo
testo di
Mercoledì 24 giugno 2015, seduta n. 449

   NUTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cosiddetta riforma Brunetta, reca norme di «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
   le norme contenute nei titoli II e III di tale decreto legislativo sono state recepite all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131;
   l'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplina la valutazione della performance, più in particolare, i commi 4 e 5 dispongono norme in materia di rendicontazione dei risultati raggiunti, in particolare «entro il mese di marzo, gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla valutazione dei dirigenti di vertice, che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente [...] i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse»;
   inoltre, all'articolo 4, comma 3, lettera a) si dispone che «La Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” [...] l'indicazione dei risultati raggiunti da ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto agli obiettivi programmati»;
   secondo l'interrogante si può già rilevare una evidente discrasia tra quanto disposto all'articolo 3, comma 4, e quanto disposto invece all'articolo 4, comma 3, lettera a), in quanto da una parte si dispone l'obbligo di rendicontazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti sia rispetto ai singoli obiettivi programmati e che alle risorse, mentre dall'altra parte si dispone l'obbligo di pubblicazione per quanto concerne i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e non anche rispetto alle risorse;
   l'articolo 5 stabilisce che le funzioni di valutazione della performance debbano essere svolte assicurando la «garanzia della trasparenza dei risultati conseguiti»;
   l'articolo 10 del decreto legislativo richiamato in premessa, recante norme in materia di Piano della performance e Relazione sulla performance, impone che le amministrazioni pubbliche debbano redigere annualmente «un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato»; tale articolo viene esplicitamente recepito all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 2 del citato decreto del 25 maggio 2011, n. 131; l'obbligo di pubblicazione della relazione sulla performance, inizialmente contenuto nell'articolo 11 del decreto legislativo richiamato, recepito del citato decreto del 25 maggio 2011, n. 131, è stato inserito successivamente inserito all'articolo 10, comma 8 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri, sempre ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'articolo 3, comma 4, ha l'obbligo di definire e adottare il sistema per la misurazione e la valutazione della performance con il quale sono individuate le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance, tuttavia, risulta che il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri risulta essere quello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2003, quindi anteriore anche alle nuove norme introdotte per tutte le pubbliche amministrazione dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   i principi di trasparenza e pubblicità costituiscono principi fondanti dell'attività amministrativa, nonché un valido strumento per consentire la partecipazione attiva della cittadinanza alla gestione della cosa pubblica; inoltre, trasparenza e pubblicità costituiscono una modalità efficiente per prevenire degenerazioni corruttive e clientelari nell'azione della pubblica amministrazione e, più in generale, della democrazia medesima;
   agli interroganti non risulta che la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia mai pubblicato sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata «Trasparenza, valutazione e merito», le relazioni che evidenzino a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse –:
   per quali ragioni non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di legge, inclusi quelli stabiliti con proprio decreto e se non intenda pubblicare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati così come esposto in premessa;
   se non intenda modificare il decreto 25 maggio 2011, n. 131, al fine di introdurre l'obbligo di pubblicazione, non solo dell'evidenziazione a consuntivo dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati bensì anche rispetto alle risorse, così come previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, articolo 11, prima e, successivamente, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 10, comma 8 lettera b);
   se non intenda emanare, secondo quanto già previsto tramite proprio, decreto 25 maggio 2011, n. 131, articolo 3, comma 5, un nuovo e aggiornato sistema per la misurazione e la valutazione della performance. (4-09592)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prevenzione delle malattie

Capo di governo

bilancio