ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09584

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 449 del 24/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: NUTI RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/06/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 20/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/07/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 20/07/2015

SOLLECITO IL 11/09/2015

SOLLECITO IL 06/10/2015

SOLLECITO IL 28/10/2015

SOLLECITO IL 04/12/2015

SOLLECITO IL 14/01/2016

SOLLECITO IL 26/02/2016

SOLLECITO IL 07/04/2016

SOLLECITO IL 30/05/2016

SOLLECITO IL 28/07/2016

SOLLECITO IL 16/09/2016

SOLLECITO IL 10/11/2016

SOLLECITO IL 14/02/2017

SOLLECITO IL 07/04/2017

SOLLECITO IL 27/07/2017

SOLLECITO IL 09/11/2017

SOLLECITO IL 06/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09584
presentato da
NUTI Riccardo
testo di
Mercoledì 24 giugno 2015, seduta n. 449

   NUTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca norme in materia di Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) e stabilisce che «Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance», in sostituzione dei precedenti servizi di controllo interno;
   il medesimo articolo 14, al comma 3, stabilisce altresì che i membri dei vari OIV sono nominati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni rinnovabili una sola volta;
   l'articolo 13, comma 6, lettera g) del citato decreto legislativo, conferiva in capo ad una «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche» il compito di definire i «requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di valutazione», assolto tramite propria delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, integrata successivamente dalle delibere n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/20121;
   la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) è intervenuta in seguito tramite propria delibera n. 12/2013 per riformare i requisiti e il procedimento per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
   in tale delibera n. 12/2013 si stabiliva al punto 3.6 che «nel caso di organo collegiale, va assicurata la presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata, sia di componenti in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno dell'amministrazione medesima»; secondo l'interrogante ciò va interpretato sotto forma di inclusione, all'interno dell'organo, di almeno due soggetti che provengano da amministrazioni diverse o che, almeno, possano vantare buona parte della propria esperienza professionale al di fuori di tale amministrazione;
   sempre all'interno della citata delibera n. 12/2013, al punto 10, si ribadisce quando già espresso dall'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sottolineando che il mandato dei membri degli OIV hanno durata triennale e che «a garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti dell'OIV in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo politico – amministrativo dell'amministrazione che li ha designati»;
   le funzioni stabilite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in capo agli OIV sono state recepite all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2011 così come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2012: in tale sede veniva espressamente stabilito che i membri componenti la direzione dell'ufficio controllo interno, trasparenza e integrità sono scelti dal Presidente del Consiglio con proprio decreto esclusivamente tra i consiglieri della Presidenza, su proposta del segretario generale; appare così ovvio che una tale previsione possa apparire in contrasto con quanto espresso al punto 3.6 della delibera n. 12/2013 della CiVIT in quanto non verrebbe garantita la possibilità di includere «componenti in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno dell'amministrazione medesima»;
   inoltre, agli interroganti risulta che i membri del collegio posto a capo della direzione dell'ufficio sopra indicato siano soggetti alle norme relative allo spoil system all'interno delle strutture apicali amministrative: nello specifico, ricoprendo i membri di tale ufficio la carica di dirigenti apicali ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli stessi cessano dalle proprie funzioni «decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo», a sensi dell'articolo 19, comma 8 del medesimo decreto legislativo; ciò appare palesemente in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, articolo 14, comma 3, nonché ribadito dalla delibera CiVIT. n. 12/2013, al punto 10;
   infine, si rileva che l'ufficio controllo interno, trasparenza e integrità sia sottoposto al controllo e alla valutazione del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come si evince dal decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 29 agosto 2012, recante l'organizzazione dell'ufficio medesimo, in cui si dispone, all'articolo 2, comma 2, lettera c) che il capo dell'Ufficio «relaziona al Segretario generale, per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale» mentre a Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato per le strutture di loro competenza;
   tuttavia, la normativa, specificatamente il comma 2, articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che l'organismo preposto alla valutazione delle performance debba riferire direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo, che, secondo l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può che essere l'organo di governo e, nel caso specifico della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio medesimo –:
   se non intenda porre fine a quelle che l'interrogante giudica essere le numerose irregolarità esposte in premessa, anche modificando l'organizzazione interna delle proprie strutture e garantendo un'effettiva indipendenza dell'ufficio controllo interno, trasparenza e in integrità.
(4-09584)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esperienza professionale

segretario generale

Capo di governo