ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09551

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 447 del 22/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/06/2015
Stato iter:
09/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/11/2015
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 31/07/2015

SOLLECITO IL 30/09/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/11/2015

CONCLUSO IL 09/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09551
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Lunedì 22 giugno 2015, seduta n. 447

   LUIGI DI MAIO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nella seconda metà degli anni novanta il caporalmaggiore Luca Sepe era stato destinato in missione nel Kossovo, ove aveva svolto intese attività operative che con tutta probabilità dovrebbero averlo esposto al contatto con l'uranio impoverito;
   una volta terminata la missione e rientrato in Italia nel 2011 il caporalmaggiore Luca Sepe contrasse il linfoma di Hodgkin, patologia che lo costrinse ad un terribile calvario, conducendolo, nel luglio 2004, alla morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Napoli;
   peraltro, è proprio il caso di dire che il destino si sia accanito contro questo giovane, dal momento che nell'ambito della lunga serie di ricoveri e cure cui fu costretto per la patologia oncologica contrasse il virus dell'epatite C con tutta probabilità a causa di una trasfusione di sangue cui fu sottoposto presso l'AORN dell'ospedale Cardarelli di Napoli, così come successivamente accertato con sentenza del Tribunale di Napoli;
   nel 2006 i genitori del caporalmaggiore Luca Sepe, signori Antonio e Rosaria Martorelli, e il fratello superstite Alessandro hanno adito il tribunale di Napoli chiedendo la condanna dell'AORN Cardarelli o il Ministero della salute al risarcimento dei danni, sia in proprio che jure hereditatis, subiti a causa del contagio al virus dell'epatite C causato a Luca Sepe, in seguito alle suddette trasfusioni di sangue cui fu sottoposto durante il ricovero ospedaliero per aver contratto in missione militare nella ex Jugoslavia il morbo di Hodgkin in conseguenza all'esposizione all'uranio impoverito contenuto nelle munizioni;
   la causa, dopo una lunga istruttoria, è stata decisa dal tribunale di Napoli con la sentenza n. 7929/2014 con cui il Ministero della salute è stato condannato a pagare agli istanti la somma di euro 64.831,20 oltre interessi e spese legali, essendo stato accertato che il contagio del virus da epatite C sia da ricollegarsi alle trasfusioni ematiche;
   ad oggi dopo aver notificato il titolo esecutivo ed il precetto per complessivi euro 86.000,00 ed aver proceduto ad un primo pignoramento presso la Banca d'Italia rimasto infruttuoso a causa della mancanza di fondi da destinare alla soddisfazione di tale credito, è stato notificato un secondo atto di pignoramento che ha portato ad un accantonamento di soli euro 8.000,00 quali fondi a disposizione del Ministero da poter destinare al pagamento di tale debito;
   il pignoramento è stato iscritto a ruolo del tribunale di Napoli ma ad oggi non è stato neanche ancora assegnato il giudice e fissata l'udienza di assegnazione delle somme –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della vicenda esposta in premessa e se non ritenga di dover procedere quanto prima alla liquidazione delle somme che la magistratura ha disposto debbano essere corrisposte alla famiglia del caporalmaggiore Luca Sepe. (4-09551)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 9 novembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 517
4-09551
presentata da
DI MAIO Luigi

  Risposta. — La legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato.
  Nel corso degli anni, si è determinato un notevole incremento del contenzioso, dovuto principalmente a due fattori che hanno inciso sull'attività diretta alla liquidazione dei titoli di condanna.
  L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge n. 210 del 1992 consta, infatti, di due componenti: un importo fisso «ex lege» e l'indennità integrativa speciale.
  Sul tema della rivalutabilità o meno della componente dell'indennizzo, denominata indennità integrativa speciale, si sono confrontati per anni, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, orientamenti di segno opposto.
  A seguito della sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui prevedeva «il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione» – si è determinato, a partire dal dicembre 2011 e per tutti gli anni 2012, 2013 e 2014, un considerevole incremento del contenzioso instaurato nei confronti del Ministero della salute, avente ad oggetto proprio la rivalutazione della indennità integrativa speciale, ormai riconosciuta dalla Consulta, e su cui anche l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto non più opportuna alcuna difesa.
  Conseguenza di tale situazione è che tutti i giudizi instaurati, o i decreti ingiuntivi proposti, si sono tradotti in condanne per l'Amministrazione.
  Il
trend di crescente contenzioso è stato determinato, sempre negli stessi anni, da un ulteriore fattore.
  Per giurisprudenza, avallata dalla suprema Corte di Cassazione, il Ministero della salute è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei giudizi in materia di legge n. 210 del 1992, anche quando la competenza amministrativa delle pratiche è incardinata in capo alle regioni, a cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha trasferito le relative competenze e, sul punto, l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto non più utile difendersi.
  Entrambi questi fattori hanno concorso alla formazione di un arretrato quantificabile in circa 8.000 titoli da eseguire.
  Per far fronte a tale situazione, questo Ministero ha elaborato un apposito progetto, di durata biennale, al fine di provvedere alla esecuzione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi di condanna notificati negli anni 2012, 2013 e 2014, che riguardano la corresponsione dell'indennizzo
ex articolo 1 della legge n. 210 del 1992, la rivalutazione della indennità integrativa speciale e/o interessi legali e il risarcimento del danno.
  In ordine alla richiesta se il Ministero intenda procedere alla liquidazione di una sentenza risalente all'anno 2014, si rappresenta che si provvede all'esecuzione dei titoli giudiziali, tenendo conto della ricezione in entrata dei predetti atti, a partire da quelli pervenuti dall'anno 2012, e con priorità data a quelli passati anche successivamente in giudicato: inoltre, è stato avviato un progetto interdirezionale che prevede per l'ufficio «Attività amministrativa indennizzi legge n. 210 del 1992» di potersi avvalere della parziale collaborazione di alcuni dipendenti, in servizio presso altre strutture ministeriali, per la liquidazione dei suddetti titoli giudiziali.

La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

trasfusione di sangue

azione giudiziaria