ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09546

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 447 del 22/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 22/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 22/06/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 22/06/2015
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 22/06/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 22/06/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 22/06/2015
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 22/06/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 22/06/2015
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 22/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 22/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09546
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Lunedì 22 giugno 2015, seduta n. 447

   PRODANI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, RIZZETTO, SEGONI e TURCO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   le multe con Autovelox e tutor sono, ora, tutte illegittime. Ciò è stato affermato, poche ore fa, dalla Corte costituzionale la quale, con una sentenza che stravolge i precedenti delle aule dei giudici di pace italiani e della stessa Corte di Cassazione, ha dichiarato incostituzionale il codice della strada nella parte in cui non prevede l'obbligo di sottoporre a verifiche periodiche e a taratura i sistemi di controllo elettronico della velocità dei veicoli;
   ciò significa che tutti gli apparecchi non «revisionati» periodicamente dalle autorità di polizia non potranno elevare più multe. Naturalmente, ciò non farà piacere agli amministratori municipali poiché le casse dei comuni, a causa della riduzione dei trasferimenti centrali e non volendo aumentare l'imposizione loro attribuita dall'ordinamento, hanno fatto conto proprio dai proventi dalle multe comminate grazie ai velox e sui tutor per potersi finanziare;
   si specifica che, sino ad oggi, la Corte di Cassazione ha sempre rigettato i ricorsi degli automobilisti fondati sulla eccezione della mancata taratura dell’autovelox, dando ragione alle amministrazioni locali. Ciò è avvenuto perché non esiste alcuna norma, nel nostro ordinamento, che prevede l'obbligo di taratura e di controllo periodico degli autovelox;
   l'intervento odierno della Corte Costituzionale è volto a colmare questa lacuna: la Corte, in particolare, è dovuta intervenire con una sentenza cosiddetta creativa, ossia che non fa altro che far «nascere» una nuova norma (prima, appunto, inesistente). E infatti, la Consulta scrive che è incostituzionale il codice della strada, «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura»;
   così disponendo, ad avviso degli interroganti, la Corte Costituzionale ha esplicitamente indicato ciò che, da oggi, bisognerà fare. Conseguentemente, impegna le forze dell'ordine a sottoporre a verifiche e taratura gli autovelox e tutor;
   il motivo della sentenza è tecnico e semplice da spiegare qualsiasi strumento di misura, specie se di tipo elettronico, è soggetto a variazione delle sue caratteristiche, dei valori misurati dovuti ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici. La stessa usura potrebbe far sì che le multe più «vecchie» siano errate rispetto a quelle più «recenti»;
   la Corte Costituzione ritiene quindi che gli autovelox, i tutor e apparecchiature similari utilizzate per i medesimi fini, non siano sempre affidabili e misurino con certezza quanto posto a fondamento della sanzione amministrativa; pertanto la polizia dovrà sempre verificare che essi siano sempre in buon stato di funzionamento;
   la sentenza del giudice delle leggi produrrà degli effetti sui ricorsi al giudice di pace perché in seguito una sentenza che potrebbe mettere uno «stop» alle multe, almeno finché le amministrazioni non adegueranno le proprie procedure interne ai nuovi obblighi;
   per quanto riguarda l'incidenza che, presumibilmente, la sentenza della Corte costituzionale, avrà sulle aule dei tribunali, dovrebbe essere notevole. Infatti, le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia immediata dal giorno della loro stessa pubblicazione. Quindi la sentenza odierna della Consulta è già produttiva di effetti nell'ordinamento giuridico;
   ad avviso degli interroganti le cause in corso e quelle che verranno avviate nei prossimi giorni dovranno tenere conto del nuovo cambiamento di interpretazione e, se le deduzioni qui fatte non verranno ritenute errate, l'ordine giudiziario dovrebbe accogliere i ricorsi degli automobilisti che abbiano sollevato l'eccezione di difetto di taratura;
   sempre a  prudente avviso degli interroganti, l'informazione sulla taratura del rilevatore di velocità è in possesso solo dell'organo di polizia che ha proceduto al controllo, il destinatario della multa potrà richiedere, in via preventiva, tale informazione direttamente all'autorità, avendo tuttavia cura di muoversi con celerità, al fine di non far scadere i termini di proposizione dei ricorsi (30 giorni di fronte al giudice di pace, 60 nel caso di ricorso al prefetto, a partire dalla data di notificazione o contestazione del verbale) che, anche in caso di richiesta di delucidazioni, non subiscono interruzioni o sospensioni di alcun tipo;
   insomma, al fine di evitare un ricorso giudiziario inutile, occorre in ogni caso preventivamente verificare se l'apparecchio utilizzato sia stato sottoposto a verifica. A volte ciò è riportato nel verbale. Altre volte è necessario chiedere al corpo di polizia l'esibizione del documento. Alcuni richiedono di esibirlo direttamente al giudice di pace, perché presentano subito ricorso e non di rado questa strategia premia perché le amministrazioni non sono in grado di portare il certificato in udienza;
   per chi ha già pagato la multa o ha appena perso un ricorso al giudice di pace, la sentenza di ieri della Corte costituzionale non cambia nulla, e non permette di sperare in rimborsi anche in caso di multe prodotte da autovelox non verificati periodicamente. Il pagamento, infatti, chiude definitivamente la partita e la sentenza ha effetto esclusivamente sui rapporti giuridici aperti al momento della sua pubblicazione;
   ad avviso degli interroganti, in seguito alla sentenza odierna della Consulta, tutti gli autovelox, i tutor e gli altri apparecchi di controllo elettronico delle violazioni del codice della strada devono essere soggetti a una verifica periodica perché il loro malfunzionamento può pregiudicare «la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale». Fino a oggi il Codice della strada non prevede quest'obbligo (così ha sempre precisato la Cassazione), e la prassi ha introdotto le verifiche periodiche solo per gli autovelox «automatici», senza la pattuglia –:
   se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, quali iniziative urgenti intendano assume al fine di uniformare l'applicazione del diritto in tutto il Paese, sulla base della sentenza del giudice delle leggi che ha il potere di riempiere i casi di voto normativo come quello in esame, dettando essa stessa la prescrizione alla quale informarsi per evitare il ripetersi di comportamenti oggettivamente vessatori messi in atto da appartenenti all'amministrazione pubblica in senso ampio, pur senza alcuna volontà soggettiva di vessare i cittadini, al fine di dare certezza agli stessi, evitando di appesantire ulteriormente e inutilmente i tempi di lavoro notoriamente eccessivi dell'amministrazione giudiziaria e garantire al cittadino il fatto che le norme giuridiche, in uno stato di diritto, siano rispettate da chiunque. (4-09546)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato non professionale

ammenda

codice della strada