ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09516

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 445 del 18/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: VIGNAROLI STEFANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2015
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2015
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2015
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2015
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2015
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2015
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09516
presentato da
VIGNAROLI Stefano
testo di
Giovedì 18 giugno 2015, seduta n. 445

   VIGNAROLI, DELL'ORCO, DE LORENZIS, NICOLA BIANCHI, CARINELLI, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO e SPESSOTTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il 27 marzo 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali che amplia il novero delle imprese soggette ad autorizzazione integrata ambientale, includendo anche alcune attività autorizzate ex articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni;
   conformemente a quanto disposto all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 «i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128» hanno presentato entro il 7 settembre 2014 l'istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento;
   l'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 dispone che «l'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015» e che «nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti»;
   l'articolo 82, comma 2 della direttiva 2010/75/UE non fissa una scadenza per la validità dei titoli autorizzativi previgenti ed attualmente validi ma si limita a fissare un termine, appunto il 7 luglio 2015, entro cui gli Stati membri dovranno applicare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative conformi alla direttiva stessa relativamente agli impianti che sono in funzione prima del 7 gennaio 2013 e che inoltre tali disposizioni sono rivolte agli Stati membri ed alle autorità competenti e non alle imprese che da queste dipendono per l'espletamento dei propri obblighi;
   va considerato il ritardo già registrato in alcune regioni, o province delegate, nell'avvio delle procedure di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
   la previsione in parola contrasta, ad avviso degli interroganti, inoltre con i principi generali previsti dalla legge n. 234 del 12 che, con un rinvio alla legge n. 246 del 2005; prevedono espressamente che «gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiore rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime», al fine di evitare il fenomeno del cosiddetto «golg plating» –:
   quali iniziative intenda promuovere il Ministro interrogato al fine di evitare l'eventuale ingiustificato blocco delle attività delle imprese nel caso del mancato rispetto del termine del prossimo 7 luglio 2015 da parte delle autorità competenti, cui spetta il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, e il conseguente, probabile, contenzioso che si genererà a seguito delle azioni di risarcimento intraprese dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
   se il Ministro non ritenga altresì opportuno promuovere l'avvio delle iniziative normative necessarie per riallineare le disposizioni nazionali al quadro normativo europeo al fine di non penalizzare in modo immotivato il settore imprenditoriale nazionale rispetto ai concorrenti esteri, prevedendo l'abrogazione dell'inciso «comunque non oltre il 7 luglio 2015». (4-09516)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

paese membro