ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09506

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 444 del 17/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 17/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09506
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Mercoledì 17 giugno 2015, seduta n. 444

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   lo statuto della regione siciliana, all'articolo 14, stabilisce che l'Assemblea regionale ha la legislazione esclusiva, tra le altre materie, su turismo, la vigilanza alberghiera e la tutela del paesaggio e conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
   con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975 n. 637 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica 637 del 1975) sono state dettate le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti, stabilendo che «l'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio»;
   con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 637 del 1975, è stato stabilito che tutti gli atti previsti dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 – successivamente confluite nel codice dei beni culturali e del paesaggio – e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie indicate al punto precedente sono adottati dall'amministrazione regionale, e che la stessa amministrazione ha l'obbligo di darne comunicazione bimestrale per conoscenza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   rispondendo all'interrogazione presentata il 3 ottobre 2013 per avere notizie in merito all'effettiva trasmissione, da parte della regione siciliana, delle comunicazioni bimestrali previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 637 del 1975, con specifico riferimento alle torri costiere presenti nell'isola, il Ministero ha precisato che «Nella comune pratica operativa la Direzione generale "Belle arti e paesaggio" non riceve le comunicazioni bimestrali ma, di volta in volta i singoli provvedimenti di tutela ai sensi degli articoli 12, 13 e 45 del Codice, emanati con decreto del dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, afferente all'Assessorato dei beni e dell'identità siciliana»;
   nella risposta soprarichiamata si dà conto della trasmissione, di volta in volta, di provvedimenti di tutela adottati in base agli articoli 12, 13 e 45 del codice, e dunque in base alle disposizioni contenute nella parte seconda del codice che, come è noto, si riferiscono ai beni culturali, senza fornire alcun chiarimento in merito agli atti adottati dalle strutture regionali competenti in base alle norme contenute nella parte terza del codice riferita ai cosiddetti «beni paesaggistici»;
   a giudizio degli interroganti, l'invio di volta in volta – e per forza di cose casuale degli atti adottati dalla regione siciliana rende, necessariamente, impossibile per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avere quella visione compiuta e d'insieme rispetto all'azione amministrativa condotta dalla medesima regione, che l'invio periodico e regolare delle comunicazioni bimestrali, previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975, garantirebbe;
   a giudizio degli stessi interroganti l'invio – di volta in volta – degli atti adottati in materia – di beni culturali, non può essere considerata né una prassi conforme alla lettera del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975, né una modalità operativa idonea a perseguire la finalità sottesa all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975, che è quella di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di monitorare e vigilare ex post – senza incidere sull'autonomia costituzionalmente protetta – sullo svolgimento, da parte della regione siciliana, dell'attuazione delle norme preposte alla tutela dei beni culturali e del paesaggio con riferimento all'arco temporale stabilito –:
   se, in che modo e con quale cadenza, la regione siciliana – in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975 – dia comunicazione degli atti adottati in base alle norme riferite alla tutela del paesaggio contenute nella parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio;
   se, e in che modo, ritenga necessario attivarsi affinché venga assicurata la piena applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975 attraverso la comunicazione, con la cadenza temporale stabilita, degli atti adottati dalla regione siciliana sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
   se, e con quale tempistica – e coerentemente con l'ordine del giorno n. 149 accolto dal Governo in sede di conversione in legge del decreto 12 settembre 2014, n. 133, che impegnava lo stesso Governo ad assicurare la regolare pubblicazione in una sezione del sito web del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle comunicazioni bimestrali della – regione siciliana – ritenga possibile pubblicare, in un'apposita sezione del sito web del Ministero e in formato aperto, le comunicazioni trasmesse dalla regione siciliana in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975 richiamato nelle premesse. (4-09506)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica culturale

protezione del patrimonio

bene culturale