ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09501

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 444 del 17/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: NUTI RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/06/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/06/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/06/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 09/10/2015
Stato iter:
09/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2015
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 24/06/2015

SOLLECITO IL 17/07/2015

SOLLECITO IL 06/10/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 09/10/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/10/2015

CONCLUSO IL 09/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09501
presentato da
NUTI Riccardo
testo di
Mercoledì 17 giugno 2015, seduta n. 444

   NUTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede una serie di norme volte a ridurre i costi della politica a carico delle regioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica;
   tra queste, vi è all'articolo 2 comma 1, lettera h), del sopra citato decreto-legge che prevede, pena la decurtazione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, l'obbligo di definire «l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione»;
   la legge regionale siciliana 4 gennaio 2014, n. 1, recepisce parte delle indicazione volte a ridurre i costi della politica indicate nel sopra citato decreto-legge; in particolare, l'articolo 7, recante norme relative al «contributo in favore dei gruppi parlamentari per le spese del personale», stabilisce che «fatti salvi per la legislatura in corso i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun gruppo un contributo per le spese del personale utilizzato, in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente»;
   tuttavia, l'articolo 74 della legge regionale siciliana 7 maggio 2015, n. 89, legge finanziaria regionale siciliana per il 2015, interpreta il citato articolo 7 della legge regionale siciliana 4 gennaio 2014, n. 1, secondo l'interrogante, in maniera del tutto anomala: tale articolo 7 non trova infatti «applicazione per i soggetti già regolamentati, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana» ed amplia tale trattamento escludente anche ai soggetti con contratto in essere, già contrattualizzati presso i gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con i gruppi parlamentari nella precedente legislatura;
   la norma interpretativa contenuta nell'articolo 74 della legge finanziaria regionale siciliana per il 2015 annulla di fatto gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale siciliana 4 gennaio 2014, n. 1, vanificando ogni tentativo in atto nella regione siciliana di riduzione dei costi legati al contributo in favore dei gruppi parlamentari per le spese del personale;
   secondo l'interrogante, in questo modo, oltre a creare un danno economico in primo luogo all'Assemblea regionale siciliana che si deve fare carico del costo di questo personale e in senso più ampio alle finanze pubbliche regionali siciliane, viene completamente disatteso il principio della riduzione dei costi della politica a carico delle regioni contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e, più in particolare quanto ivi previsto al comma 1, lettera h), in merito al contenimento della spesa per il personale dei gruppi consiliari;
   non da ultimo, la mancata riduzione dei costi della politica regionale siciliana così come descritta sarebbe in palese contrasto con i principi contenuti nella stessa legislazione regionale, specificatamente nella legge regionale siciliana 4 gennaio 2014, n. 1;
   secondo l'interrogante, nel periodo di grave e perdurante crisi economica e sociale che il nostro Paese sta vivendo, la riduzione dei costi della politica dovrebbe costituire uno dei principali punti da perseguire per ridurre gli sprechi a carico delle finanze pubbliche –:
   se il commissario dello Stato per la regione siciliana abbia valutato la sussistenza dei presupposti per l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale dell'articolo 74 della legge regionale siciliana 7 maggio 2015, n. 89. (4-09501)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 9 ottobre 2015
nell'allegato B della seduta n. 499
4-09501
presentata da
NUTI Riccardo

  Risposta. — Con riferimento all'atto parlamentare di indicato ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 luglio 2015, ha deliberato l'impugnativa degli articoli 5 (commi 1 e 2) e 31 della legge di stabilità della regione Siciliana n. 9 del 2015.
  Sull'articolo 74, di cui si fa cenno nell'interrogazione, non è stata riscontrata la sussistenza dei presupposti per l'impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale. Il medesimo articolo non è neppure stato oggetto di osservazioni la parte delle Amministrazioni interessate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomieGianclaudio Bressa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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quadro

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