ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09480

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 443 del 16/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 16/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 16/06/2015
Stato iter:
11/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2016
GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 13/11/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/10/2016

CONCLUSO IL 11/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09480
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Martedì 16 giugno 2015, seduta n. 443

   RAMPELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   secondo un articolo di stampa pubblicato in data 11 giugno 2015 l'Agenzia Capitolina sulle tossicodipendenze, attraverso un sistema di «affidamenti diretti, cooperative rosse e milioni di euro affidati in maniera poco chiara» avrebbe «riprodotto in piccolo l'affare Mafia Capitale»;
   stando al medesimo articolo «dalla sua creazione, i servizi forniti dall'Agenzia sulle tossicodipendenze sono stati gestiti nella stessa maniera con cui Buzzi teneva in scacco i lavori delle cooperative sociali romane sparsi per la capitale. I soldi venivano stanziati e affidati a organismi senza regolari procedure: addirittura dal 2000 al 2009 l'assetto dei servizi comunali messi a gara e gli affidamenti venivano rinnovati anno dopo anno e non “bando dopo bando”. Dal 1998, anno della sua istituzione, per 11 anni l'operato dell'Agenzia si è svolto in assenza delle linee guida che sarebbero dovute essere fornite dal Consiglio Comunale, contravvenendo a quanto sancito dal “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituzione”»;
   come per la gestione dei servizi per l'accoglienza, sempre stando a quanto pubblicato, anche con riferimento alla gestione dei fondi per la lotta alle tossicodipendenze e delle relative strutture, alcune cooperative avrebbero goduto di affidamenti diretti e proroghe, ricevendo importi di centinaia di milioni di euro senza partecipare ad alcun bando di gara;
   il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito dall'articolo 127 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, è ripartito annualmente tra le regioni affinché queste provvedano al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalla dipendenza dall'alcol –:
   se siano state effettuate verifiche, da parte del Ministro interrogato, sulle cooperative coinvolte nei fatti descritti in premessa. (4-09480)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 11 ottobre 2016
nell'allegato B della seduta n. 690
4-09480
presentata da
RAMPELLI Fabio

  Risposta. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in esame, con il quale l'interrogante cita alcune notizie di stampa che riferiscono la presunta esistenza di un «sistema» di affidamenti diretti e di proroghe ad alcune cooperative sociali da parte dell'agenzia capitolina sulle tossicodipendenze per la gestione dei servizi per la lotta alle tossicodipendenze, si riscontra quanto segue.
  Si richiama, in via preliminare, la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante la «Disciplina delle cooperative sociali», la quale dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 1, che le «cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate».
  Il successivo, articolo 4 precisa a tal riguardo che «nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condonati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'estero (..omissis..)».
  L'articolo 5 stabilisce, al comma 1, che gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e purché siano finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'articolo stabilisce, altresì, che le convenzioni di cui al citato comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza (tale ultimo periodo è stato introdotto dall'articolo 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, – legge di stabilità 2015).
  L'ultima modifica recata all'articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991 esclude, quindi, che si possa procedere ad affidamenti «diretti» di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali di tipo b), richiedendo la norma stessa un previo confronto concorrenziale, ancorché in deroga alle specifiche procedure di aggiudicazione contemplate nel codice.
  In tal senso si è espressa l'ANAC ritenendo che ai fini dell'affidamento di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo b), le stazioni appaltanti debbono procedere al previo esperimento di una procedura selettiva, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, così come prescritto dalla disciplina di settore (v. ANAC determinazione n. 3/2012 e parere AG39/2015/AP del 27/05/2015).
  Ciò premesso, in esito a quanto richiesto dall'interrogante si riferisce che gli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico hanno provveduto, non disponendo di un elenco degli enti che hanno beneficiato a qualsiasi titolo di affidamenti diretti o di altre tipologie di contributi, ad effettuare una consultazione del sito internet dell'Agenzia capitolina, al fine di poter verificare la situazione degli enti cooperativi ai quali risultano essere stati affidati incarichi in qualità di «gestori di servizi di accoglienza o di strutture di assistenza per la prevenzione ed il recupero dalle tossicodipendenze».
  Dei 19 enti cooperativi rintracciati sul sito, per i quali è stato possibile individuare con certezza il codice fiscale, è risultato che 12 sono aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza. Per tali enti il primo livello dei controlli, come noto, viene svolto dalle stesse associazioni e la vigilanza ministeriale si esplica attraverso verifiche ispettive ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 220 del 2002 (ispezioni straordinarie). Quest'ultime vengono attivate sulla base di segnalazioni di pubbliche autorità, esposti di privati o sulla base di specifici programmi ispettivi, anche a campione.
  Per le restanti 7 società cooperative il Ministero dello sviluppo economico ha attivato regolarmente l'attività di revisione.
  Esaminato l'arco temporale che va dal biennio di revisione 2009/2010 al biennio 2015/2016, si è potuto costatare, infatti, che per 4 enti la revisione si è conclusa anche previa diffida a sanare le irregolarità riscontrate, senza proposta di provvedimento sanzionatorio, per la società la revisione si è conclusa con la proposta di scioglimento per atto d'autorità con nomina del liquidatore del 24 settembre 2014, per la società cooperativa la revisione è attualmente in corso, per un'altra, invece, il Ministero, oltre ad aver espletato la revisione ordinaria ha disposto un'ispezione straordinaria poiché la stessa era inserita nel programma di vigilanza straordinaria attivato nei confronti delle società cooperative e consorzi coinvolti nelle indagini della procura della Repubblica di Roma denominata «Mafia capitale».
  La citata ispezione si è conclusa, previa diffida all'ente a sanare irregolarità di natura formale, senza proposta di provvedimento sanzionatorio. Tuttavia, in data 28 dicembre 2015 la cooperativa è stata sottoposta nuovamente ad una revisione ordinaria, attualmente in corso, al fine di monitorare la situazione attuale dell'ente.
  Il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza si rende comunque disponibile ad avviare ulteriori controlli, anche sulla base di segnalazioni circostanziate che dovessero pervenire.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoAntonio Gentile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tossicomania

lotta contro la criminalita'

politica sanitaria