ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09462

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 442 del 15/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: GUIDESI GUIDO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 15/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09462
presentato da
GUIDESI Guido
testo di
Lunedì 15 giugno 2015, seduta n. 442

   GUIDESI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 331 del 1993 ha introdotto nel nostro ordinamento nuove norme in materia di IVA, al fine di adeguare la disciplina previgente a quelle indicata dalle direttive CEE in materia di armonizzazione comunitaria di IVA. Gli scambi di merci, dunque, non costituendo più esportazioni ed importazioni, sono stati classificati semplicemente quali scambi intracomunitari tra soggetti passivi appartenenti a diversi Stati membri dell'Unione europea, non imponibili nel Paese del cedente, per essere assoggettati ad IVA nel Paese di destinazione dei beni da parte del cessionario;
   l'operazione intracomunitaria ha per oggetto la cessione di beni trasportati da uno Stato membro ad un altro e deve sussistere un trasferimento fisico del bene da uno Stato membro ad un altro, poiché, in assenza di trasferimento fisico, l'operazione si considera interna, quindi imponibile ad IVA. Inoltre l'operazione intracomunitaria deve essere realizzata tra soggetti passivi IVA nei rispettivi Stati di residenza;
   questo regime, però, se associato con il meccanismo del reverse charge, ossia l'inversione contabile, soprattutto dopo l'ultima estensione operata dalla finanziaria 2015, può costituire un viatico per aggirare il pagamento dell'imposta con grave pregiudizio per le aziende italiane;
   la Federazione delle industrie per le costruzioni, la Finco, ha denunciato, infatti, come questo accada quasi regolarmente nelle forniture di prodotti da costruzione per cui, secondo procedure del tutto legali, si permette alle imprese di costruzione e ai rivenditori italiani, ma non ai privati cittadini, di acquistare prodotti dall'estero al netto dell'IVA;
   è dunque possibile, anzi ormai è un fenomeno frequente, che un'impresa di un altro Paese europeo venda prodotti da costruzione, sgravati dell'imposta, ad un'impresa italiana che a sua volta si autofattura l'IVA ed entro un mese, avvalendosi del reverse charge fra Stati, si fa annullare l'imposta;
   questo meccanismo genera sicuramente un'alterazione molto forte della concorrenza perché permette di avere un vantaggio, per le imprese che operano in questa maniera, pari fino al 23 per cento ed ha contribuito ad aumentare notevolmente il volume delle importazioni di prodotti da costruzione da Paesi comunitari, facendo diminuire, di rimando, il fatturato delle imprese italiane di questo settore;
   se è comprensibile che si provveda, in un regime di mercato comune, a favorire gli scambi intracomunitari, la ratio universale che dovrebbe guidare l'Unione europea e i singoli Stati dovrebbe però essere quella di una razionale ed efficace armonizzazione delle imposte sul valore aggiunto, che ancora oggi soffrono di significative sperequazioni fra i vari Paesi, al fine di garantire in maniera certa la libera concorrenza in condizioni di assoluta parità;
   ciò che rileva qui, in maniera particolare, è come siano delle procedure del tutto legali a permettere alle imprese di alcuni Paesi europei di acquisire un vantaggio così importante sulle aziende nazionali; vantaggio, questo, che si aggiunge alla maggiore concorrenzialità di prezzi di cui le prime possono godere, grazie alla diversa fase di sviluppo economico dei loro Paesi;
   l'Europa e i suoi membri dovrebbero invece farsi carico, nel rispetto dei principi di mercato unico in libera concorrenza, di realizzare una vera armonizzazione con lo scopo di permettere ad ogni impresa, indipendentemente dal Paese di appartenenza, di operare con le stesse possibilità –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire sulla normativa vigente, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di rivedere, nel rispetto dei principi comunitari, la disciplina relativa al reverse charge nel settore edile, con lo scopo di non svantaggiare le imprese nazionali, come specificato in premessa;
   se il Ministro interrogato non ritenga utile intentare, nell'ambito delle proprie competenze, un'opera di persuasione presso le opportune sedi europee al fine di raggiungere la piena armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto che, come specificato in premessa, in un mercato di vera concorrenza, dovrebbe essere stabilita in importo uguale in tutti i Paesi della zona euro. (4-09462)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

scambio intracomunitario

materiali da costruzione

IVA