ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09430

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 440 del 11/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/06/2015
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/11/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09430
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Giovedì 11 giugno 2015, seduta n. 440

   VILLAROSA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   con nota prot. 0167027-2015 del 12 maggio 2015, l'ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento amministrazione penitenziaria ha trasmesso, alle organizzazioni sindacali, una bozza di decreto con il quale viene istituito «l'ufficio, di livello dirigenziale, per le attività del laboratorio centrale per la banca dati del D.N.A.»;
   le attività di tale ufficio, in verità, sono già disciplinate dalla legge 30 giugno 2009, n. 85 che prevede che le attribuzioni del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA siano adottate con regolamento, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV;
   l'articolo 18 della predetta legge, istituisce i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui sopra. Il Ministro della giustizia, stando alla bozza di decreto pervenuta alle organizzazioni sindacali, intende istituire «l'ufficio», di livello dirigenziale, per le attività del laboratorio centrale per la banca dati del DNA, affidandone la dirigenza al personale del ruolo di istituto penitenziario della carriera dirigenziale penitenziaria che però non ha alcuna competenza professionale, né tantomeno esperienza tecnico/scientifica nella tipizzazione del profilo del DNA e nella conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA;
   tale specificità appartiene ai direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, come previsto dalla tab. A del decreto ministeriale 22 dicembre 2012 n. 268. Lo stesso garante per la protezione dei dati personali, nell'esprimere il 31 luglio 2014 il parere sullo schema di regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ha ribadito quali siano le funzioni del responsabile del laboratorio centrale, funzioni che coincidono con quelle della figura del direttore tecnico del corpo di polizia penitenziaria;
   le forze di polizia dovranno custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, solo i dati relativi ai profili del DNA, mentre al Ministero della giustizia viene riservata l'estrazione del profilo del DNA, che provvederà successivamente a trasmettere per via informatica alla banca dati nazionale;
   la banca dati del DNA ed il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, sono stati istituiti al fine di rendere più agevole l'identificazione degli autori di delitti e pertanto, trattandosi di una vera e propria attività di polizia, appare illogico affidare la direzione del laboratorio ad una figura professionale come quella del Direttore penitenziario che oltre a non avere le competenze tecnico/scientifiche, non svolge neanche funzioni di polizia –:
   se il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo di garanzia, sia a conoscenza della bozza di decreto in esame e se abbia espresso un parere in merito all'istituzione dell'ufficio, di livello dirigenziale, per le attività del laboratorio centrale per la banca dati del DNA, affidandone la responsabilità alla figura professionale del direttore penitenziario che non ha le competenze tecnico-scientifiche necessarie per legge;
   se il Ministro interrogato intenda davvero affidare la direzione del laboratorio centrale ad un dirigente penitenziario non in possesso della specifica abilitazione per l'impiego presso detto laboratorio, estromettendo da tale funzione il direttore tecnico dei ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria che, per legge, tale incarico deve svolgere, avendone i requisiti e i titoli, senza quindi la necessità di creare un nuovo «centro di potere», giustificato da uno stato di necessità ed urgenza, in contrasto con le disposizioni di legge e con l'articolo 97 della Costituzione. (4-09430)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-09430
presentata da
VILLAROSA Alessio Mattia

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante lamenta la previsione, nella bozza di decreto ministeriale finalizzato ad istituire l'ufficio per il laboratorio centrale del DNA, di un dirigente penitenziario in luogo di un direttore tecnico.
  Con la legge 30 giugno 2009, n. 85, l'Italia ha provveduto alla ratifica del trattato di Prum che, con la finalità di rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta alla criminalità, disciplina, in particolare, l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del Dna e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, come pure l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici.
  Nella delineata prospettiva, la legge citata ha previsto, come noto, l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di una Banca dati nazionale del Dna e, presso il Ministero della giustizia, di un Laboratorio centrale, con la finalità di identificazione degli autori dei reati.
  L'articolo 7 della legge individua le attività affidate alla banca dati nazionale del Dna, ovvero:
   a) la raccolta del profilo del Dna, ad esclusione di una serie di reati specificatamente indicati, dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2: soggetti raggiunti da ordinanza di custodia cautelare o di arresti domiciliari; arrestati in flagranza, fermati, detenuti in esecuzione di pena; soggetti a misura alternativa alla detenzione; sottoposti a misura di sicurezza detentiva;
   b) raccolta dei profili del Dna relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
   c) raccolta dei profili del Dna di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
   d) raffronto dei profili del Dna a fini di identificazione.
  L'articolo 16 della medesima legge, inoltre, rimanda ad uno o più regolamenti per la determinazione della disciplina relativa sia al funzionamento e all'organizzazione della Banca dati nazionale del Dna, sia alle tecniche e alle modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e dei profili di Dna.
  Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2016, n. 87, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2016, è stato adottato il «Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009».
  Oltre ad attuare l'istituzione della banca dati e del relativo laboratorio centrale, al fine di facilitare le attività di identificazione degli autori di reato e delle persone scomparse, il decreto disciplina lo scambio delle informazioni raccolte per fini di cooperazione internazionale tese alla lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.
  In particolare, il regolamento stabilisce le tecniche e le modalità di acquisizione e gestione dei campioni biologici, oltre ai tempi di conservazione e alla cancellazione dei profili estratti. Vengono individuate, inoltre, le attribuzioni dei responsabili della banca dati e del laboratorio centrale, al fine di assicurare l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche di funzionamento del database.
  La banca dati è collocata presso il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (servizio per il sistema informativo interforze della direzione centrale della polizia criminale), mentre il laboratorio centrale presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, direzione generale dei detenuti e del trattamento, del Ministero della giustizia.
  Il database è stato predisposto per raccogliere e confrontare i profili del Dna raccolti. Il software è organizzato su due livelli gestionali: il primo, usato per le investigazioni interne al territorio nazionale; il secondo, per la collaborazione internazionale di polizia sul fronte della lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.
  Quanto al laboratorio, lo stesso è dotato di strutture «robotizzate» in grado di elaborare automaticamente le fasi di tipizzazione del Dna (accettazione, catalogazione e conservazione dei campioni biologici; set-up; estrazioni, quantificazioni, lettura e interpretazione del profilo).
  L'archivio unico nazionale per la raccolta e il raffronto dei profili estratti sarà alimentato soprattutto attraverso il prelievo di campioni biologici dei soggetti indicati dalla legge, e l'acquisizione del campione avverrà attraverso prelievi di mucosa orale, «allo scopo di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del Dna, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all'AFIS e registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, a cura dell'organo procedente, nel sistema AFIS».
  Il prelievo è effettuato solo se il soggetto non è stato già sottoposto in precedenza ad analoga operazione, salvi i casi di dispersione, e dovrà provvedervi personale della polizia penitenziaria, specificamente formato e addestrato.
  Il regolamento prevede i tempi per la conservazione dei profili, determinati in 30 anni dall'ultima registrazione, ovvero per 40 in caso di condanna con recidiva, e le modalità ed i casi di distruzione dei reperti.
  Le disposizioni introdotte e le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni relativi alla banca dati nazionale del Dna e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del Dna, che hanno registrato il parere favorevole del Garante della protezione dei dati personali in data 28 luglio 2016, consentono ora di disporre di strumenti efficaci nel contrasto alla violenza, anche di genere.
  Nel contesto così delineato, l'articolo 27 del regolamento per il funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale del Dna, relativo alle «Attribuzioni del responsabile del Laboratorio centrale», prevede che il responsabile del laboratorio centrale e del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003, è il Direttore dell'ufficio del Laboratorio centrale, con ciò distinguendo il Laboratorio dall'ufficio.
  Al responsabile compete l'organizzazione ed il funzionamento del laboratorio centrale; l'identificazione dei metodi accreditati, delle procedure tecniche idonee per la tipizzazione del Dna e di quelle adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; l'individuazione dei corsi di formazione specifici per il personale del Laboratorio; la predisposizione del piano della sicurezza e del manuale della qualità del laboratorio.
  Ai sensi dell'articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali, inoltre, il titolare del trattamento del Laboratorio centrale è individuato nel dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
  Il decreto ministeriale, sottoposto nella fase istruttoria all'esame delle organizzazioni sindacali del comparto, ha istituito l'ufficio, di livello dirigenziale, per le attività del Laboratorio centrale per la banca dati del Dna presso la direzione generale detenuti e trattamento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, assicurandone la responsabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, collocato organicamente all'interno della predetta direzione generale.
  In riferimento al rilievo formulato dall'interrogante in ordine alla individuazione del responsabile del laboratorio centrale in un dirigente penitenziario «... non in possesso della specifica abilitazione per l'impiego presso detto laboratorio, estromettendo da tale funzione il direttore tecnico dei ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria...», si evidenzia come la normativa che istituisce e disciplina le funzioni dei ruoli tecnici della polizia penitenziaria (decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 62), nell'indicare agli articoli 15 e 16 i periti biologi, esclude che il personale inserito in tali ruoli possa rivestire la qualifica dirigenziale, coerentemente, peraltro, con il titolo di studio richiesto per l'accesso al ruolo e con il profilo professionale richiesto.
  Nel quadro delineato dai capisaldi normativi richiamati, non è stato, pertanto, possibile indicare per la copertura di quell'ufficio dirigenziale personale proveniente dai ruoli tecnici.
  Il livello gerarchico dell'ufficio non può, difatti, che essere dirigenziale, in considerazione delle funzioni assegnate al direttore dell'ufficio e responsabile del laboratorio, in qualità di figura deputata ad assicurare l'organizzazione ed il funzionamento della struttura tecnica, ad identificare i metodi accreditati e le procedure, ad individuare l'amministratore del sistema ed i corsi di formazione per il personale, a predisporre il piano della sicurezza ed il manuale della qualità, a valutare i rischi sul lavoro.
  Trattasi di figura, quindi, che del laboratorio assume la responsabilità di ogni aspetto gestionale ed organizzativo, garantendone il funzionamento pur non essendo unità tecnica inserita nell'organico tabellare del laboratorio medesimo.
  Del resto, il profilo essenzialmente dirigenziale del direttore dell'ufficio è ulteriormente coerente con la mancata attribuzione a tale figura di competenze eminentemente tecniche, quali la tipizzazione del profilo, la sua validazione, la firma degli elettroferogrammi e quant'altro di esclusiva competenza del personale tecnico-scientifico, in aderenza a quanto disposto con il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 268 del 22 dicembre 2012.
  Ciò non toglie, all'evidenza, che il direttore dell'ufficio potrà avvalersi del personale tecnico per alcune delle attività che gli competono, fermo restando il generale potere di delega attribuito, dall'ordinamento, alla dirigenza.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

DNA

sindacato

stabilimento penitenziario