ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09418

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 440 del 11/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: ATTAGUILE ANGELO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11/06/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11/06/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 22/06/2015
Stato iter:
22/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2015
DELRIO GRAZIANO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2015

CONCLUSO IL 22/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09418
presentato da
ATTAGUILE Angelo
testo di
Giovedì 11 giugno 2015, seduta n. 440

   ATTAGUILE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   un affitto su due, in Italia, non è pagato regolarmente. In media, oltre il 50 per cento dei proprietari denuncia mensilità non pagate, con punte vicine al 60 per cento a Napoli e al 45 per cento a Roma, quota che scende al 35 per cento a Milano;
   i dati sugli sfratti esecutivi nel 2013 pubblicati dal Ministero dell'interno rivelano che i provvedimenti di sfratto emessi sono stati 73.385, in crescita su base annua del 4,4 per cento. Tra le cause, nell'89 per cento dei casi, vi è la morosità;
   per fare fronte all'emergenza abitativa il Governo ha varato, nel luglio 2014 il fondo per la morosità incolpevole;
   il Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità involontaria è stato dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. L'obiettivo è quello di «garantire il rischio di morosità da parte di quei locatari, generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole situazione economica che attraversa il Paese, si trovano momentaneamente in difficoltà». L'accesso al Fondo consente la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di affitto;
   secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'interno, sul totale dei 73.385 provvedimenti di sfratto del 2013 sono diversi i motivi per cui si giunge all'insolvenza: la morosità per l'89 per cento, la finita locazione per il 7,4 per cento e la necessità del proprietario per il 3,6 per cento;
   il 53,8 per cento degli sfratti riguardano i comuni capoluogo mentre il 46,2 per cento le province. Le richieste di esecuzione sono state 129.575 con una crescita del 2,15 per cento. L'aumento più importante, il 7,75 per cento, è rappresentato dagli sfratti eseguiti per morosità, 31.399;
   negli ultimi 5 anni gli sfratti sono stati 332.169, di cui 288.934 per morosità. Su 332.169 sentenze sono 145.208 gli sfratti eseguiti con intervento dell'ufficiale giudiziario, mentre le richieste di esecuzione sono state 129.577. In sostanza, più di un inquilino su dieci in affitto da privati ha subito uno sfratto per morosità;
   l'emergenza abitativa costituisce, nell'attuale crisi economica che colpisce il Paese, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre le tradizionali categorie a rischio, anche fasce di ceto medio, professionisti e famiglie con doppio reddito;
   purtroppo, sussistono ancora le condizioni che hanno indotto a concedere la proroga dell'esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate, concessa con l'articolo 8, comma 10-bis, del decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 192 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015), il quale ha prorogato al 28 giugno 2015 l'esecuzione degli sfratti per finita locazione di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9;
   tale normativa ha disposto che, al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, gli inquilini «disagiati», in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo è stata ulteriormente differita al 28 giugno 2015 dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015;
   possono richiedere la proroga di 4 mesi i cosiddetti inquilini «disagiati», vale a dire quei soggetti che:
    a) hanno un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;
    b) sono o hanno nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento;
    c) non possiedono altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Sono inclusi anche i nuclei familiari che, ferme le condizioni precedenti, includono figli fiscalmente a carico;
   peraltro la proroga concessa fino al 28 giugno 2015 ed in prossima scadenza presenta delle evidenti criticità. In primo luogo la proroga è disposta su istanza di parte ma a discrezione del giudice che valuta caso per caso; in secondo luogo, se finora le condizioni che davano diritto alla proroga (età, reddito, handicap, malattie terminali, composizione dello stato di famiglia) potevano essere semplicemente autocertificate con dichiarazione consegnata all'ufficiale giudiziario, ora invece è necessario un ricorso al tribunale e per farlo si devono sostenere dei costi anche superiori a 300 euro: tra iscrizione, copie, notifiche e l'onorario dell'avvocato;
   la necessità di concedere un'ulteriore proroga e a condizioni più ragionevoli di quelle illustrate emerge dal fatto che gli inquilini «disagiati» pagano regolarmente il canone di locazione e, se non fosse loro concessa una proroga, sarebbero incostituzionalmente e irragionevolmente discriminati rispetto ai conduttori morosi i quali, essi si, potrebbero beneficiarne;
   la negazione di una proroga agli inquilini disagiati sarebbe secondo l'interrogante incostituzionale per disparità di trattamento e irragionevolezza se si considera che generalmente il locatore che ha stipulato un contratto ordinario a equo canone, può richiedere il rilascio dell'immobile solo se ha necessità dello stesso per sé o per la propria famiglia, anche solo al fine di farne una speculazione edilizia;
   è evidente che, se l'inquilino appartenente alle categorie disagiate (ragione per cui naturalmente riscontra maggiori difficoltà nel trovarsi un'altra sistemazione abitativa) corrisponde regolarmente il canone di locazione (quindi non è moroso), egli è certamente più meritevole di tutela rispetto all'inquilino moroso ovvero che corrisponde un canone di locazione in misura minore del dovuto e al quale si concede una proroga;
   inoltre, se il proprietario non ha necessità di abitare la casa, sarebbe ragionevole e conforme alla Costituzione far prevalere sull'interesse egoistico di quest'ultimo al rilascio dell'immobile, la funzione sociale del contratto liberamente concluso a suo tempo, contratto che almeno andrebbe rinnovato per altri sei anni, semmai lasciando al giudice la possibilità di stabilire se il proprietario abbia o meno motivi validi e meritevoli di tutela per rientrare in possesso dell'immobile medesimo;
   inoltre, sempre al fine di assicurare una più efficace tutela agli inquilini «disagiati» non morosi, andrebbe negata alle società di capitali proprietarie di immobili la possibilità di richiederne il rilascio solo per perseguire un profitto o per ragioni di speculazione;
   in merito, appare utile evidenziare che la maggior parte degli immobili per i quali scadrà prossimamente la proroga sono di proprietà di enti o di società di capitali, il cui interesse al rilascio dei medesimi in danno di inquilini appartenenti alle categorie «disagiate» non è meritevole di tutela se questi ultimi pagano regolarmente il canone di locazione e quindi non sono morosi;
   la necessità di concessione di una ulteriore proroga oltre il 28 settembre 2015 appare, infine, doverosa considerata la situazione economica stringente che si riverbera proprio sui soggetti più deboli quali disoccupati, ammalati senza reddito, famiglie numerose, diseredati e senza casa, circostanze che non possono essere ignorate da uno Stato sociale che ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione prescrive quale compito della Repubblica «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana», e che, infine, ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione «... La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti...» –:
   se il Governo, nell'ambito delle proprie prerogative e facoltà, non intenda promuovere delle iniziative per far fronte alla situazione di difficoltà e di urgenza, ovvero se, stante la grave situazione di indigenza in cui versano centinaia di migliaia di famiglie italiane, intenda assumere iniziative normative per la proroga dell'esecuzione degli sfratti oltre la data del 28 giugno 2015 (previsto, da ultimo, dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto milleproroghe (decreto-legge n. 192 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015) a beneficio delle seguenti categorie di soggetti: anziani ultrasessantacinquenni; portatori di handicap gravi o minori; malati gravi o terminali e soggetti che non dispongono di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, a condizione che i beneficiari non siano incorsi in morosità e posseggano un reddito annuale complessivo familiare inferiore a 27.000 euro. (4-09418)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 542
4-09418
presentata da
ATTAGUILE Angelo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2015, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  La legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di contenere il disagio abitativo presente soprattutto nei comuni metropolitani, ha sospeso le procedure esecutive di sfratto per finita locazione nei confronti di determinate categorie. Si tratta di nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti; reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro; che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
  Successivamente, ulteriori provvedimenti legislativi, hanno prorogato la sospensione delle procedure di sfratto per tali categorie; l'ultima proroga ha avuto efficacia fino al 31 dicembre 2014. La sospensione ha interessato circa 2000 nuclei familiari. Il dato è stato desunto dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dai proletari che possono, a fronte del mancato rilascio dell'immobile, non dichiarare ai fini Irpef il reddito derivante dalla locazione dell'immobile interessato dalla sospensione. Per maggiore informazione va segnalato che il fenomeno sfratti riguarda anche la categoria morosità (circa 65.000 a livello aggregato), unitamente a quella della finita locazione (circa 5000) che investe categorie più ampie di quelle considerate dalla legge n. 9 del 2007; residuale risulta essere lo sfratto per necessità del locatore (circa il 3 per cento).
  Tra le diverse recenti misure di contrasto al disagio abitativo adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) si ricorda il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), adottato ai sensi ex articolo 4 del decreto-legge n. 47 del 2014, il quale, con una dotazione di 467,9 milioni di euro, prevede espressamente che parte degli alloggi recuperati siano prioritariamente assegnati ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso delle caratteristiche economico-sociali individuati dal citato articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
  Per quanto concerne il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (definanziato dal 2012) è stata ripartita ed erogata alle regioni la disponibilità 2014-2015 di complessivi 200 milioni di euro nel biennio.
  Si evidenzia che tale strumento può essere ora utilizzato, oltre che per la concessione ai conduttori aventi determinati requisiti di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, anche per sostenere iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni volte a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati di cui può beneficiare l'intera platea dei soggetti sottoposti a procedura di rilascio dell'immobile purché in possesso di determinati requisiti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 13 maggio 2014, n. 80.
  Con il decreto 29 gennaio 2015, concernente il riparto della disponibilità assegnata al mondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2015 (100 milioni di euro) si è ritenuto di avviare, in aggiunta alle finalità generali del mondo che consente di erogare contributi per il pagamento dei canoni di locazione per soggetti in possesso di determinati requisiti anche concrete azioni di contrasto al disagio abitativo dei conduttori di immobili appartenenti alle categorie sociali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2009, n. 9, sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione.
  Per le sopracitate finalità il decreto intende promuovere, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.
  Il decreto ministeriale 29 gennaio 2015 ha previsto che i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, comunicassero alla regione il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nei confronti delle categorie sociali di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007 e che le regioni, nei successivi trenta giorni, provvedessero al riparto delle disponibilità e all'erogazione delle risorse statali trasferite; si è trattato, pertanto, di una procedura che si è svolta esclusivamente a livello territoriale (comunale e regionale).
  Si segnala, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunque avviato un monitoraggio per misurare l'efficacia delle misure di sostegno poste in essere relativamente alle annualità 2014 e 2015.
  Fattore di forte criticità, segnalato dalle regioni, all'interno della procedura di assegnazione e utilizzo delle risorse relativamente all'utilizzo dell'accantonamento del 25 per cento del riparto 2015 del Fondo di cui alla legge n. 431 del 1998, è l'estrema difficoltà dei comuni di accedere ai dati relativi al numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nei confronti delle categorie sociali di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007.
  In merito al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni, dai dati acquisiti al 30 aprile 2015, sulla disponibilità complessiva per il biennio 2014-2015 pari ad oltre 324 milioni di euro (di cui 200 milioni statali) le risorse assegnate dalle regioni ai comuni ammontano a 93,7 milioni di euro e quelle effettivamente trasferite sono circa 75 milioni. Mentre, sull'utilizzo della riserva del 25 per cento sul riparto 2015 di 100 milioni, il monitoraggio restituisce un dato di pressoché inutilizzo: 1,4 milioni su 25. Anche alla data del 30 giugno 2015 si evidenzia un utilizzo che, seppure incrementato rispetto al precedente valore riscontrato, risulta comunque ridotto euro 3.540.854,23. In tale contesto le regioni che hanno utilizzato seppure parzialmente la riserva del 25 per cento sono: Toscana euro 994.000,00 – Lazio euro 900.000,00 – Abruzzo euro 14.460,00 – Molise euro 205.148,141 – Puglia euro 1.344.000,00 – Sardegna euro 133.245,82 euro.
  Peraltro, dette regioni che hanno parzialmente utilizzato tale riserva e hanno fornito esclusivamente il dato aggregato economico utilizzato e non il numero dei contributi assegnati. Soltanto le regioni Puglia e Sardegna hanno elencato i comuni cui hanno trasferito le risorse.
  Per quanto concerne, poi, il fondo inquilini morosi incolpevoli, il monitoraggio restituisce un quadro procedurale regionale molto articolato. Su un totale di 83,39 milioni di euro disponibili (di cui 68,46 statali) le risorse assegnate dalle regioni si attestano a 23,49 milioni mentre quelle effettivamente trasferite sono pari a poco più di 12 milioni. I contratti rinnovati ammontano a 204; i nuovi contratti sottoscritti a canone concordato sono 78; quelli rinegoziati con un canone inferiore risultano 38; i differimenti di esecuzione dei provvedimenti di rilascio sono 501; le assegnazioni di alloggi ERP sono 31.
  A fronte del quadro sopra descritto, che restituisce un utilizzo non soddisfacente delle risorse impiegate da parte degli enti beneficiari, è intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisare, mediante apposita circolare, le iniziative da assumere per un coinvolgimento più incisivo degli enti locali al fine di ridurre l'impatto degli sfratti innalzando l'efficacia della misure di sostegno poste in essere.
  In particolare, si è sensibilizzato il Ministero dell'interno affinché i prefetti diano comunicazione ai sindaci della data di impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto al fine di consentire agli stessi di adottare tutte le misure che favoriscono il passaggio di casa in casa dei soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, e di attivarsi inoltre, per l'utilizzo delle risorse di cui al punto 2 del citato decreto 29 gennaio 2015 di riparto della disponibilità 2015 assegnata al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato; ancora l'assegnazione in via prioritaria, qualora i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, degli alloggi di risulta da recuperare con interventi di non rilevante entità, vale a dire massimo 15 mila euro ad alloggio, del predetto programma di recupero ERP; infine, qualunque ulteriore e utile iniziativa, anche per il tramite di agenzie o istituti per la locazione.
  Si ricorda, da ultimo, che sul tema della proroga sfratti sono in corso, presso il diversi incontri con il sindacato inquilini e altre associazioni di categoria per individuare azioni che non siano una «proroga della proroga», ma che portino a realizzare la politica del passaggio da casa a casa dei soggetti interessati.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportiGraziano Delrio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

locazione immobiliare

sfratto

cessazione dei pagamenti