ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09387

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 437 del 08/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 08/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09387
presentato da
BERNINI Paolo
testo di
Lunedì 8 giugno 2015, seduta n. 437

   PAOLO BERNINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   sono continui i sequestri da parte del Corpo forestale dello Stato – i dati sono rinvenibili sul portale del CFS e sulla stampa – relativi a diversi strumenti illegali e tra i tanti le tagliole, destinati alla cattura di fauna selvatica che appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato;
   il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio vieta l'uso di tagliole nell'Unione europea. Il divieto riguarda anche più ampiamente l'importazione nell'Unione europea di pellicce e di prodotti manufatti di alcune specie di animali selvatici originari di Paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà;
   il divieto d'uso di tagliole ed altri strumenti di cattura è previsto dalla legge n. 157 del 1992, articolo 21, lettera u), e confermato dalla sentenza: «Tagliole, lacci e trappole costituiscono mezzi di caccia vietati.» Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 3066 o 12910 del 13 ottobre 1998, registro generale n. 15954/98, depositata in cancelleria l'11 dicembre 1998;
   tali divieti nazionali ed europei scaturiscono dalla attenta indagine scientifica effettuata che ha dimostrato le gravi sofferenze inflitte agli animali nella cattura con simili dispositivi;
   la tagliola, in particolare, imprigiona l'animale e determina gravissime lesioni fisiche e psicologiche e per queste ragioni è stata vietata;
   le trappole finalizzate all'immobilizzazione non sono state considerate corrispondenti alle norme in materia di cattura senza crudeltà;
   la decisione nasce dagli evidenti danni fisici e psicologici osservati negli animali: ferite gravi, lacerazioni dei legamenti, dei tendini, macerazione dei tessuti molli, congelamento delle estremità;
   è pertanto evidente che l'uso delle tagliole sia vietato in tutto il territorio italiano e che l'eventuale uso e la verifica di cattura di qualunque specie selvatica possono anche integrare gli estremi del reato di «furto venatorio»;
   a giudizio dell'interrogante l'utilizzo di tali dispositivi per la cattura di qualunque specie animale può integrare il reato di maltrattamento animale ai sensi del 544-ter del codice penale come ampiamente descritto nell'analisi giuridica «Bracconaggio, furto venatorio e maltrattamento» a commento della sentenza del tribunale di Varese n. 1528 del 20 novembre 2013 a cura dell'avvocato Carla Campanaro (http://www.dirittoambiente.net) –:
   quale siano gli interventi urgenti che i Ministri interrogati intendano porre in essere per garantire il rispetto della normativa vigente, la prevenzione e la tutela della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato;
   se, in considerazione della portata del fenomeno, non si consideri opportuno assumere iniziative per porre il divieto di vendita, anche on line, di qualunque dispositivo atto alla cattura della fauna selvatica con evidenti finalità illecite e con caratteristiche sopra descritte;
   se non ritengano opportuno predisporre la diffusione di tabellonistiche informative, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, circolari per i sindaci e i comuni sui divieti sopracitati;
   se, in considerazione di quanto descritto in premessa, non ritengano di dover debitamente informare ed ulteriormente richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine deputate all'intervento e alla prevenzione di tali reati per un rafforzamento del sistema dei controlli. (4-09387)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

importazione comunitaria

fauna

autorizzazione di vendita