ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09375

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 437 del 08/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 08/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09375
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Lunedì 8 giugno 2015, seduta n. 437

   GHIZZONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 22, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ha abrogato gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che regolavano le procedure per la valutazione comparativa ai fini del reclutamento dei professori universitari di ruolo;
   ciò nonostante, in forza del disposto dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge n. 210 del 1998 si sono svolte anche molti anni dopo l'abrogazione delle relative norme e si sono addirittura concluse, a causa di contenziosi instauratisi nel frattempo, anche successivamente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha ulteriormente modificato le norme per la chiamata dei professori universitari di ruolo;
   l'articolo 29, comma 4, della legge n. 240 del 2010 stabilisce che coloro che hanno conseguito l'idoneità prevista dalla legge n. 210 del 1998 possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della medesima legge sino al termine del periodo di durata dell'idoneità;
   il comma 8 del medesimo articolo ha altresì stabilito che, ai fini delle procedure di chiamata regolate dall'articolo 18 della legge n. 240 del 2010; l'idoneità ex legge n. 210 del 1998 è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale introdotta dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010;
   l'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 ha abolito il periodo triennale di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima e di seconda fascia;
   risulta all'interrogante che alcuni idonei a concorsi banditi ai sensi della legge n. 210 del 1998 sono stati chiamati su posti di professore associato in data successiva a quella di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, quindi quando era stato già abolito il periodo di conferma;
   ciò nonostante le università interessate li hanno inquadrati come professori associati non confermati;
   quindi, allo scadere del triennio, costoro dovranno essere sottoposti a giudizio di conferma, a differenza degli abilitati chiamati direttamente su posti di professore associato ai sensi della legge n. 240 del 2010, senza bisogno di alcuna conferma, nonostante l'equiparazione tra idoneità e abilitazione disposta dalla medesima legge –:
   se il Ministro non ritenga opportuno dare indicazioni univoche agli atenei sull'interpretazione da dare alle norme citate in premessa e, in particolare, se non ritenga che per tutti i professori chiamati dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 debba valere il principio dell'abolizione del periodo di straordinariato o di conferma, anche ai fini di semplificare le procedure senza dover tornare a insediare le commissioni di ordinariato o di conferma in base a norme abrogate già dieci anni fa. (4-09375)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

abrogazione

formalita' amministrativa