ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09373

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 436 del 05/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 05/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 05/06/2015
Stato iter:
24/06/2015
Fasi iter:

RITIRATO IL 24/06/2015

CONCLUSO IL 24/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09373
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo di
Venerdì 5 giugno 2015, seduta n. 436

   BARBANTI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, SEGONI e TURCO. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   in località San Nicola di Celico (Cosenza) insiste una discarica di proprietà della Mi.Ga. srl che per il 48 per cento è di proprietà della Sovreco Spa, il 48 per cento di Salvaguardia ambientale e il 4 per cento di Mida Tecnologie Ambientali. Le tre società citata fanno parte del gruppo Vrenna di Crotone. Tale gruppo è stato aggetto di attenzione da parte della dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella scorsa legislatura, tanto che nella relazione conclusiva comunicata alle Presidenze il 20 maggio 2011 esiste apposito capitolo intitolato «Le infiltrazioni malavitose nel ciclo dei rifiuti nella provincia di Crotone e il ruolo del gruppo Vrenna»;
   attualmente – detta discarica – è autorizzata per contenere un volume complessivo di 290.000 metri cubi di rifiuti, con una possibile espansione sino a 500.000 metri cubi;
   l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di questa discarica appare, ad avviso degli interroganti, incredibile. La prima richiesta di autorizzazione risale al 1997, alla quale seguì il parere negativo rilasciato da parte della regione Calabria, supportata dal Corpo forestale dello Stato, perché l'area interessata era soggetta a vincolo idrogeologico, vi insisteva una vasta area boschiva soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, una parte dell'area era stata percorsa dal fuoco e quindi era inedificabile e il progetto, per come esposto, presentava rischi in quanto il corpo della discarica poteva divenire un vero e proprio corpo di diga per il torrente Pinto;
   a seguito della modifica del progetto, comportante una drastica riduzione dell'area interessata, la Mi.Ga. ottenne l'autorizzazione a realizzare la discarica con il parere positivo del Corpo forestale la quale notificò che tale ipotesi progettuale sarebbe stata l'unica realizzabile;
   nel 2003 la discarica della Mi.Ga., non ancora in esercizio, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 36 del 2003, risultava non conforme ai requisiti di legge che recepivano la direttiva 1999/31/CE. Nel 2008 la Mi.Ga. presenta una richiesta di autorizzazione per l'adeguamento e l'ampliamento della discarica;
   l'adeguamento era necessario per conformarsi alle prescrizioni del decreto legislativo n. 36 del 2003, anche perché l'area interessata è classificata con rischio sismico 1 e il decreto legislativo citato vieterebbe la realizzazione di discariche in dette aree;
   l'ampliamento è andato ad interessare le aree per le quali il Corpo forestale dello Stato nel 1997 aveva fornito parere negativo. Inoltre la discarica non rispettava e non rispetta ancora la distanza minima di 1000 metri prevista dai centri abitati. Infatti, come certificato dagli uffici tecnici dei rispettivi comuni, la distanza dal centro abitato di Celico è di soli 730 metri mentre da quello di Rovito è di 958 metri;
   nell'autorizzazione del 2008 tale requisito, ancora non soddisfatto, ignorato quindi non rispettato fu eluso grazie ad una sorta di escamotage: si fece riferimento alla delibera 3451 della giunta regionale Calabria dell'8 giugno 1995, ampiamente superata da norme regionali e nazionali, che permetteva la deroga nel caso in cui la discarica non fosse visibile dal centro abitato, omettendo però il fatto che per il comune di Rovito, anche facendo riferimento alle norme citate, ugualmente i requisiti previsti non erano soddisfatti;
   nella stessa autorizzazione si dichiarava una distanza dal torrente Pinto superiore a quella effettiva (295 metri invece dei 176 metri certificati dall'ufficio tecnico del comune di Rovito) e una distanza dalla ferrovia (305 metri invece dei 280 certificati dall'ufficio tecnico del comune di Celico). Entrambe le distanze sono poi risultate inferiori ai limiti previsti dalla legge. Sempre in merito alle distanze, la discarica dista soli 230 metri dalla casa rurale più vicina (come risulta dalla certificazione dell'ufficio tecnico del comune di Celico) invece dei 300 metri minimi previsti dalle norme;
   pur in assenza di requisiti fondamentali, ai quali si aggiunge la classificazione dell'area come soggetta a rischio sismico 1 e la presenza di sostanze inquinanti fuori soglia, senza che sia stato avviato alcun intervento volto a determinarne le cause, la Mi.Ga. riceve l'autorizzazione integrata ambientale dalla regione Calabria;
   questo accadeva nel 2008 mentre era in vigore il piano regionale rifiuti della regione Calabria che non prevedeva e non prevede ancora il supporto delle discariche private, come quella della Mi.Ga., fornito al sistema pubblico. Siamo in presenza quindi di un imprenditore che ha investito decine di migliaia di euro per realizzare un impianto che, secondo le norme in vigore, non potrebbe essere utilizzato ma che, così come dichiarato nella richiesta di AIA, è invece pronto a intervenire nel caso in cui fosse necessario il proprio intervento di supporto nell'eventualità, molto probabile, in cui si presentasse un'emergenza rifiuti con necessità di sversamento in discarica di tal quale, modalità che però è vietata dalla legge;
   eventualità che si è concretizzata effettivamente nei primi mesi del 2014. Ad aggravare il quadro si aggiunga il fatto che nel 2007, anno nel quale l'ordinamento giuridico di già impediva l'utilizzo dell'impianto per sversare i rifiuti prodotti nella regione Calabria, la Mi.Ga. ricevette dal patto territoriale Silano un importo pari a 1.449.023 euro provenienti da fondi pubblici. Fondi pubblici destinati quindi a un'attività che non potrebbe e dovrebbe entrare in esercizio perché contraria alle prescrizioni delle norme vigenti in materia;
   con ordinanza n. 53 del 13 maggio 2015 il presidente della giunta regionale della Calabria, Mario Oliverio, ha emesso una ulteriore ordinanza contingibile e urgente che permette lo sversamento di rifiuti non trattati ai sensi di legge e l'utilizzo delle discariche private in supporto al sistema pubblico per il trattamento dei rifiuti indifferenziati, detti tal quale;
   l'ordinanza per lo sversamento dei rifiuti non trattati, fa riferimento ad una norma prevista dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che permette di derogare al decreto legislativo n. 152 del 2006 per sei mesi reiterabili due sole volte;
   l'ordinanza del 13 maggio 2015 risulta essere invece la quinta deroga per complessivi 30 mesi, per essere precisi sono state emesse le seguenti ordinanze: n. 41 del 10 maggio 2013, n. 146 dell'11 novembre 2013, n. 46 dell'8 maggio 2014, n. 115 del 13 novembre 2014, n. 132/2014 del 23 dicembre 2014 e infine la n. 53 del 13 maggio 2015, tempistica prevista dalla legge che è stata ampiamente superata (max 18 mesi le ordinanze, compresa l'ultima si protraggono per 30 mesi) in violazione palese quindi alla norma sopra richiamata;
   l'ordinanza va in deroga anche al piano regionale rifiuti, prevedendo l'utilizzo delle discariche private a supporto del sistema pubblico, e soprattutto riproponendo nelle ultime due ordinanze (emesse dalla giunta Oliverio) gli stessi dubbi di legittimità sorti in occasione dell'approvazione dell'emendamento alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 2013 contestato in più sedi dalla minoranza in seno al consiglio regionale nel 2014 ed oggi diventata maggioranza;
   poiché l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 rubricato «Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi» recita testualmente: «1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
   2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
   3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
   4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.», appare agli interroganti che i fatti narrati siano stati ottenuti in violazione delle norme stesse –:
   in base a quali norme, prassi o consuetudini il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia consentito alla giunta regionale di prorogare per ben 5 volte – arrivando come sopra detto sino a 30 mesi – la deroga al decreto legislativo n. 152 del 2006 e quali eventuali iniziative gravi ed urgenti intenda assumere per far rispettare il comma 2 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 considerato che il conclamato decorso del termine di accertata inattività necessita di promuovere e adottare tutte le decisioni necessarie per garantire la effettiva raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, eventualmente giungendo a diffidare il presidente della giunta regionale calabrese, a causa dell'inerzia dimostrata non avendo provveduto alla soluzione dei problemi narrati in premessa, entro un congruo termine e ad adottare ove ne ricorrano i presupposti in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. (4-09373)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

riciclaggio dei rifiuti

gestione dei rifiuti