ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09363

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 436 del 05/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 05/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09363
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Venerdì 5 giugno 2015, seduta n. 436

   RIZZETTO e BECHIS. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   a quanto risulta agli interroganti, un affitto su due, in Italia, non è pagato regolarmente. In media, oltre il 50 per cento dei proprietari denuncia mensilità non pagate, con punte vicine al 60 per cento a Napoli e al 45 per cento a Roma, quota che scende al 35 per cento a Milano;
   i dati sugli sfratti esecutivi nel 2013 pubblicati dal Ministero del interno rivelano che i provvedimenti di sfratto emessi sono stati 73.385, in crescita su base annua del 4,4 per cento. Tra i motivi, la morosità per l'89 per cento dei casi;
   di fronte a questo scenario, per fare fronte all'emergenza abitativa, stante la grave crisi economica del nostro Paese, il Governo ha istituito, nel mese di luglio 2014, il fondo per la morosità incolpevole;
   il Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità involontaria è stato dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. L'obiettivo è quello di «garantire il rischio di morosità da parte di quei locatari, generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole situazione economica che attraversa il Paese, si trovano momentaneamente in difficoltà». L'accesso al Fondo consente la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di affitto;
   negli ultimi 5 anni gli sfratti sono stati 332.169, di cui 288.934 per morosità. Su 332.169 sentenze sono 145.208 gli sfratti eseguiti con intervento dell'ufficiale giudiziario, mentre le richieste di esecuzione sono state 129.577. In sostanza, più di un inquilino su dieci in affitto da privati ha subito uno sfratto per morosità;
   l'emergenza abitativa costituisce uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre le tradizionali categorie a rischio anche a fasce di ceto medio, professionisti e famiglie con doppio reddito;
   una sospensione immediata dell'esecuzione di tutti gli sfratti, compresa la morosità incolpevole e uno stanziamento straordinario per ripristinare un fondo sociale per gli affitti adeguato alle esigenze delle famiglie in difficoltà appaiono necessarie;
   senza tralasciare l'esigenza di un piano straordinario per gli alloggi popolari, utilizzando con priorità il patrimonio pubblico e le aree pubbliche;
   la crisi economica ha ulteriormente amplificato il problema: le paghe e le pensioni sono le più basse d'Europa. Ai sensi dell'articolo 25 della dichiarazione dei Diritti dell'uomo firmata anche dall'Italia nel 1948: «ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà»;
   purtroppo, sussistono ancora le condizioni che hanno indotto a concedere la proroga dell'esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate, concessa con l'articolo 8, comma 10-bis, del decreto, milleproroghe decreto-legge n. 192 del 2014 convertito nella legge n. 11 del 2015, il quale ha prorogato al 28 giugno del 2015 l'esecuzione degli sfratti per finita locazione di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9;
   più precisamente, tale normativa ha disposto che, al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, così detta inquilini «disagiati», in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso abitativo è stata ulteriormente differita al 28 giugno 2015 dall'articolo 8, comma 10-bis del decreto-legge n. 192 del 2014 convertito nella legge n. 11 del 2015;
   possono richiedere questa proroga di 4 mesi i così detti inquilini «disagiati», vale a dire quei soggetti che: hanno un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro; sono o hanno nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento non possiedono altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza;
   sono inclusi anche i nuclei familiari che, ferme le condizioni precedenti, includono figli fiscalmente a carico;
   peraltro la proroga concessa fino al 28 giugno 2015 ed in prossima scadenza presenta delle evidenti criticità. In primo luogo la proroga è disposta su istanza di parte ma a discrezione del giudice che valuta caso per caso; in secondo luogo, se finora le condizioni che davano diritto alla proroga (età, reddito, handicap, malattie terminali, composizione dello stato di famiglia) potevano essere semplicemente autocertificate con dichiarazione consegnata all'ufficiale giudiziario, ora invece è necessario un ricorso al, tribunale e per farlo si devono sopportare dei costi anche superiori a 300 euro: tra iscrizione, copie, notifiche e l'onorario dell'avvocato facilmente si arriva facilmente ad un importo che rappresenta un'assurdità, visto che dovrà essere sborsato da famiglie che non guadagnano neanche mille euro al mese e che sono formate solo da anziani, malati terminali, nuclei con minori e portatori di handicap;
   la necessità di concedere un'ulteriore proroga, e a condizioni più ragionevoli di quelle predette, emerge dal fatto che i così detti inquilini «disagiati» pagano regolarmente il canone di locazione e, se non fosse loro concessa proroga, sarebbero incostituzionalmente e irragionevolmente discriminati rispetto ai conduttori morosi i quali, essi si, potrebbero beneficiarne;
   evidente che, se l'inquilino appartenente alle cosiddette categorie disagiate (ragione per cui naturalmente riscontra maggiori difficoltà nel trovarsi un'altra sistemazione abitativa) corrisponde regolarmente il canone di locazione (quindi non è moroso), egli è certamente più meritevole di tutela rispetto all'inquilino moroso ovvero che, corrisponde un canone di locazione in misura minore del dovuto e al quale si concede una proroga;
   inoltre, sempre al fine di assicurare una più efficace tutela agli inquilini «disagiati» non morosi, andrebbe negata alle società di capitali proprietarie di immobili la possibilità di richiederne il rilascio solo per perseguire un profitto o per ragioni di speculazione»;
   in merito, appare utile evidenziare che la maggior parte degli immobili per i quali scadrà prossimamente la proroga sono di proprietà di enti o di società di capitali, il cui interesse al rilascio dei medesimi in danno di inquilini appartenenti alle categorie «disagiate» non è meritevole di tutela se questi ultimi pagano regolarmente il canone di locazione e quindi non sono morosi;
   la necessità di concessione di una ulteriore proroga oltre il 28 settembre 2015 appare, infine, doverosa considerata la situazione economica stringente che si riverbera proprio sui soggetti più deboli quali disoccupati, ammalati senza reddito, famiglie numerose, diseredati senza casa, circostanze che non possono essere ignorate da uno Stato sociale che ai sensi dell'articolo 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che, ai sensi dell'articolo 3 Cost. prescrive quale compito della Repubblica «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana», e che, infine, ai sensi dell'articolo 42 Cost. «... La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti...» –:
   se il Governo, intenda assumere iniziative per accordare la proroga dell'esecuzione degli sfratti oltre la data del 28 giugno 2015 (previsto, da ultimo, dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto milleproroghe decreto-legge n. 192 del 2014 convertito nella legge n. 11 del 2015 a beneficio delle seguenti categorie di soggetti: anziani ultrasessantacinquenni; portatori di handicap gravi o minori; malati gravi o terminali e a soggetti che non dispongono di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, a condizione che i beneficiari non siano incorsi in morosità e posseggano un reddito annuale complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;
   se il Governo intenda promuovere ulteriori iniziative per far fronte all'emergenza abitativa che costituisce uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che ormai interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre alle tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio. (4-09363)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

situazione sociale

diritti umani