ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09350

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 435 del 04/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 04/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09350
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Giovedì 4 giugno 2015, seduta n. 435

   ARLOTTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 53 dell'8 maggio 2003 impone una quota minima del 30 per cento per l'utilizzo di prodotti ottenuti da materiali riciclati da applicare nella realizzazione di beni e manufatti destinati ad opere pubbliche;
   la circolare ministeriale n. 205 del 15 luglio 2005 chiarisce le disposizioni del decreto, fornendo le definizioni e le caratteristiche tecniche minime dei materiali riciclati che dovranno essere utilizzati nella realizzazione di opere edili e stradali;
   l'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»;
   lo stesso articolo al comma 1, lettera qq) definisce «sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2»;
   l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che «È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
   in generale gli interventi pubblici destinati alla manutenzione o al rifacimento di strade esistenti sono orientati alla ricostituzione degli strati superficiali del pacchetto stradale, il tappetino di usura e lo strato di collegamento: i due layer stradali vengono rimossi da una fresa meccanica che, con l'ausilio di un tamburo rotante con asperità in acciaio, demolisce e frantuma la pavimentazione e materiali di scarto che provengono da questa operazione (fresato d'asfalto) non sono considerati rifiuti, così come definiti dal codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), ma sottoprodotti, materiali per i quali non sussiste l'obbligo del disfacimento in quanto riutilizzabili per processi industriali successivi;
   l'Italia detiene un primato negativo quanto a riciclo del fresato d'asfalto utilizzato nelle pavimentazioni stradali, collocandosi al terz'ultimo posto in Europa con una media di recupero pari al 20 per cento, seguita solo Repubblica Ceca e Turchia, dal momento che la normativa vigente classifica il fresato d'asfalto come rifiuto non riciclabile, con gravi costi economici e paesaggistici per il nostro Paese;
   alla luce dei requisiti di carattere generale indicati dalla normativa di settore, il fresato d'asfalto in linea di massima, non deve essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale e la legislazione italiana, in linea con altre normative estere, con sentenza n. 4151 del Consiglio di Stato del 2013, eleva il fresato di asfalto a materiale riutilizzabile se vengono soddisfatte specifiche condizioni, rappresentate essenzialmente dal fatto che il nuovo utilizzo del fresato in questione deve essere integrale, avvenire nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
   con la sentenza n. 4978/2014 la IV Sezione del Consiglio di Stato è tornata ad occuparsi della problematica costituita dalla natura del fresato d'asfalto, se vada qualificato come rifiuto, secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale 5/2/1998 e l'inserimento nel codice europeo dei rifiuti, oppure debba essere considerato un sottoprodotto, propendendo per la seconda ipotesi;
   la natura del fresato d'asfalto quale rifiuto sottoprodotto rappresenta ancor oggi una questione interpretativa irrisolta, sulla quale l'Autorità giudiziaria ordinaria e i giudici amministrativi esprimono conclusioni non convergenti –:
   se non ritenga opportuno confermare che il fresato d'asfalto originato nella fase lavorativa di «scarifica del manto stradale usurato/ammalorato», che è parte integrante del processo di produzione del manto stradale nuovo in sostituzione del preesistente, soddisfa alla condizione di cui alla lettera a) dell'articolo 184-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   se non ritenga altrettanto opportuno confermare che, qualora il fresato d'asfalto risulti in grado di soddisfare anche tutte le altre ulteriori condizioni di cui alle lettere b), c), d) del medesimo articolo 184-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, lo stesso fresato d'asfalto è allora un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a). (4-09350)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sottoprodotto

rifiuti irrecuperabili

rete stradale