ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09338

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 434 del 03/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 03/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09338
presentato da
BRUNETTA Renato
testo di
Mercoledì 3 giugno 2015, seduta n. 434

   BRUNETTA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   in data 8 maggio il consiglio di amministrazione di Atac ha assunto in qualità di dirigente il dottor Francesco Micheli nato a Roma nel 1946 in quiescenza, già titolare di pensione, riconoscendogli una retribuzione annua lorda di 230.000 euro;
   l'ATAC spa, è una società interamente di proprietà di Roma Capitale in regime di «in house providing» e pertanto richiamando il prevalente e consolidato orientamento giuridico, nonché la diffusa autorevole dottrina e giurisprudenza, le società per azioni in regime di house sono nella sostanza assimilabili ad un ente pubblico;
   inoltre occorre ricordare quanto recentemente ribadito dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che, richiamando anche propri precedenti giurisprudenziali, con sentenza 1181 in merito al controllo analogo, definisce che: «la società in house, lungi dall'essere qualificabile nella sostanza come ente di diritto privato è, in realtà, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, assimilabile ad un ente pubblico (cfr. le pronunce citate della Corte di Cassazione, ordinanze 5 aprile 2013, n. 8352, 3 maggio 2013, n. 10299 e sentenza SS.UU. 25 novembre 2013, n. 26283)». Dunque, i rapporti con l'ente pubblico e della Società verso terzi non possono che essere qualificabili come rapporti pubblicistici, ma tutto ciò è ampiamente noto e diffuso anche ad esempio in merito al tema degli appalti pubblici;
   va ricordato che la società ATAC in un caso di fatto identico a quello del dottor Micheli (risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di raggiunta quiescenza del dottor Vincenzo Saccà) ha strettamente applicato le norme «pubbliche». Per cui, ad avviso dell'interrogante, delle due l'una: o ATAC sbaglia ora a ritenersi «soggetto a norme privatistiche» o ha sbagliato (recentemente) nel risolvere il rapporto di lavoro con Vincenzo Saccà;
   la norma in questo caso dovrebbe essere molto chiara in merito alla possibilità di assumere per ATAC persone in quiescenza, anche a prescindere dallo specifico regime di società in house. Infatti, la nomina del dottor Micheli è vietata ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di ”incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza»;
   l'inquadramento normativo di cui sopra ed eventuali dubbi interpretativi sono stati ultimante chiariti nella Circolare 4 dicembre 2014, n. 6 del 2014 inerente all'Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Pubblicata Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 2015». Sono stati definiti nella norma incarichi vietati quelli di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società, controllati. Ed è indiscutibile che ATAC spa è in ogni caso una società totalmente controllata dalla pubblica amministrazione;
   le modifiche normative introdotte e le interpretazioni fornite nella circolare di cui sopra sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni o società controllate per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. Ridurre costi, favorire accesso e turn over, rendere più efficiente la gestione: a fronte di questi obiettivi, l'assunzione del dottor Micheli appare in contraddizione con lo spirito e finalità delle norme sopra richiamate –:
   quali orientamenti si intendano esprimere in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative si intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare in merito al rispetto del principio prescritto dal dettato costituzionale del «buon andamento» e del principio di «economicità» della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, anche da parte di società a partecipazione pubblica, quale quella citata in premessa. (4-09338)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

retribuzione del lavoro

cessazione d'impiego