ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09331

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 434 del 03/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 03/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09331
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 3 giugno 2015, seduta n. 434

   PAGLIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   con ricorso n. 503/2015 R.G. presentato nell'interesse dei signori Abbate Alessandra ed altri, parte ricorrente, procedeva all'impugnazione del decreto ministeriale 325, del 1o aprile 2014 dinanzi al TAR Lazio nella parte in cui veniva precluso ai possessori di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'accesso a pieno titolo e «a pettine», nella III fascia delle graduatorie permanenti ad esaurimento;
   con ordinanza n. 1089/2015 dell'11 aprile 2015 il Consiglio di Stato accogliendo in via cautelare le istanze presentate da parte ricorrente ne ordinava l'immissione nelle graduatorie permanenti ad esaurimento;
   pronunciandosi inoltre in via definitiva appena quattro giorni più tardi su analogo ricorso, il Consiglio di Stato scriveva nella sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 che «non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali» e continuava affermando che «i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati»;
   nonostante quanto riportato, ad oggi molti uffici scolastici territoriali non hanno ancora provveduto all'inserimento dei ricorrenti in possesso di diploma magistrale iscritti al ricorso n. 503/2015 R.G. e beneficiari dell'ordinanza n. 1089/2015 nelle predette graduatorie ad esaurimento;
   la maggior parte degli uffici scolastici territoriali che vi hanno già provveduto hanno inserito i ricorrenti con la «riserva», disciplinata ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 235 del 2014 con cui è stato disposto e regolamentato il periodico riaggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento;
   normalmente destinata ai soggetti in attesa di conseguire valido titolo di accesso in graduatoria, e non invece con la «riserva giuridica» disciplinata dal libro II del codice del processo amministrativo e normalmente destinata ai soggetti beneficiari di apposita misura cautelare;
   si precisa a tal proposito che la «riserva giuridica» disposta dal collegio giudicante e disciplinata dal titolo II, del Libro II del codice di procedure amministrativa, ha natura ben diversa dall'inserimento con riserva normalmente destinato ai soggetti in attesa di conseguire un titolo valido per l'accesso nelle graduatorie permanenti ad esaurimento e disciplinata dai decreti di aggiornamento di tali graduatorie la cui unica finalità risulta essere quella di permettere a tali soggetti l'inserimento a pieno titolo nelle suddette al momento del conseguimento della qualifica di accesso e senza dover attendere l'emanazione di un nuovo decreto di aggiornamento, e che non dà in alcun modo diritto ai suoi beneficiari alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato;
   la misura cautelare di cui invece parte ricorrente è beneficiaria è stata invece ottenuta con apposita ordinanza del Consiglio di Stato; essa ha l'obiettivo di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato al fine di evitare che i ricorrenti possano subire un irrimediabile danno o pregiudizio. Nel caso di specie, i giudici del Consiglio di Stato hanno voluto sospendere gli effetti del decreto ministeriale 325 del 1o aprile 2014, ove veniva preclusa a parte ricorrente l'accesso «a pettine» e a pieno titolo in III fascia delle graduatorie permanenti ad esaurimento;
   alla luce di tali considerazioni appare all'interrogante di dubbia legittimità non solo il comportamento di quelle amministrazioni che non hanno ancora provveduto ad inserire i ricorrenti in possesso di diploma magistrale abilitante nelle graduatorie ad esaurimento, ma anche di quelle che pur avendo già disposto i predetti inserimenti, difformemente dalle indicazioni contenute nell'ordinanza n. 1089/2015 dell'11 aprile 2015 del Consiglio di Stato, hanno inserito tale personale con la «riserva» prevista e disciplinata dal decreto ministeriale 235 del 2014, la quale non dà diritto alla stipula di contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato, e non con la «riserva giuridica» prevista e disciplinata dal libro II del codice del processo amministrativo, che al contrario sospendendo gli effetti giuridici del decreto nella parte impugnata da diritto a parte ricorrente ad un inserimento a pieno titolo e alla chiamata dalle stesse graduatorie –:
   se il Ministro abbia provveduto ad inviare agli uffici scolastici territoriali responsabili dell'attuazione delle misure previste dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1089/2015, o a anche solo ad alcuni di essi, apposita circolare ministeriale o qualsiasi atto/documento recante linee guida e indicazioni relative al comportamento e alle misure che gli stessi devono adottare in relazione alla predetta ordinanza;
   in caso di risposta affermativa quali siano gli estremi e i contenuti di tali atti amministrativi e documenti;
   quali iniziative urgenti il Ministro intenda assumere al fine di dare piena attuazione alla predetta ordinanza del Consiglio di Stato. (4-09331)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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