ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09325

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 434 del 03/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/06/2015
Stato iter:
06/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2016

CONCLUSO IL 06/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09325
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 3 giugno 2015, seduta n. 434

   ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone che «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica»;
   l'istituto dell'autocontrollo suscita alcune perplessità in quanto lo stesso gestore ha il compito di controllare lo stato di emissione degli inquinanti;
   ad esempio nel caso di specie, risulta da articoli stampa, tra cui la «Gazzetta di Reggio» del 17 febbraio 2015, che «Iren Rinnovabili, proseguendo nella sua strategia di sviluppo nei settori “green”, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Studio Alfa srl, società con sede a Reggio Emilia che opera dal 1980 nel settore dei servizi ambientali ed energetici, settori nei quali ha consolidato negli anni la propria leadership»;
   IREN Ambiente spa è impegnata nelle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti, di generazione di energia elettrica e calore e di produzione di biogas, attraverso i propri impianti, quale il Termovalorizzatore IREN di Parma;
   attraverso impegno specifico la predetta Società «Studio Alfa» è chiamata a verificare il corretto funzionamento e la taratura degli strumenti di monitoraggio su incarico di IREN;
   da quanto riportato nel verbale dell'ARPA di Reggio Emilia del 23 marzo 2015, riguardante l'ispezione alla ditta IREN Ambiente spa — PAIP si specificava che «al momento del sopralluogo erano in corso le attività di verifica secondo la norma UNI EN 14181:2005 [...] Nello specifico la ditta incaricata dell'effettuazione, Studio Alfa Srl, stava procedendo al controllo della portata dell'emissione E25». Su tale attività di autocontrollo delle emissioni, svolta da IREN attraverso la società partecipata «Studio Alfa», lascia perplessi che l'ARPA non abbia espresso alcuna osservazione –:
   se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare interrogato sia a conoscenza della situazione esposta;
   se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto di propria competenza, posta la complessità della gestione dell'intera rete di incenerimento dei rifiuti sul territorio nazionale, a fortiori per effetto della individuazione degli stessi come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, anche in virtù delle criticità emerse nel caso di Parma, non ritenga di assumere opportune iniziative normative, affinché le verifiche sugli esiti delle attività di autocontrollo, di cui agli articoli 29-ter comma 1, lettera h), e 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano effettuate con metodi e parametri uniformi su tutto il territorio nazionale e che contestualmente le verifiche su di esse, poste in essere dagli organi di controllo, risultino effettive, efficaci e frequenti, e siano ad essi assicurate adeguate risorse per le ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   se ritenga di assumere iniziative per riservare alla rete nazionale degli impianti, di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, a cui seguirà a breve la specifica individuazione degli impianti che ne faranno parte, una normativa specifica sull'attività di controllo e autocontrollo delle emissioni che garantisca elevati ed adeguati standard di tutela ambientale e sanitaria. (4-09325)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 711
4-09325
presentata da
ZOLEZZI Alberto

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame riguardante la disciplina relativa all'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale, si rappresenta quanto segue.
  Per quanto concerne in particolare il caso della «Iren Rinnovabili», soggetto gestore del termovalorizzatore di Parma, corre l'obbligo di evidenziare che la competenza in materia di autorizzazione di tali impianti, è in carico alle amministrazioni regionali ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  Comunque in linea generale, circa le attività di controllo delle attività di gestione dei rifiuti, si precisa che, ai sensi della normativa ambientale, la competenza territoriale in ordine al controllo, ivi compreso anche l'accertamento ùdelle violazioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, spetta alle province o alle regioni. Tali autorità competenti sottopongono ad adeguati controlli periodici tutti gli stabilimenti che smaltiscono rifiuti e quindi anche gli impianti di incenerimento. Per l'esercizio di tali funzioni le province o le regioni, possono anche avvalersi di organismi pubblici ivi incluse le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente con specifiche esperienze e competenze in materia.
  La normativa relativa agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, di cui al titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, taluni parametri anche in continuo, elaborati e presentati all'autorità competente in modo da consentire di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste nell'autorizzazione oltre che dei valori limite di emissione. Inoltre qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione siano superati, il gestore provvede a informare l'autorità competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente. L'autorizzazione prevede inoltre anche il blocco da parte del gestore dell'impianto, condizione che avviene in modo automatico, al fine di impedire che il perdurare delle condizioni anomale di funzionamento, possano determinare emissioni fuori controllo.
  In merito al funzionamento ed alla taratura degli strumenti di monitoraggio, l'articolo 237-quattordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede al comma 12 che la corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose siano sottoposti a controllo da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
  La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento e con cadenza almeno triennale. In particolare, le norme tecniche per gli impianti di incenerimento di rifiuti contenute nell'allegato 1 al titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabiliscono che la taratura dei sistemi automatici di misurazione deve avvenire in conformità alla norma UNI EN 14181.
  Spetta dunque all'autorità competente provvedere e stabilire le modalità di effettuazione, mediante soggetti appositamente incaricati, alle attività di controllo e di verifica degli impianti, i cui costi sono ripartiti secondo le modalità riportate all'articolo 237-unvicies del decreto legislativo n. 152 del 2006. Pertanto il gestore può effettuare in proprio la taratura dei sistemi di misurazione mentre spetta all'autorità di controllo verificarne la corretta installazione e funzionamento. Per quanto concerne infine i controlli per gli impianti della rete nazionale, di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, non si ritiene che per essi debba essere prevista alcuna eccezionalità rispetto alle altre tipologie di impianti di incenerimento dei rifiuti.
  Per quanto concerne in particolare il caso della «Iren Rinnovabili», soggetto gestore del termovalorizzatore di Parma, corre l'obbligo di evidenziare che la competenza in materia di autorizzazione di tali impianti, è in carico alle amministrazioni regionali ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, il ministero continuerà a tenersi informato sulla vicenda, svolgendo un'atti vità di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violazione del diritto comunitario

applicazione del diritto comunitario

incenerimento dei rifiuti