ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09316

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 434 del 03/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: ABRIGNANI IGNAZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 26/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 26/05/2015
Stato iter:
14/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/09/2015
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/09/2015

CONCLUSO IL 14/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09316
presentato da
ABRIGNANI Ignazio
testo di
Mercoledì 3 giugno 2015, seduta n. 434

   ABRIGNANI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   in tema di etichettatura ed imballaggio di liquidi da inalazione senza combustione di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 come modificato dal decreto legislativo n. 188 del 2014, valgono le norme stabilite dal Regolamento 1272/2008 (cosiddetto Regolamento CLP);
   in particolare, l'articolo 61, comma 4, capoverso 2, del citato regolamento recita che «in deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE (cosiddetta DPD) e già immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017». L'articolo 2, comma 1, n. 18 del Regolamento definisce per immissione sul mercato «l'offerta o la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato»;
   sulla scorta di tali previsioni si ritiene quindi che i liquidi già etichettati e imballati ai sensi della direttiva 1999/45/CEE e caricati in un deposito autorizzato ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 sino al 1o giugno 2015, possano essere venduti e commercializzati senza obbligo di rietichettatura e reimballaggio in conformità al CLP, fruendo della deroga di cui all'articolo 61, comma 4, capoverso 2 del menzionato regolamento, facendo fede pertanto la data di fabbricazione e inserimento dei prodotti nel deposito autorizzato quale momento di «immissione sul mercato» dei prodotti stessi;
   tale interpretazione è confermata dalla «Guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008» pubblicata sul sito dell'Unione europea, nella quale si afferma che «qualora una miscela sia già stata classificata, etichettata e imballata ai sensi della DPD e immessa sul mercato prima del 1o giugno 2015, ovvero a tale data risulta essere già presente all'interno della catena di approvvigionamento, il fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore ha facoltà di posticiparne la rietichettatura e il reimballaggio in conformità delle norme stabilite dal CLP fino al 1o giugno 2017. Ciò significa che la miscela può continuare a essere venduta nella catena di approvvigionamento con l'etichetta a norma DPD fino al 1o giugno 2017»;
   sembrerebbe che, in occasione di alcuni recenti controlli dei Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'arma (NAS), si sia lasciato sottintendere che la deroga di cui all'articolo 61, comma 4, capoverso 2, del menzionato regolamento, non sarà rispettata. Tale operazione porrebbe le aziende del settore di fronte a seri problemi organizzativi, logistici ed economici, viste le oggettive difficoltà nel ritiro dei prodotti al fine di adeguarli alle nuove regole, già caricati nei rispettivi depositi –:
   se il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, vista la particolare delicatezza dell'argomento trattato e soprattutto a tutela delle aziende del settore, ritenga doveroso offrire i necessari chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 61, comma 4, capoverso 2 del regolamento 1272/2008 e reputi necessario favorire il coinvolgimento delle autorità competenti. (4-09316)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 14 settembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 481
4-09316
presentata da
ABRIGNANI Ignazio

  Risposta. — Dal 1o giugno 2015, tutte le miscele devono essere etichettate secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008.
  È tuttavia possibile derogare a tale obbligo ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 4, secondo capoverso del citato regolamento.
  Per quanto concerne l'applicazione di tale deroga di due anni, occorre evidenziare che l'immissione sul mercato di una miscela avviene all'atto dell'offerta, o messa a disposizione, tra due diverse entità legali, a titolo oneroso o gratuito.
  La miscela deve essere etichettata e approvata per la vendita e, quindi, messa a disposizione di terzi.
  L'immissione sul mercato avviene all'atto dell'offerta, o messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, anche tra:
   società che fanno parte dello stesso gruppo industriale, ma aventi differenti entità legali;
   il fabbricante conto terzi e il proprio cliente.

  L'immissione sul mercato può avvenire anche senza il trasferimento fisico della miscela, purché si attesti l'avvenuta offerta.
  Il solo trasferimento fisico della miscela tra due magazzini della medesima società, non è inteso come immissione sul mercato, a meno che essa non sia già stata immessa sul mercato.
  Si comprova l'avvenuta offerta della miscela e, quindi, la possibilità di usufruire della deroga di due anni, esibendo almeno uno dei seguenti documenti, recanti:
   l'ordine di acquisto;
   il contratto di fornitura/acquisto;
   la fattura di vendita della miscela.

  In linea di principio deve essere sempre esibita la documentazione che attesti l'avvenuta offerta per ottenere la deroga.
  A tal riguardo, questo Ministero ha inviato agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome ed alle associazioni di categoria, la circolare n. 18439 del 29 maggio 2015, recante l'applicazione della deroga di due anni per l'adozione della etichetta clp
(classification, labelling and packaging) per le miscele fabbricate e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

commercializzazione

etichettatura

imballaggio