ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09292

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 432 del 21/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: SGAMBATO CAMILLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
SCUVERA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
MAGORNO ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
LACQUANITI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
CARLONI ANNA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
ROSTAN MICHELA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
BOLDRINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
CAMANI VANESSA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
PILOZZI NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 21/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 21/05/2015
Stato iter:
21/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/03/2016
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/03/2016

CONCLUSO IL 21/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09292
presentato da
SGAMBATO Camilla
testo di
Giovedì 21 maggio 2015, seduta n. 432

   SGAMBATO, GIORGIO PICCOLO, BOSSA, GINOBLE, SCUVERA, SBROLLINI, VALIANTE, GIOVANNA SANNA, MAGORNO, ERMINI, SALVATORE PICCOLO, TINO IANNUZZI, PES, MANFREDI, FREGOLENT, MANZI, MARCHI, LACQUANITI, CARLONI, D'OTTAVIO, RAMPI, NARDUOLO, FEDI, GHIZZONI, ROSTAN, VERINI, PAOLA BOLDRINI, CAMANI, PILOZZI, ROCCHI e MURA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'università degli studi dell'Aquila con decreto rettorale n. 1044/2009 aveva reso noto che, si erano liberati quarantadue posti per gli anni di corso successivi al primo, per i corsi di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 2009/2010;
   molti studenti quindi, dopo aver frequentato i primi anni del corso di laurea in medicina, farmacia e medicina dentaria – specializzazione medicina dentaria presso l'università dell'Ovest «(...)» di Arad (Romania), chiedevano l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo presso l'università degli studi dell'Aquila;
   conseguentemente ottennero il trasferimento all'università dell'Aquila, e vennero regolarmente immatricolati cominciando a svolgere tutte le attività didattiche;
   il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca il 26 ottobre 2009 con una nota, rilevava che la procedura delineata dall'università degli studi dell'Aquila per l'ammissione agli anni di corso successivi al primo di studenti già iscritti e frequentanti università di altri Paesi dell'Unione europea si ponesse in contrasto con le previsioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 («Norme in materia di accessi ai corsi universitari»);
   pertanto, con un provvedimento del 6 novembre 2009 il rettore dell'università degli studi dell'Aquila, ritenuto doveroso accogliere l'invito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, disponeva l'annullamento dei decreti di immatricolazione adottati alcuni mesi prima e quindi l'iscrizione di tutti gli studenti proveniente da Università di Paesi comunitari ai quali in precedenza aveva accordato l'iscrizione;
   certamente questa scelta ha determinato gravi effetti sulla situazione degli studenti che si erano avvalsi di tale possibilità;
   tutti gli studenti interessati dal provvedimento di cancellazione ne hanno poi chiesto l'annullamento: taluni con ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio, taluni altri con ricorso al Tar dell'Abruzzo, altri ancora con ricorso straordinario al Capo dello Stato;
   in molti casi i tribunali amministrativi hanno accolto tali domande, il che ha permesso agli studenti – che erano stati «matricolati» dall'università italiana – di proseguire negli studi;
   il Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca e l'università dell'Aquila hanno proposto sempre appello avverso le varie sentenze rese dai Tar del Lazio e dell'Abruzzo;
   il Consiglio di Stato, in alcuni ricorsi, ha già accolto le tesi sostenute dalle amministrazioni appellanti: in alcuni casi si è già pronunciato nel merito, in altri si è pronunciato sulle istanze cautelari; per i destinatari delle sentenze e delle ordinanze del Consiglio di Stato, la situazione allo stato è questa: di avere svolto un percorso di studi privo di base giuridica e di non poterlo quindi proseguire perché l'università impedisce ai ragazzi di sostenere gli esami;
   altri vincitori in primo grado, ma destinatari di atto di appello privo dell'istanza di sospensione della sentenza, sono invece nella situazione di potere proseguire gli studi, ma sotto la spada di Damocle del pronunciamento del Consiglio di Stato che potrebbe vanificare tutti i loro sforzi, annullando il loro percorso di studi;
   gli studenti che, a suo tempo, invece di proporre ricorso al Tar, hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, vincendolo, sono in una posizione inattaccabile, tenuto conto che tali provvedimenti – com’è noto – hanno carattere definitivo;
   la questione è stata oggetto già di attenzione del Parlamento con l'interrogazione Bossa (n. 5-00695);
   recentemente, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi in tema di trasferimenti dall'estero e con la sentenza n. 1 del 2015 ha statuito come il superamento del test selettivo non debba essere considerato come elemento discriminante ai fini dell'accoglimento delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo;
   la sentenza pare, quindi, abbia chiuso un'annosa vicenda e ha dettato un principio che sempre abbia posto fine ai contrasti che si sono succeduti nel tempo;
   il predetto giudicato lascia comunque ampi margini di discrezionalità alle amministrazioni interessate in quanto rimette alla potestà regolamentare dei singoli atenei la fissazione dei criteri di accoglimento e graduazione delle domande –:
   con quali iniziative di propria competenza intenda intervenire in considerazione della sentenza citata in premessa al fine di evitare per il futuro il ripetersi di queste situazioni inammissibili e intollerabili, assicurando parità di trattamento a tutti gli studenti. (4-09292)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 21 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 594
4-09292
presentata da
SGAMBATO Camilla

  Risposta. – In merito alla questione rappresentata dall'interrogante si evidenzia che la posizione assunta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stata, da sempre, ispirata ad una duplice finalità:
   il rispetto del numero programmato nazionale per l'accesso ai corsi di studio;
   evitare che comportamenti opportunistici di singoli determinassero una elusione delle procedure di selezione per l'accesso ai corsi di studio.

  Del resto, la sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015 ha affermato che non è sufficiente ritenere l'esito favorevole di alcuni esami sostenuti all'estero assorbente del mancato possesso del requisito del superamento del test. Test di cui può, peraltro, essere destinatario lo studente diplomato di scuola secondaria superiore, che è dunque un «novizio» rispetto all'istituzione universitaria e che richiede di entrare per la prima volta nel sistema universitario.
  Infatti, per coloro che sono già iscritti ad università straniere non si tratta più di accertare, attraverso il test, una «predisposizione» per le discipline oggetto dei corsi ma di verificare l'impegno complessivo di apprendimento dimostrato dallo studente con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute. In questa attività ricognitiva, il Consiglio di Stato ha ribadito che si può dispiegare legittimamente la sola autonomia regolamentare degli Atenei che possono anche condizionare l'iscrizione/trasferimento al superamento di una «prova di verifica del percorso già compiuto».
  Quindi, nella loro autonomia regolamentare, gli atenei devono predisporre ed attuare un rigido e serio controllo sul percorso formativo compiuto dallo studente, con specifico riferimento:
   alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti;
   agli studi teorici compiuti;
   alle esperienze pratiche acquisite;
   all'idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli standards dell'università di destinazione.

  Inoltre, proprio a tutela della qualità dell'offerta formativa, l'ateneo deve stabilire le modalità di valutazione dell'offerta potenziale dell'università ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola «coorte» alla quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna «coorte»: nell'ambito delle disponibilità per trasferimenti stabilisce le modalità di graduazione delle domande; fissa criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti, anche prevedendo colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
  Sempre nell'ambito della propria autonomia regolamentare, l'ateneo determina anche i criteri con i quali i crediti riconosciuti si tradurranno nell'iscrizione ad un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento didattico della singola università per la generalità degli studenti, ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, con particolare riguardo all'eventuale iscrizione come «ripetenti» o all'ipotesi in cui lo studente abbia superato un numero di esami tale da non potersi ritenere idoneo che alla sua iscrizione al solo primo anno. Ai fini della quale iscrizione, peraltro, sarà obbligato a superare il test di cui all'articolo 4 della legge n. 264 del 1999.
  Alla luce di siffatto impianto regolamentare complessivo, i singoli atenei dispongono degli strumenti necessari per garantire la propria qualità della formazione, attraverso l'adozione l'attuazione di ordinamenti e regolamenti didattici che recepiscano i parametri sopra richiamati.
La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

studente

universita'

accesso all'istruzione