ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09288

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 432 del 21/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: SORIAL GIRGIS GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/05/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/05/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 25/11/2015

SOLLECITO IL 26/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09288
presentato da
SORIAL Girgis Giorgio
testo di
Giovedì 21 maggio 2015, seduta n. 432

   SORIAL. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   durante il Consiglio dei ministri di lunedì 18 maggio 2015 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, e del Ministro dell'economia e delle finanze, Carlo Padoan, è stato approvato un decreto-legge in materia di ammortizzatori sociali e di pensioni che, tra l'altro, dovrebbe dare attuazione alla recente sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale in materia di indicizzazione delle pensioni e che è stato presentato come soluzione congrua ma, come ammesso dallo stesso premier Renzi, non costituirebbe un «rimborso totale», e soprattutto non si configurerebbe in linea con la sentenza: da una parte, riguarderà circa 3,7 milioni di pensionati che otterranno solo 500 euro, dall'altra, lascerà fuori circa 680 mila pensionati che non riceveranno alcun rimborso;
   il decreto-legge in materia di ammortizzatori sociali e di pensioni indica infatti che «gli arretrati saranno pagati in un'unica soluzione il 1o agosto prossimo, per un ammontare medio di oltre 500 euro a pensionato, importo che sarà maggiore per le pensioni comprese tra 3 e 4 volte il minimo e inferiore per le pensioni comprese tra 4 e 6 volte il minimo stesso. La platea dei destinatari, con pensioni superiori a tre volte il minimo e non superiori a sei, è di 3,7 milioni di pensionati»;
   secondo il rapporto sulla programmazione di bilancio 2015 dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, nel paragrafo sulle implicazioni della sentenza della Corte costituzionale sulla rivalutazione delle pensioni, per «un pensionato con trattamento pari a 3,5 volte quello minimo, gli arretrati ammontano a circa 3.000 euro»;
   con la sentenza n. 70 del 10 marzo - 30 aprile 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (dunque pari a circa 1450 euro lordi, 1.100-1.200 netti), interessando oltre 5 milioni e mezzo di pensionati che hanno perso in quel biennio un'indicizzazione che va dal 2,6 per cento all'1,9 per cento;
   secondo la sentenza della Corte costituzionale di cui sopra, la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sarebbe lesiva dei «diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, della Costituzione)». Quest'ultimo diritto, afferma la sentenza, «è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, Costituzione»;
   più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per 2 anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo della pensione e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 5 ottobre - 3 novembre 2010. Quest'ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione, secondo la citata sentenza n. 316, «per il loro importo piuttosto elevato» presentavano «margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo». La sentenza n. 70 in esame ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima (la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316). Sempre secondo la sentenza n. 70, sono stati «valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento» pensionistico;
   la decisione della Corte costituzionale costituisce, in ordine di tempo, solo l'ultima delle gravi questioni che riguardano il sistema pensionistico italiano. La cosiddetta «riforma Fornero» (di cui alla legge n. 92 del 2012) ha creato l'emergenza sociale dei lavoratori «esodati» (sono già stati approvati 6 provvedimenti di salvaguardia ed attualmente la XI Commissione permanente – Lavoro pubblico e privato – della Camera deve cominciare a discutere su ulteriori disegni di legge in materia), ha creato iniquità e disparità di trattamento, non prevedendo alcuna gradualità nella sua applicazione innalzando l'età pensionabile anche per periodi di 7 o 10 anni;
   è ormai non infrequente che, con la decretazione d'urgenza siano introdotte nell'ordinamento norme che poi vengono bocciate dalla Consulta; si tratta ad avviso dell'interrogante della diretta conseguenza dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo che, sempre ad avviso dell'interrogante comprime in maniera inaccettabile gli spazi dell'intervento parlamentare;
   la misura prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri Renzi appare all'interrogante in contrasto con la sentenza espressa dalla Corte costituzionale mettendo in atto una specie di auto-sanatoria che sembrerebbe violare il principio fondamentale stesso della separazione dei poteri;
   soltanto la settimana scorsa, in risposta ad un altro question time presentato dal Movimento 5 stelle, il Ministro Poletti in persona aveva assicurato che il Governo si sarebbe attivato «per predisporre i necessari interventi sulla base di questi principi: il rispetto pieno dei principi; che hanno condotto alla sentenza; una soluzione che affronti la situazione con spirito di equità all'interno del sistema previdenziale, senza scaricare ulteriori pesi sulle future generazioni», ma la proposta dei 500 euro una tantum non sembra coerente con queste premesse –:
   se il Governo non intenda riparare con urgenza alla violazione avvenuta del diritto costituzionale fondamentale della perequazione automatica delle pensioni, attivando gli strumenti normativi opportuni a reperire le risorse necessarie per dare pronta e completa attuazione a quanto disposto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, entro l'anno finanziario in corso, provvedendo alla restituzione a favore dei cittadini interessati dell'intera quota di pensione non versata, in conseguenza della disposizione di cui all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ora dichiarato costituzionalmente illegittimo, come illustrato in premessa.
(4-09288)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

automobile

rimborso