ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09261

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 431 del 20/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/05/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/05/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12/06/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 09/10/2015
Stato iter:
09/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2015
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 09/10/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/10/2015

CONCLUSO IL 09/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09261
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Mercoledì 20 maggio 2015, seduta n. 431

   NESCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale ha stabilito, con sentenza n. 81 del 2015 depositata il 15 maggio 2015, «l'illegittimità costituzionale» di una legge della Regione Abruzzo approvata in regime di prorogatio;
   la Corte costituzionale ha stabilito, nella riferita sentenza, che tutte le leggi approvate che esorbitano dai limiti della «ordinaria amministrazione», o dalla categoria degli «atti urgenti dovuti», sono nulle perché violano l'articolo 123 della Costituzione, prima comma, secondo cui «ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento»;
   secondo quanto si legge nel dispositivo della sentenza in parola, «l'istituto della prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui “coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori” (sentenza n. 208 del 1992; nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2015). Questa Corte ha poi chiarito, con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai Consigli regionali, che «[l]’istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, articolo 61, secondo comma, e articolo 60, secondo comma, della Costituzione, per quanto riguarda le Camere), non incide [...] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2015 e n. 181 del 2014)»;
   nel dispositivo summenzionato, la Corte ricorda anche altre sentenze in cui già era stato ribadito «il proprio costante orientamento», secondo il quale in questa fase, i Consigli regionali «dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza» (sentenza n. 468 del 1991), pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al «solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili». Essi, inoltre, devono «comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori» (sentenza n. 68 del 2010);
   la Consulta specifica dunque che, nonostante «la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni [...] sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione», comunque gli statuti «dovranno essere in armonia con i precetti e con princìpi tutti ricavabili dalla Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003, sentenza n. 304 del 2002);
   a scanso di equivoci, nel dispositivo si specifica che, nella fattispecie, mancherebbe anche il requisito della necessità e dell'urgenza «che legittima il consiglio regionale a esercitare i propri poteri in regime di prorogatio». Tale requisito, tuttavia, «evoca l'esigenza che l'intervento normativo sia adottato nell'immediatezza della grave situazione alla quale esso intende porre rimedio, perché diversamente verrebbero travalicati i limiti connaturati all'istituto della prorogatio, che implicano non soltanto la gravità della situazione che forma oggetto dell'intervento, ma anche la sua improcrastinabilità». È illegittima – per contrasto con il già ricordato articolo 123 – pertanto la riforma della legge elettorale;
   come scrive il giornalista Paolo Pollichieni su Il Corriere della Calabria, «le censure mosse alla regione Abruzzo [...] sarebbero esattamente sovrapponibili alla situazione registratasi in Calabria, laddove il consiglio regionale uscente, guidato dall'ineffabile presidente Franco Talarico, ha modificato la legge elettorale e legiferato su materie che erano tutt'altro che «urgenti» o «indifferibili»;
   già nell'ordinanza del Tar Calabria, sezione di Catanzaro, n. 519 del 20 marzo 2015, che ha disposto «l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale», si giunge peraltro alla medesima conclusione;
   a riguardo si legge, nella ricordata ordinanza del Tar, che «il “dubbio” sulla costituzionalità» della legge elettorale della regione Calabria (n. 19 del 12 settembre 2014) sorge innanzitutto «con riguardo all'articolo 123 della Costituzione, interpretato nel senso che, nel periodo di prorogatio di un organo legislativo – quale il Consiglio regionale sciolto per effetto delle dimissioni del Presidente della Regione – tale organo sia titolare unicamente «delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili» (sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2010), essendo connaturale a tale istituto proprio la limitazione dei poteri degli organi regionali, anche laddove non espressamente previsti dallo Statuto regionale; attribuzioni limitate in forza della deminutio della rappresentatività politica dell'organo legislativo “in scadenza” e tra le quali non può intendersi ricompresa l'adozione di una legge elettorale»;
   oltretutto, la nuova legge elettorale della Calabria ha colpito fortemente la democrazia, in quanto a rappresentatività –:
   per quali ragioni, anche alla luce di quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2015, il Governo non abbia ritenuto di impugnare la legge regionale 12 settembre 2014, n. 19, della regione Calabria. (4-09261)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 9 ottobre 2015
nell'allegato B della seduta n. 499
4-09261
presentata da
NESCI Dalila

  Risposta. — Con riferimento all'atto parlamentare di sindacato ispettivo indicato oggetto, si rappresenta quanto segue.
  La legge regionale n. 8 del 2014 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), intervenuta in materia di sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione è stata impugnata dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014.
  È stata sollevata questione di legittimità in merito all'articolo 1, comma 1, lettera
e), che sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2005 e all'articolo 4, comma 1, lettera e), che modifica la lettera e), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2005 concernenti rispettivamente la soglia di sbarramento del 15 per cento per il riparto dei seggi e l'eventualità che, per mezzo del doppio premio di maggioranza si superi la soglia dei 30 componenti del Consiglio regionale, che costituisce il limite massimo di consiglieri possibile per le regioni come la Calabria con popolazione fino a due milioni di abitanti fissato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011.
  Con la legge regionale n. 19 del 2014, la regione Calabria, al fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle elezioni regionali, ha inteso modificare la legge regionale n. 1 del 2005 (norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), come modificata dalla citata legge regionale n. 8 del 2014 impugnata dal Governo (L'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2014 che modifica l'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2005, riduce il numero dei consiglieri regionali da 50 a 30, oltre il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto del decreto-legge n. 138 del 2011; viene riformulata la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e viene innalzata la soglia di sbarramento delle liste regionali al 15 per cento). La regione, quindi, ha inteso adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo in merito alla legge regionale n. 8 del 2014, ripristinando le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dalla legge impugnata, ad eccezione della soglia di sbarramento relativa alle coalizioni che viene ridotta dal 15 per cento all'8 per cento.
  Inoltre, la riscrittura del comma 3 dell'articolo 1 della legge elettorale regionale n. 1 del 2005 comporta anche il venir meno dei dubbi sollevati in merito all'interpretazione del concetto di «coalizione».
  La citata legge regionale della Calabria n. 19 del 2014 è stata assentita dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2014, (anche sulla base del parere favorevole del Ministero dell'interno). Ciò in quanto si è ritenuto necessario e urgente ripristinare le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza, alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dalla legge impugnata, in difesa del principio di eguaglianza del voto sancito dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione ed altresì di quelli di uguaglianza dei cittadini e di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità, di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione, nonché del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione di cui è espressione il decreto-legge n. 138 del 2011, che prevede il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, pari a 30 per le regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomieGianclaudio Bressa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione regionale

potere legislativo