ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09231

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 430 del 19/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: GIORDANO GIANCARLO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 19/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09231
presentato da
GIORDANO Giancarlo
testo di
Martedì 19 maggio 2015, seduta n. 430

   GIANCARLO GIORDANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto legislativo n. 300 del 1999 è stata attuata la riforma che ha trasformato il vecchio Ministero delle finanze dando vita alle Agenzie fiscali con l'obiettivo di realizzare una nuova e più efficiente strutturazione dell'amministrazione fiscale che facesse fronte alle molteplici esigenze di una fiscalità moderna e del contrasto al crescente fenomeno dell'elusione e dell'evasione fiscale;
   non essendo stati espletati i concorsi pubblici per la selezione di dirigenti di ruolo le Agenzie Fiscali, per soddisfare le esigenze di personale dirigenziale, in un'ottica di gestione del personale paragonabile a quella di un'impresa privata, come nel disegno originario delle Agenzie, hanno fatto costantemente ricorso a procedure selettive interne per titoli e colloqui a mezzo di «interpello», assicurando così un più immediato reperimento di figure apicali che fossero garanti di competenza ed esperienza e valorizzando in tal modo il personale;
   il conferimento di detti incarichi è previsto nel regolamento di amministrazione delle Agenzie e sulla materia è intervenuto l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Detta norma autorizza le Agenzie fiscali, salvi gli incarichi già affidati, ad attribuire incarichi dirigenziali con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso;
   la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 ha eccepito sulla legittimità di detta norma in quanto, l'articolo 8, comma 24, del decreto legislativo n. 16 del 2012, come convertito, pur dichiarando la propria temporaneità, fino all'indizione di regolari procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza, da completarsi entro un termine ben identificato (che la disposizione impugnata, in origine, fissava al 31 dicembre 2013), conteneva comunque un elemento d'incertezza, nella parte in cui stabiliva che non sarebbe stato possibile l'attribuzione di nuovi incarichi a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali. Questo significa, per la Corte Costituzionale, che è certo il termine di indizione del nuovo concorso ma non è certo il termine di assunzione dei nuovi dirigenti, perché tra il completamento delle procedure concorsuali (coincidente con l'approvazione delle graduatorie) e l'assunzione dei vincitori, può trascorrere, per i più diversi motivi, anche un notevole lasso di tempo. È quindi lo stesso tenore testuale della disposizione impugnata, per la Corte Costituzionale, a non escludere che, pur essendo concluse le operazioni concorsuali, le Agenzie interessate possano prorogare, per periodi ulteriori, gli incarichi dirigenziali già conferiti a propri funzionari, in caso di ritardata assunzione di uno o più vincitori;
   la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità non dell'incarico dirigenziale in sé considerato, ma delle reiterate proroghe del termine finale che hanno di fatto consentito che uno strumento nato per situazioni peculiari divenisse un metodo in realtà ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali;
   persiste comunque la vigenza, a tutti gli effetti, della previsione del regolamento di amministrazione dell'Agenzia che consente il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari non dirigenti e che rinviene la sua fonte normativa nel decreto legislativo n. 300 del 1999;
   a seguito della pubblicazione della sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, l'Agenzia ha comunicato ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, con nota non individualizzata protocollo n. 42431, il venir meno dell'incarico dirigenziale ed ha immediatamente provveduto, di fatto, al riadeguamento retributivo della posizione lavorativa;
   con la decadenza, di tali incarichi dirigenziali conseguiti a seguito della suddetta selezione a «interpello» le agenzie fiscali hanno lasciato che tale importante funzione venisse ricoperta da pochi dirigenti di ruolo che hanno avuto incarico ad interim sulle varie posizioni restate scoperte. Si è penalizzato in tal modo la capacità di lavoro delle Agenzie e si è pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi con inevitabile crollo delle attività di verifica, controllo e recupero di entrate fiscali;
   l'Agenzia non poteva, pur all'esito della pubblicazione della citata sentenza della Consulta, ritenere venuto meno l'incarico dirigenziale formalmente conferito ed è tenuta a rispettare il naturale termine di scadenza del contratto sottoscritto con i dipendenti –:
   se il Ministro non intenda accertare che:
    a) le lettere con la quali veniva comunicato il venir meno dell'incarico dirigenziale, fossero conformi ai termini del contratto di lavoro individuale sottoscritto con i dipendenti incaricati in base alla normativa vigente in materia;
    b) sia rispettato il pagamento delle somme dovute in esecuzione del contratto di lavoro individuale del quale è stato indebitamente comunicato il venir meno;
    c) l'Agenzia delle entrate intenda procedere alla immediata reintegra del suddetto personale dirigente pur nel rispetto della corretta portata da riconoscere alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale. (4-09231)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autonomia amministrativa

organizzazione amministrativa

contratto di lavoro