ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09210

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 428 del 15/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 15/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09210
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Venerdì 15 maggio 2015, seduta n. 428

   ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO e TERZONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 16 del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008 è stata fissata la possibilità di concessione della tariffa onnicomprensiva per l'energia ceduta alla rete da impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili (FER) di importo pari a 0,28 euro/chilowatt fino al 31 dicembre 2012, per gli impianti a biomasse di potenza inferiore a 1 megawattora, con successive variazioni e modulazioni; tali tariffe non furono commisurate alle necessità energetiche dei territori, né ad alcuna pianificazione di risorse e attività produttive, né alla valutazione delle emissioni e delle condizioni ambientali preesistenti, né alla valutazione di un indice di ritorno energetico;
   nel seminario «biogas e biometano per le aree agricole del Mediterraneo» tenuto il 3 maggio 2013 a Foggia da parte della professoressa Mariarosaria Lombardi, dell'università degli studi di Foggia e del gruppo di ricerca STAR Agro Energy, è stato affermato che l'indice di ritorno energetico (EROI) per un impianto a biogas da insilati è 2,47; l'EROI è il rapporto fra l'energia ottenuta e l'energia consumata per ottenerla; nel caso del solare fotovoltaico risulta superiore a 10, per il solare a strato sottile superiore a 25 (Origenenergy);
   l'incentivo del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008 non fu commisurato alle emissioni degli impianti (gli impianti a biomasse possono emettere a norma di legge, a parità di energia prodotta, 10 volte più precursori rispetto a un impianto energetico a metano) e ai possibili danni sanitari (esternalità sanitarie che corrispondono a un incremento del 20 per cento dei costi economici di generazione dell'energia stessa). Non furono valutati aspetti ambientali come il consumo di territorio, diretto e indiretto; un impianto a biogas necessita di un'area superiore di 33 volte per produrre la stessa energia in valore assoluto di un impianto solare fotovoltaico. Non furono disposte misure per verificare le necessità energetiche per autoconsumo nelle realtà agricole né l'utilizzo di matrici no food e no feed. Pertanto l'incentivo non fu commisurato alla sostenibilità della fonte energetica;
   in provincia di Mantova esistono 48 impianti a biogas in attività, oltre il 95 per cento entrati in esercizio entro la fine del 2012 con il massimo dell'incentivo a tariffa omnicomprensiva e alcuni impianti a biomasse legnose che ottennero modifiche autorizzative in senso di incremento della potenza;
   in provincia di Mantova entro il 2012 furono creati almeno 74 megawattora di energia da FER intese come impianti a biomasse (biogas compreso), che per la vita prevista degli impianti e per gli incentivi concessi, corrispondono a circa 2,5 miliardi di euro in 10 anni, circa 7 mila euro per ciascun abitante della provincia;
   nell'analisi particolare dell'incentivo si rileva che il prezzo di mercato dell'energia elettrica è attualmente intorno ai 5 centesimi pro chilowatt, contro i 28 centesimi erogati a quel genere di impianti;
   dalle circolari provinciali emanate risulta che la «fine lavori» per gli impianti doveva essere certificata da un'ispezione delle autorità provinciali delegate; ciò non si sarebbe verificato a quanto consta agli interroganti con riferimento quanto meno all'impianto di Roverbella;
   nell'atto dirigenziale n. 21/86 del 3 aprile del 2012 la provincia di Mantova autorizzava infatti la ditta Roverbella Energia alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a biogas denominato «Sei Vie» all'interno della quale si prescriveva: «la messa in esercizio potrà avvenire solo dopo l'effettuazione di un sopralluogo effettuato da parte della provincia al quale possono partecipare anche gli altri enti deputati al controllo, sopralluogo necessario alla verifica della conformità delle opere realizzate rispetto a quanto approvato dalla stessa autorizzazione unica»;
   in data 20 dicembre 2012 la provincia inviava tuttavia un fax, spiegando che era sufficiente una autocertificazione in deroga ai precedenti comunicati, sulla base della legge regionale n. 1 del 2007;
   questa deroga non era inserita nell'autorizzazione unica;
   ad avviso degli interroganti lo strumento dell'autocertificazione, se eventualmente utilizzabile, doveva:
    a) comunque già essere prevista nell'autorizzazione unica del 2012, come alternativa al sopralluogo, in quanto legge già esistente dal 2007;
    b) nella stessa legge si evince che l'autocertificazione di agibilità può essere rilasciata solo per procedimenti che fanno capo a leggi regionali diversamente dai casi di autorizzazioni per impianti a biogas regolamentati da norme nazionali;
    c) per le attività ad alto rischio di incidente rilevante, come nel caso di impianti a biogas, tale autocertificazione di conformità decade;
    d) la legge regionale n. 1 del 2007 è stata successivamente modificata dal primo supplemento approvato con decreto della giunta regionale del 3 aprile del 2007 n. 8/4502 punto 1 e quindi in vigore alla data del 20 dicembre del 2012 (data del fax della provincia per sostituire il sopralluogo nel caso dell'impianto di Roverbella), dal quale si evince chiaramente che le autocertificazioni di agibilità debbano comunque essere firmate anche dal direttore lavori in qualità di tecnico competente, oltre che dal legale rappresentante/proprietà;
   la questione rileva in relazione al fatto che vennero richiesti incentivi al GSE a partire dalla fine di dicembre 2012, alla tariffa 2012, mentre gli impianti non risultavano in funzione a fine 2012; nel caso dell'impianto di Roverbella è stato presentato un esposto alla magistratura (passato per competenza alla procura di Roma) come da articolo apparso sulla Gazzetta di Mantova il 1o aprile 2015;
   un altro caso riguarda l'impianto di Curtatone, di cui risulta al GSE entrata in esercizio il 17 dicembre 2012 (come da comunicazione della società del 3 gennaio 2013, esiste la dichiarazione del legale responsabile dell'impianto, in merito al mancato funzionamento nel febbraio 2013, in seguito a una sanzione della polizia locale e in una successiva autorizzazione con determina dirigenziale n. PD/2100 del 19 dicembre 2013 a «modifiche non sostanziali», oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Alberto Zolezzi e al numero 5-02653 e di esposto alla procura di Mantova del 22 settembre 2014) viene riportata la cronologia relativa al mancato funzionamento dell'impianto almeno per tutto il primo semestre del 2013; in data 18 luglio del 2013 l'impianto alla verifica dei vigili del fuoco risultava non in funzione. Si segnala che in risposta alla citata interrogazione parlamentare il Ministero dell'ambiente certificò l'assenza della matrice richiesta in sostituzione parziale del letame (idrobios) fra le matrici consentite né tantomeno la possibilità di spandere sui terreni il refluo (digestato) del procedimento di digestione anaerobica;
   a fronte delle richieste formulate al GSE non è chiaro agli interroganti da quando e sulla base di quali presupposti il GSE abbia eventualmente erogato risorse;
   qualora siano stati erogati contributi non dovuti si dovrebbe restituire allo Stato l'incentivo incamerato secondo il decreto legislativo del 3 marzo 2011;
   peraltro, da fonti di stampa si desume sia stato richiesto di prendere visione delle fidejussioni per il fine vita degli impianti stessi considerato che tale fidejussione deve essere data a garanzia dei lavori di dismissione dell'impianto e del ripristino dei luoghi in condizioni del tutto analoghe alla situazione antecedente all'installazione dell'impianto così come riportato a livello regionale dagli articoli 4.1 e 4.5 della delibera della giunta regionale Lombardia del 18 aprile 2012 – n. IX/3298 –:
   se si intenda verificare se siano stati assegnati contributi da parte del GSE per impianti non operativi e a quale titolo ciò sia avvenuto;
   se i Ministri interrogati, per quanto di loro competenza, non intendano promuovere presso il GSE una verifica delle convenzioni stipulate con impianti FER a ridosso della scadenza del massimo incentivo 2012. (4-09210)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

produzione d'energia

energia rinnovabile

biogas