Legislatura: 17Seduta di annuncio: 427 del 14/05/2015
Primo firmatario: NUTI RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/05/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/05/2015
SOLLECITO IL 12/06/2015
SOLLECITO IL 17/07/2015
SOLLECITO IL 11/09/2015
SOLLECITO IL 06/10/2015
SOLLECITO IL 28/10/2015
SOLLECITO IL 04/12/2015
SOLLECITO IL 14/01/2016
SOLLECITO IL 26/02/2016
SOLLECITO IL 07/04/2016
SOLLECITO IL 30/05/2016
SOLLECITO IL 28/07/2016
SOLLECITO IL 16/09/2016
SOLLECITO IL 10/11/2016
SOLLECITO IL 14/02/2017
SOLLECITO IL 07/04/2017
SOLLECITO IL 27/07/2017
SOLLECITO IL 09/11/2017
SOLLECITO IL 06/12/2017
NUTI. —
Al Ministro della giustizia, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
. — Per sapere – premesso che:
la legge 31 dicembre 2012, n. 247, reca una «nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;
l'articolo 23 della suddetta legge disciplina in particolare il caso specifico dell'esercizio della professione forense da parte degli avvocati degli enti pubblici, disponendo l'iscrizione in un elenco speciale annesso all'albo per tutti gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici o a maggioranza pubblica ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente;
nello specifico caso degli avvocati degli enti pubblici descritto nell'articolo 23, l'iscrizione nell'elenco avviene tramite deliberazione dell'ente, dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso; inoltre, gli avvocati iscritti in questo speciale elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine e il loro contratto deve obbligatoriamente garantirne l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica;
all'interrogante risulta che, ad oggi, attività esercitata dagli avvocati in forza presso l'ufficio legislativo legale della regione siciliana non sia svolta nel rispetto delle norme sopracitate, in quanto lo stesso ufficio appare inserito nella struttura organica della pubblica amministrazione regionale come facente funzioni amministrative, e non meramente legali;
appare quindi evidente il contrasto con quanto previsto in materia dalla normativa richiamata –:
di quali elementi disponga il Governo circa l'applicazione delle disposizioni della legge n. 247 del 2012, con riguardo alla situazione della regione siciliana, delle altre regioni e degli enti pubblici o a maggioranza pubblica, e se intenda assumere ulteriori iniziative normative per rendere più stringente tale disciplina.
(4-09189)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ente pubblico
organizzazione della professione
amministrazione regionale