ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09158

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 426 del 13/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: ROSTAN MICHELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09158
presentato da
ROSTAN Michela
testo presentato
Mercoledì 13 maggio 2015
modificato
Giovedì 14 maggio 2015, seduta n. 427

   ROSTAN. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
dalla consultazione presso gli uffici giudiziari dislocati sull'intero territorio nazionale, e dalle segnalazioni pervenute da numerosi professionisti legali e da riviste scientifiche (come «Ex Parte Creditoris» tanto per citare un esempio), si è appreso di numerose criticità nel sistema giudiziario relative all'applicabilità o meno del nuovo articolo 492-bis del codice di procedura civile, in mancanza delle disposizioni attuative previste dalla norma;
l'intervento in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare è stato realizzato dal Governo con l'intento diretto di migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei (ad esempio i Paesi scandinavi ove i compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un'agenzia pubblica appositamente costituita; ad esempio in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia ove il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l'esecuzione);
tale «deficit» informativo è stato controbilanciato dall'inserimento nel codice di procedura civile dell'articolo 492-bis – e degli articoli 155-quater, quinquies e seguenti disposizioni attuative del codice di procedura civile –, che consentono all'ufficiale giudiziario prima ed al creditore poi, l'accesso diretto alle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari;
purtuttavia, ad oggi, nonostante la norma sia già in vigore dall'11 dicembre 2014, gli uffici giudiziari versano in grave stato di caos dovuto alla mancata emanazione delle disposizioni attuative previste dalla norma stessa;
tale carenza ha determinato vari e difformi orientamenti interpretativi sviluppatisi in giurisprudenza con gravissimi danni a carico dei creditori che intendono procedere ad esecuzione;
taluni uffici giudiziari ritengono che in mancanza di accessibilità alle banche dati da parte dell'ufficiale giudiziario, il creditore, previa autorizzazione del presidente del tribunale, può avere accesso diretto alle banche dati, richiedendosi la previa notifica del titolo e del precetto proprio in ragione del soggetto nei cui confronti la ricerca viene domandata (cfr. ordinanza del tribunale di Mantova, Pavia, Napoli Nord, Napoli);
talaltri, invece, ritengono, che l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche può essere, svolta soltanto quando saranno emanati i decreti ministeriali attuativi di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile;
la mancata emanazione delle disposizioni attuative, ad avviso dell'interrogante, reca un grave disservizio a tutti gli operatori del diritto, magistrati, avvocati e ufficiali giudiziari, rende inapplicabile la norma; crea discredito a «sistema Giustizia» nonché all'intera classe politica e dirigente atteso che, dopo aver inserito nell'ordinamento una norma che dà efficacia ed efficienza al sistema giustizia per il recupero dei crediti insoluti non ha ancora, a distanza di mesi, consentito di renderla effettivamente operante, in egual modo sull'intero territorio nazionale –:
se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra evidenziato e quali iniziative intenda adottare o abbia già adottato al fine di risolvere la problematica sopra descritta. (4-09158)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ufficiale giudiziario

societa' di servizi

sistema giudiziario