ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09156

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 426 del 13/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: ROSTAN MICHELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/05/2015
Stato iter:
21/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/03/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/03/2016

CONCLUSO IL 21/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09156
presentato da
ROSTAN Michela
testo di
Mercoledì 13 maggio 2015, seduta n. 426

   ROSTAN. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   a far data dal 30 giugno 2014, a norma del decreto-legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, convertito dalla legge n. 221 del 2012 e successivamente modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, articolo 44, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e degli altri soggetti esterni, nei giudizi di competenza del tribunale, ha luogo in formato telematico con modalità informatiche (tanto è applicabile anche al deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo);
   tali norme, dopo alcuni mesi di sperimentazione, hanno dimostrato di incidere profondamente e negativamente sul piano organizzativo nelle attività dei cancellieri, avvocati, magistrati nonché ausiliari esterni;
   inizia ad instradarsi la convinzione che il processo civile telematico rallenti smodatamente i tempi della giustizia in quanto rende più laborioso il lavoro del magistrato che, considerate le modestissime e scarne dotazioni informatiche, è obbligato ad una estenuante ricerca degli atti processuali e ad una faticosa lettura degli stessi;
   i magistrati hanno reiteratamente palesato difficoltà e perplessità riguardo alla consultazione e analisi degli atti endoprocessuali e relativi allegati depositati in formato telematico;
   tali difficoltà, giova ribadirlo, scaturiscono dalla necessità di visionare la documentazione esclusivamente tramite monitor e senza l'indispensabile e insostituibile supporto cartaceo;
   per far fronte a tali criticità, in gran parte dei tribunali si è andata diffondendo la prassi, peraltro fortemente voluta e caldeggiata dai magistrati, di invitare gli avvocati a depositare sistematicamente le cosiddette «copie di cortesia» degli atti endoprocessuali e relativi allegati trasmessi telematicamente;
   perciò, nonostante l'introduzione del processo civile telematico, i magistrati continuano ad evitare di visionare gli atti processuali inviati telematicamente preferendo studiare le cause sulle anzidette «copie di cortesia»; diversamente, si troverebbero a stampare migliaia di atti e allegati, operazioni che, tra l'altro, le cancellerie non sarebbero in grado di fronteggiare;
   l'invalsa e inusitata prassi, se indubbiamente da un canto agevola il lavoro delle cancellerie e dei magistrati, dall'altro costituisce senz'altro motivo di ulteriore aggravamento dell'attività dell'avvocato costretto, in buona sostanza, a sostituirsi al cancelliere e, soprattutto, a raddoppiare i depositi (prima telematico, poi cartaceo);
   autorevoli esponenti informatici hanno osservato come le infrastrutture siano obsolete e le procedure eccessivamente complesse e non allineate con la normativa in materia di digitalizzazione; chi ha elaborato il processo civile telematico ha tenuto conto, ad avviso dell'interrogante, esclusivamente degli interessi del Ministero e degli uffici giudiziari senza preoccuparsi degli utenti; è assente una linea unica ed univoca nei vari uffici giudiziari per la formazione e la trasmissione degli atti; gli operatori non sono stati adeguatamente preparati; gli avvocati si sono dovuti sobbarcare gli oneri economici dell'innovazione; allo stato non esistono infrastrutture adeguate; quotidianamente si verificano disservizi ed disguidi tecnici che rallentano considerevolmente l'attività giudiziaria e vanificano il diritto di poter inviare l'atto processuale nell'ultimo giorno utile;
   nel corso di questi primi mesi di applicazione del processo civile telematico sono emerse ulteriori criticità legate ad una non chiara ed univoca disciplina delle cosiddette anomalie di deposito che espongono gli avvocati e, conseguentemente, i cittadini (utenti finali del servizio giustizia) alla rischiosa possibilità di incappare nelle dannose conseguenze della decadenza dei termini di deposito in ipotesi di malfunzionamento del sistema o comunque di guasti e blocchi informatici non imputabili ai professionisti legali;
   preoccupa oltremodo la nascente diffusione dei filoni giurisprudenziali relativi alle improcedibilità e inammissibilità delle domande causate dall'utilizzo irregolare ed improprio del processo civile telematico (frequentemente dovuto alla complessità e astrusità dei programmi) con conseguente e inevitabile accollo di pesanti responsabilità professionali per gli avvocati;
   non ultimo, tantissimi processi rischiano di essere definiti sulla base di allegati artatamente manipolati (da avvocati e parti scorrette) le cui falsità non potranno essere mai riscontrabili nei monitor; tra l'altro, il magistrato potrebbe rifiutarsi di ordinare l'esibizione degli originali quando il difensore richiedente sia oggettivamente impossibilitato ad argomentare il minimo sospetto; le decisioni fondate su realtà documentali inesistenti e artefatte trascinerebbero la giustizia in un vorticoso e inesorabile declino;
   l'introduzione del doppio binario (cartaceo e telematico) restituirebbe agli avvocati la libertà di scegliere tra i due sistemi senza costringerli a subire le molteplici criticità che il processo civile telematico presenta e, soprattutto, eviterebbe di esporli al rischio di nuove irregolare decadenze, inammissibilità e improcedibilità che già cominciano ad essere elaborate dai primi indirizzi giurisprudenziali –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle gravose problematiche dianzi rassegnate e se stia valutando l'ipotesi di assumere iniziative per reintrodurre, per un ulteriore e congruo lasso temporale predeterminato, a possibilità, per gli avvocati, di depositare gli atti facoltativamente in, formato cartaceo o telematico quantomeno fino a quando il sistema non verrà uniformato, semplificato e reso maggiormente fruibile e funzionale. (4-09156)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 21 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 594
4-09156
presentata da
ROSTAN Michela

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'interrogante lamenta criticità, sotto diversi profili, nella concreta gestione del processo civile telematico.
  L'interrogante asserisce che le norme sul processo civile telematico dimostrerebbero di «incidere profondamente e negativamente sul piano organizzativo nelle attività dei cancellieri, avvocati, magistrati nonché ausiliari esterni», e che, per far fronte ad alcune criticità del sistema, «in gran parte dei tribunali si è andata diffondendo la prassi (...) di invitare gli avvocati a depositare sistematicamente le cosiddette copie di cortesia degli atti endoprocessuali e relativi allegati trasmessi telematicamente».
  Chiede, pertanto, se il Ministro intenda reintrodurre la facoltà, per gli avvocati, di depositare gli atti in formato cartaceo o telematico «quantomeno fino a quando il sistema non verrà uniformato, semplificato e reso maggiormente fruibile e funzionale».
  L'assunto dell'interrogante secondo cui le norme sul Pct inciderebbero negativamente sul piano organizzativo appare smentita dai dati consolidati, che evidenziano un grado di adesione dei magistrati al nuovo modello in continua crescita, ben oltre le ipotesi di obbligatorietà, con conseguente, significativa, contrazione dei tempi di definizione dei procedimenti.
  Ed invero, diversamente da quanto prospettato dall'interrogante, risulta come nell'ultimo anno – febbraio 2015 – gennaio 2016 – i magistrati abbiano depositato con modalità telematica ben 2.718.520 atti, di cui solo l'11 per cento (pari a 411.052) depositi obbligatori (decreti ingiuntivi). Il 30 per cento dei depositi complessivi è, poi, riconducibile a verbali di udienza, mentre il 7 per cento è rappresentato da sentenze.
  Nel solo mese di gennaio 2016, in particolare, sono stati depositati 300.260 provvedimenti digitali da parte di magistrati, con incremento del 109 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quando vigeva il medesimo regime di obbligatorietà del deposito telematico dei decreti ingiuntivi e di facoltatività per tutto il resto.
  Ed anche questo dato è significativo del progressivo ampliamento della platea dei magistrati che ne stanno apprezzando ed affinando le potenzialità.
  I risultati evidenziati, dunque, manifestano non solo quanto sia elevato l'indice di adesione spontanea al Pct da parte dei magistrati, ma sottolineano, altresì, l'avvio di un percorso virtuoso, destinato ad incidere sulla durata del procedimento e sulla ridefinizione dei ruoli delle parti processuali e del personale: l'atto digitale del giudice è, difatti, immediatamente disponibile nel fascicolo telematico, esonerando il cancelliere da attività di scansione ed evitando, peraltro, accessi in cancelleria da parte degli avvocati per ricevere copia degli atti, nei casi in cui non sia stato possibile eseguirne la scansione.
  Anche il dato relativo ai pagamenti telematici è significativo: si è infatti avuto in un solo anno un incremento del 105 per cento, nonostante, al momento, non viga un regime di obbligatorietà della strumento telematico per i pagamenti, e che testimonia quindi di una crescente fidelizzazione dell'avvocatura per i servizi del processo telematico.
  Tale incremento appare da ricollegare, senz'altro, alla generalizzazione della facoltà del deposito telematico degli atti introduttivi, introdotta a decorrere dal 30 giugno 2015. La contestuale disponibilità di un unico canale telematico per il deposito degli atti introduttivi e per il pagamento del contributo unificato consente, infatti, alla parte di introdurre il giudizio senza necessità di alcuno spostamento fisico.
  Si consegue, in tal modo, uno sgravio di lavoro per gli uffici di cancelleria, oltre che una significativa agevolazione per le parti del giudizio.
  E tale modalità concorre ad incrementare, altresì, il deposito degli atti introduttivi, così limitando la formazione di fascicoli ibridi, composti sia di atti cartacei che telematici, con indubbi vantaggi per il giudice che non è costretto a subire gli inconvenienti del così detto doppio binario, e per le cancellerie, che vengono ad essere esonerate dalle attività di scansione degli atti depositati su supporto cartaceo.
  Una generale liberazione di risorse umane che produce, pertanto, effetti positivi in termini di miglioramento dei percorsi lavorativi.
  L'avvio del Pct ha già fatto registrare incrementi significativi anche nei tempi di definizione dei procedimenti.
  Dal campione analizzato risulta, difatti, una riduzione media del 21 per cento nei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi. Basti pensare che a Roma, nell'ottobre 2015, il decreto ingiuntivo è stato emesso – e reso disponibile alla parte che lo aveva richiesto – mediamente in circa 23 giorni dal deposito, con un abbattimento del 52 per cento rispetto al giugno dell'anno precedente, quando l'obbligo di deposito telematico non era ancora entrato in vigore.
  Il dato assume imponente rilievo al fine di testare la funzionalità e le potenzialità del processo civile telematico, poiché nel procedimento monitorio eventuali disfunzioni organizzative si manifestano in maniera più evidente in quanto la decisione del giudice è, solitamente, rapida e, pertanto, i tempi di emissione sono da ricondursi in maniera prevalente agli adempimenti delle cancellerie. Il procedimento per decreto ingiuntivo è, inoltre, allo stato l'unico rito integralmente telematico in quanto tutti gli atti – da quello introduttivo al decreto del giudice – sono obbligatoriamente depositati con modalità telematiche e non sono previste udienze.
  La sperimentata funzionalità di tale procedimento dimostra, pertanto, come proprio nei casi in cui il processo sia esclusivamente telematico vengono a realizzarsi autentici e tangibili risultati in termini di risparmio di tempo e di ottimizzazione delle risorse.
  Ne consegue che l'introduzione di un «doppio binario», cartaceo e telematico, per il deposito degli atti processuali da parte degli avvocati non sarebbe utile a risolvere le difficoltà che, inevitabilmente, un processo di innovazione, così rivoluzionario come quello introdotto dal Pct porta con sé.
  Le cancellerie non potrebbero, infatti, portare a termine il processo di riorganizzazione in atto in quanto costrette ad accettare e gestire nuovamente atti cartacei. Trattasi – come noto – di uffici già in sofferenza per la scarsità di risorse umane disponibili, e che gestirebbero con ulteriori difficoltà diverse modalità di deposito, che richiedono adempimenti tra loro diversi.
  Consentire il deposito cartaceo determinerebbe, pertanto, un inevitabile incremento dei tempi necessari per l'accettazione degli atti telematici, il che appare di per sé inaccettabile.
  E neppure gli avvocati sarebbero agevolati dalla prospettata introduzione di una doppia modalità di deposito: il difensore che volesse depositare un atto cartaceo dovrebbe, difatti, comunque sottoporsi ad inevitabili attese presso gli uffici di cancelleria, senza alcun vantaggio in termini di risparmio di tempo.
  Va, infine, evidenziato la così detta copia di cortesia ha costituito espressione dello spirito di legale collaborazione istituzionale, spesso inserita in Protocolli locali, con l'obiettivo di agevolare il processo innovativo introdotto con il Processo civile telematico.
  D'altro canto, per assicurare il corretto adempimento delle disposizioni normative a cura delle cancellerie, il Ministero della giustizia interviene con periodiche circolari esplicative e sul punto proprio con l'ultima circolare diramata dalla Direzione generale della giustizia civile il 23 ottobre 2015 è stato esplicato che le singole esigenze di consultazione cartacea del magistrato debbano essere soddisfatte dalla stampa cartacea a cura della cancelleria.
  Quanto, invece, alle risorse strumentali, il Ministero ha programmato l'adeguamento della strumentazione informatica alle nuove esigenze del Pct attraverso un piano di ammodernamento quinquennale, che prevede la distribuzione di nuove dotazioni ai magistrati ed al personale amministrativo.
  Oltre ad essere indispensabili per supportare l'aumentato flusso del sistema informativo della giustizia, le dotazioni, fornite e programmate, sono, altresì, necessarie per adeguare le sale server e l'intera infrastruttura hardware alle attuali politiche di sicurezza, ivi compreso il disaster recovery.
  Ed al fine di potenziare ulteriormente i sistemi software in uso presso gli uffici giudiziari è stata recentemente inaugurata una apposita control room presso la direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, allo scopo di monitorare le sale server nazionali e distrettuali ed i servizi informatici, verificare i livelli di sicurezza e coordinare i servizi di assistenza.
  A sostegno della informatizzazione sono state, peraltro, destinate consistenti risorse.
  Negli interventi di revisione della spesa richiesti dalla legge di stabilità, difatti, non solo non si sono operati tagli di bilancio per l'informatica, ma al settore sono state destinate risorse complessive per l'anno 2015 in misura di oltre 147 milioni di euro.
  E ad una nuova concezione del lavoro giudiziario, che si deve esplicitare nell'utilizzare al meglio le risorse umane e tecnologiche disponibili, risponde la costituzione dell'ufficio per il processo che, già introdotto con il decreto-legge n. 90 del 2014, consentirà al giudice di avvalersi di un vero e proprio «staff», con la partecipazione diretta di quanti svolgono tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, della magistratura onoraria e del personale di cancelleria.
  Si tratta di un nuovo modello organizzativo, che appare essenziale per conferire maggiore efficacia e qualità al complessivo servizio giustizia, come dimostrato dalle esperienze più mature di importanti uffici giudiziari.
  Al fine del completamento delle misure organizzative per l'ufficio per il processo sono state messe in campo una serie di iniziative di tipo normativo, organizzativo e di ricerca delle risorse e, per la prima volta, sono stati destinati specifici apporti finanziari, a cui si aggiungeranno risorse provenienti da fondi europei del Pon governance e capacità istituzionale.
  In una fase in cui il Ministero della giustizia sta investendo significativamente sul processo civile telematico e nell'informatizzazione del processo penale, le risorse assegnate all'ufficio per il processo potranno essere di ulteriore supporto e contribuire anche alla diffusione dell'innovazione tecnologica.
  Alla luce di quanto esposto e nonostante le inevitabili difficoltà che una innovazione tanto radicale necessariamente comporta nelle fasi di avvio, il Pct si sta rivelando preziosa occasione di miglioramento del servizio e di definizione di nuove modalità di lavoro.
  Con riferimento, infine, alle doglianze relative alle ripercussioni processuali di eventuali anomalie del sistema, si evidenzia – quanto alla regolarità delle procedure – che ogni attività realizzata dalla direzione generale in materia è stata posta al vaglio dell'Agid cosicché non appare possibile, allo stato, riscontrare irregolarità.
  Quanto, invece, alle conseguenze che possono derivare dai fermi del sistema, la medesima articolazione ministeriale sta sviluppando un sistema informativo e di monitoraggio dei malfunzionamenti e dei fermi tecnici, ed offre già, da tempo, supporto certificativo in ordine ad eventuali interruzioni al fine di consentire agli organi giurisdizionali ogni opportuna valutazione riguardo la eventuale compressione di diritti.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura civile

magistrato

unita' periferica