ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09106

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 423 del 08/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 07/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09106
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Venerdì 8 maggio 2015, seduta n. 423

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con una prima sentenza, nel 2007, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'Italia era venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalle direttive relative ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi e alle discariche di rifiuti;
   nel 2013, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2007. In particolare, 218 discariche ubicate in 18 delle 20 regioni italiane non erano conformi alla direttiva «rifiuti», inoltre, 16 discariche su 218 contenevano rifiuti pericolosi in violazione della direttiva «rifiuti pericolosi»; infine, l'Italia non aveva dimostrato che 5 discariche fossero state oggetto di riassetto o di chiusura ai sensi della direttiva «discariche di rifiuti»;
   nel corso della causa c-196/13, la Commissione europea ha affermato che, secondo le informazioni più recenti, 198 discariche non erano ancora conformi alla direttiva «rifiuti» e che, di esse, 14 non erano conformi neppure alla direttiva «rifiuti pericolosi». Inoltre, sarebbero rimaste due discariche non conformi alla direttiva «discariche di rifiuti»;
   nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 2 dicembre 2014, la Corte ha ricordato innanzitutto che la mera chiusura di una discarica o la copertura dei rifiuti con terra e detriti non è sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva «rifiuti». Pertanto, i provvedimenti di chiusura e di messa in sicurezza delle discariche non sono sufficienti per conformarsi alla direttiva. Oltre a ciò, gli Stati membri sono tenuti a verificare se sia necessario bonificare le vecchie discariche abusive e, all'occorrenza, sono tenuti a bonificarle. Il sequestro della discarica e l'avvio di un procedimento penale contro il gestore non costituiscono misure sufficienti. La Corte ha rilevato poi che, alla scadenza del termine impartito, lavori di bonifica erano ancora in corso o non erano stati iniziati in certi siti; riguardo ad altri siti, la Corte ha contestato che non è stato fornito alcun elemento utile a determinare la data in cui detti lavori sarebbero stati eseguiti. La Corte, quindi, è arrivata alla conclusione che l'obbligo di recuperare i rifiuti o di smaltirli senza pericolo per l'uomo o per l'ambiente nonché quello, per il detentore, o di consegnarli ad un raccoglitore che effettui le operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti o di provvedere egli stesso a tali operazioni sono stati violati in modo persistente;
   la Corte è arrivata alla conclusione che l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 2007 e che è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'Italia a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha rilevato poi che l'inadempimento perdura da oltre sette anni e che, dopo la scadenza del termine impartito, le operazioni sono state compiute con grande lentezza; un numero importante di discariche abusive si registra ancora in quasi tutte le regioni italiane. Essa considera quindi opportuno infliggere una penalità decrescente, il cui importo sarà ridotto progressivamente in ragione del numero di siti che saranno messi a norma conformemente alla sentenza, computando due volte le discariche contenenti rifiuti pericolosi. L'imposizione su base semestrale consentirà di valutare l'avanzamento dell'esecuzione degli obblighi da parte dell'Italia. La prova dell'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza del 2007 dovrà essere trasmessa alla Commissione prima della fine del periodo considerato. La Corte ha condannato quindi l'Italia a versare altresì una penalità semestrale a far data dal 2 dicembre 2014 e fino all'esecuzione della sentenza del 2007. La penalità sarà calcolata, per quanto riguarda il primo semestre, a partire da un importo iniziale di 42.800.000 euro. Da tale importo saranno detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 di euro per ogni altra discarica messa a norma. Per ogni semestre successivo, la penalità sarà calcolata a partire dall'importo stabilito per il semestre precedente detraendo i predetti importi in ragione delle discariche messe a norma in corso di semestre;
   la legge 24 dicembre 2012, n.234 all'articolo 43 norma il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea;
   su questo argomento, giovedì 18 dicembre 2014 presso le commissioni riunite (VIII e XIV) della Camera dei deputati, è stato ascoltato il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, che, tra le altre cose, ha dichiarato: «le somme delle sanzioni pagate dallo Stato italiano sono oggetto del diritto di rivalsa da parte del MEF nei confronti delle regioni secondo gli importi a ciascuno spettanti, computando le discariche di pertinenza secondo quanto disposto dall'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234» –:
   se i ministri interrogati – per quanto attiene alle proprie competenze ed in merito, al già effettuato pagamento da parte dell'Italia della somma forfettaria di 40 milioni di euro – abbiano esercitato il diritto di rivalsa nei confronti di quelle regioni o degli altri enti pubblici responsabili delle violazioni oggetto della condanna della Corte di Giustizia europea del 2 dicembre 2014;
   se i ministri interrogati – per quanto attiene alle proprie competenze ed in caso di risposta negativa alla prima domanda – intendano esercitare il diritto di rivalsa ed in che tempi. (4-09106)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

gestione dei rifiuti

riciclaggio dei rifiuti