ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09103

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 423 del 08/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 07/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09103
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Venerdì 8 maggio 2015, seduta n. 423

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 riguarda le disposizioni generali sui Fondi strutturali, in particolare l'articolo 32 prevede le norme per i pagamenti;
   il comma 3 del suddetto articolo prevede: «i pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni: a) presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all'articolo 18, paragrafo 3; b) trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37; c) trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell'intervento di cui all'articolo 42, ove prevista; d) coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi; e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all'articolo 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione; f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi. Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibile, lo Stato membro e l'autorità di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione»;
   la Commissione europea, in data 8 agosto 2000, approvò il programma operativo FESR relativo alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti della regione Campania. Le azioni effettuate e destinate a migliorare ed a promuovere il sistema di raccolta e di smaltimento diedero luogo ad esborsi pari a circa 93 milioni di euro, il cui 50 per cento – ovvero circa 46.5 milioni — erano stati cofinanziati dai Fondi strutturali; 
   la stessa Commissione europea — dopo diversi anni e più precisamente il 29 giugno 2007 — inviò alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora che aprì il procedimento d'infrazione 2007/2195 per non aver adottato, in relazione alla Regione Campania, tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti venissero smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente ed, in particolare, per non aver creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento;
   il 31 marzo del 2008, la Commissione informò le autorità italiane delle conseguenze che intendeva trarre dal procedimento d'infrazione citato, rispetto al finanziamento per l'attuazione del programma operativo della Campania, dichiarando esplicitamente che — conformemente all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/19699 — non poteva ulteriormente procedere ai pagamenti intermedi, poiché tale misura ha ad oggetto il sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti a cui si riferisce proprio la procedura d'infrazione 2007/2195, che evidenzia appunto l'inefficacia nella messa in opera di una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento;
   la Commissione, in più, precisò che la data a partire dalla quale considerava inammissibili le spese relative al programma operativo FESR era il 29 giugno 2007 coincidente con l'invio della lettera di costituzione di messa in mora. Alla luce di queste decisioni, gli organi competenti dichiararono inammissibili due domande di pagamento delle autorità italiane. La prima era quella del 18 novembre 2008 per un importo di circa 12 milioni di euro, la seconda era datata 22 dicembre 2008 per un ammontare di circa 18,5 milioni di euro;
   l'Italia, il 4 marzo del 2009, ricorse innanzi al tribunale dell'Unione europea contro le decisioni della Commissione di non procedere ad alcuni pagamenti relativi al programma operativo della Campania. Il 19 aprile 2013 il tribunale emise la sentenza respingendo il ricorso. Il nostro Stato, il 4 luglio 2013, domandò alla Corte di Giustizia europea l'annullamento della sentenza del tribunale dell'Unione. La Corte, in data 6 novembre 2014 per la causa C385/13 P, ha negato l'impugnazione poiché nessuno dei motivi fatti valere dalla Repubblica italiana a suo avviso poteva essere accolto –:
   quanti e quali pagamenti non siano stati erogati all'Italia nel contesto dei fondi strutturali 2007/2013, vista la presenza di procedimenti di infrazione avviati ovvero ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999. (4-09103)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

lotta contro l'inquinamento

piano di sviluppo